Acconciatore


Attività regolamentata

L’attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. 

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede il locale di esercizio dell’attività di acconciatore).

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività di acconciatore, contestualmente alla Comunicazione Unica oppure direttamente al SUAP competente.

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica: la SCIA è allegata alla Comunicazione unica presentata telematicamente al Registro delle imprese, nella quale è contenuta anche la domanda/denuncia Registro imprese/REA di avvio dell’attività inviata allo stesso registro, che la trasmette immediatamente al SUAP competente il quale, a sua volta, la trasmette al Comune dove ha sede il locale di esercizio di acconciatore.
     
  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica: la SCIA è presentata, secondo le modalità prestabilite, direttamente al SUAP competente che la trasmette al  Comune dove ha sede il locale di esercizio di acconciatore e, solo successivamente, è presentata domanda/denuncia di avvio dell’attività al Registro delle imprese/REA.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti professionali (abilitazione professionale) di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, della Legge 17 agosto 2005, n. 174.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi al SUAP del Comune competente per territorio.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti professionali i soggetti di cui all’articolo 3, comma 5 della Legge 17 agosto 2005, n. 174.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti professionali rivolgersi al SUAP del Comune competente per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Per ogni sede o unità locale in cui esercita l’attività, l’impresa nomina almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti prescritti dalle norme (abilitazione professionale).

La carica di responsabile tecnico per l’attività di acconciatore è soggetta per legge a pubblicità nel Registro delle imprese1.
 


1 Dal 14 settembre 2012, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 06/08/2012,  è obbligatoria l’ iscrizione della carica di responsabile tecnico di acconciatore in possesso della qualifica professionale tra i dati certificabili dal Registro delle imprese e dal REA – Repertorio delle notizie economiche ed amministrative. Si veda in particolare l’articolo 3 comma 5-bis della Legge 17 agosto 2005, n. 174: “Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività”.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Il Comune dove ha sede il locale di esercizio di acconciatore.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare originale informatico della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di acconciatore, sottoscritta secondo le regole date dal Comune.
     
  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di acconciatore e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede il locale di esercizio di acconciatore ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la SCIA
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio, hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:

la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica1 e alla data di presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di acconciatore2, inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:

la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di acconciatore e deve coincidere con la data di effettivo inizio.

In tale caso è possibile denunciare l’inizio attività al Registro  imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é  soggetta a sanzione amministrativa.
 


1 La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).
2 Laddove, la comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l’articolo 5, comma 3 del DM 10/11/2011 “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto, la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”.

 

Data nomina persona che riveste la carica/qualifica tecnica, da dichiarare nella modulistica RI/REA (INT P)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    la data di nomina della persona che riveste la qualifica professionale da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica1 e alla data di presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di acconciatore2, inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.
     
  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    la data di nomina della persona che riveste la qualifica professionale da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di acconciatore e deve coincidere con la data di effettivo inizio.
     

1 La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).

2 Laddove, la comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l’articolo 5, comma 3 del DM 10/11/2011 “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto, la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”.

 

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede:

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare originale informatico della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di acconciatore, sottoscritta secondo le regole date dal Comune.
     
  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di comprovare il legittimo avvio dell’attività, allegare copia semplice della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di acconciatore e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede il locale di esercizio di acconciatore ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).


Sospensione attività
Nessuna documentazione/SCIA.

Ripresa attività (a seguito di sospensione)
Nessuna documentazione/SCIA se l’attività esercitata presso la sede/unità locale e/o le persone che la esercitano e vi sono preposte (responsabile tecnico) non sono variate. Diversamente occorre presentare una nuova SCIA e seguirne le regole.

Cessazione attività
Nessuna documentazione/SCIA.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), una SCIA (contestuale o non contestuale) per ciascuna di esse.

Per ogni sede dell’impresa deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti prescritti dalle norme (abilitazione professionale). Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante l’esercizio dell’attività.

Incompatibilità

L’attività di acconciatore è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione.

