Accompagnatore di turismo equestre


Attività regolamentata

L’attività di accompagnatore di turismo equestre consiste nell’accompagnare singole persone o gruppi di persone in gite a cavallo.
L’accompagnatore di turismo equestre è particolarmente abile nella tecnica equestre di base e nella gestione del cavallo e, più in generale, degli altri equini. Ha una buona conoscenza del mondo del cavallo, sa organizzare un’escursione a cavallo di uno o più giorni, elaborarne l’itinerario, accompagnare ed assistere i propri clienti per tutta la durata dell’escursione. Possiede conoscenze specifiche della normativa attinente al turismo equestre. Ha competenze di base del primo soccorso umano e veterinario, ha inoltre una buona capacità di gestione dei gruppi che accompagna. E’ in grado di gestire un centro di turismo equestre e di avviare alle attività a cavallo nella massima sicurezza tutti coloro che lo desiderano. Nella pratica della professione è in grado di avvalersi anche di equini diversi dal cavallo.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

All’Ufficio Turismo della Provincia competente per territorio.

Come si avvia l'attività

A seguito dell’iscrizione nell’elenco degli accompagnatori di turismo equestre abilitati tenuto dalla Provincia competente per territorio.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai punti 1.1 e 1.3 dell’Allegato alla D.G.R. del 22 giugno 2009, n. 27-11643.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi all’Ufficio Turismo della Provincia competente per territorio.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti i soggetti di cui al punto 1.3 dell’Allegato alla D.G.R. del 22 giugno 2009, n. 27-11643.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti rivolgersi all’Ufficio Turismo della Provincia competente per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Provincia competente per territorio.

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (l1, l2, S5, UL)

La descrizione dell’attività denunciata al Registro imprese/REA deve essere completa, sintetica, chiara e deve sempre comprendere la tipologia del servizio che effettivamente si esercita: in questo caso “accompagnatore di turismo equestre”.

Non è ammesso descrivere l’attività con l’espressione generica di “Assistente turistico” perché tale espressione comprende diverse tipologie di professioni turistiche, ad esempio, la guida turistica, l’accompagnatore turistico, ecc..
In questo caso la domanda/denuncia Registro imprese/REA è sospesa affinché possa essere precisata la descrizione dell’attività.

Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é rifiutata,  integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore in quanto, non è possibile individuare la normativa cui è soggetto l’esercizio.
In tale caso, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA con la descrizione completa di tipologia.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro Imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta iscrizione nell’elenco degli accompagnatori di turismo equestre abilitati tenuto dalla Provincia competente per territorio e la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.
In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro Imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

Al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco degliaccompagnatori di turismo equestre abilitati, tenuto dalla Provincia competente per territorio o copia semplice del tesserino che ne attesta l’iscrizione oppure dichiarare gli estremi1 della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL.

 
1Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “ vanno compilati i campi interessatiriportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto,  e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.

 

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco degli accompagnatori di turismo equestre abilitati, tenuto dalla Provincia competente per territorio e non sono stati indicati nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o UL gli estremi1 della stessa.

La domanda/denuncia Registro Imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata la documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco degli accompagnatori di turismo equestre abilitati tenuto dalla Provincia competente per territorio. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro Imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso la Provincia, tutti i dati necessari a confermare o meno l’iscrizione dell’attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Manca la documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco degli accompagnatori di turismo equestre abilitati tenuto dalla Provincia competente per territorio, ma  sono stati indicati nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o UL gli estremi1 della stessa.

L’Ufficio del Registro delle imprese procede subito all’iscrizione dell’attività denunciata, SENZA SOSPENDERE la domanda/denuncia Registro imprese/REA.

In tal caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso la Provincia, tutti i dati necessari a confermare o meno l’iscrizione dell’attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro Imprese/REA, a seconda dei casi, con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.
 


1Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto,  e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività

Si distinguono i seguenti casi:

  • trasferimento nell’ambito della stessa Provincia di Torino (es. l’impresa è iscritta con l’attività di accompagnatore di turismo equestre alla Camera di commercio di Torino e presenta domanda di trasferimento di sede presso un nuovo indirizzo nell’ambito della stessa Provincia di Torino): nessuna documentazione. Non deve essere dimostrata nuovamente l’iscrizione nell’elenco degli accompagnatori di turismo equestre abilitati tenuto dalla Provincia di Torino.

  • trasferimento da altra Provincia in Provincia di Torino1 (es. l’impresa è iscritta con l’attività di  turismo equestre alla Camera di commercio di Asti e presenta domanda di trasferimento presso la Camera di commercio di Torino): al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco degli accompagnatori di turismo equestre abilitati, tenuto dalla Provincia competente per territorio ocopia semplice del tesserino che ne attesta l’iscrizione oppuredichiarare gli estremi2 della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL.

Sospensione attività: nessuna documentazione. 

Ripresa attività (a seguito di sospensione): nessuna documentazione.

Cessazione attività: nessuna documentazione.

 
1Ai sensi del punto 5.1.1 dell’Allegato