Informazioni

Legittimo avvio dell’attività
L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando, al SUAP competente, la SCIA con la quale dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione della SCIA al SUAP stesso. L’attività quindi può essere avviata il giorno stesso della presentazione (ricevimento) della SCIA (sempre, in caso di SCIA contestuale alla Comunicazione unica), dal giorno della presentazione (ricevimento) o in un giorno successivo (in caso di presentazione della SCIA non contestuale alla Comunicazione), mai prima della sua presentazione al SUAP. Di conseguenza, l’impresa non può mai dichiarare nella modulistica Registro imprese/REA una data di inizio attività precedente a quella dell’invio della SCIA.


Accertamento dei requisiti e presupposti di legge da parte dell’Amministrazione competente
Il Comune ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della SCIA per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Trascorso il termine di 60 giorni, previsto per l’accertamento dei presupposti e requisiti di legge, il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti – salvo l’esercizio di autotutela – solo in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.


Responsabile tecnico e iscrizione della carica nel REA (Repertorio economico-amministrativo)
Dal 14 settembre 2012, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 06/08/2012, è obbligatoria l’ iscrizione della carica di responsabile tecnico di acconciatore in possesso della qualifica professionale tra i dati certificabili dal Registro delle imprese e dal REA – Repertorio delle notizie economiche ed amministrative.

Per ogni sede dell’impresa deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività.


Luoghi di esercizio dell’attività
L’attività di acconciatore può essere svolta presso un locale commerciale, o presso l’abitazione dell’esercente ,o presso la sede designata dal cliente.
L’attività può essere altresì esercitata presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente, comunità varie, in alberghi,
centri commerciali, caserme, palestre, circoli privati1.

Il locale in cui si svolge l’attività di acconciatore, dovunque lo stesso si trovi, in luogo pubblico o privato, deve rispondere ai requisiti previsti dal regolamento comunale.

Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore su area pubblica in forma itinerante o con posteggio fisso.


Vendita di prodotti cosmetici, parrucche ed affini
Le imprese che esercitano l’attività di acconciatore e che vendono alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non devono presentare la SCIA per il commercio al dettaglio settore merceologico non alimentare2.


Prestazioni di semplice manicure e pedicure estetico
L’acconciatore può svolgere prestazioni di semplice manicure e pedicure estetico con l’esclusione dell’utilizzo di lampade UV, in quanto l’utilizzo di queste apparecchiature compete all’estetista3.
 

Attività di acconciatore presso il domicilio
E’ possibile l’esercizio dell’attività di acconciatore presso il domicilio o altra sede designata dal cliente, non in via esclusiva ma come attività accessoria a quella principale svolta presso un locale con sede fissa specificamente destinato4.


Attività di estetista e di acconciatore presso la stessa sede:
L’acconciatore può svolgere, nella stessa sede, anche l’attività di estetista. In tal caso, per ciascuna attività, è necessario procedere alla presentazione della relativa SCIA e alla nomina di almeno un responsabile tecnico5.


Divieti
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore su area pubblica in forma itinerante o con posteggio fisso.
 


1 Possibili luoghi di esercizio dell’attività di estetica elencati nel Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetica del Comune di Torino n. 324.
2 Articolo 2, comma 5, della Legge 17 agosto 2005, n. 174.
3 Parere Regione Piemonte 05/08/2011, n. 8834/DB16/03.
4 Parere Regione Piemonte 30/06/2010 n. 7188/DA 1600.
5 Articolo 2, comma 7, della Legge 17 agosto 2005, n. 174.

Avvertenze

Attività artigiana
L’attività di acconciatore è un’attività tipicamente artigiana, pertanto, se l’impresa possiede i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato), è tenuta a presentare, a seconda del caso, la domanda di iscrizione o la denuncia di inizio/modifica attività al Registro imprese/REA e la domanda di annotazione della qualifica artigiana nella sezione speciale del Registro delle imprese.

N.B. L’impresa, in mancanza dei requisiti artigiani, deve, a seconda del caso,  presentare solo la domanda di iscrizione o la denuncia di inizio/modifica attività al Registro imprese/REA.

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

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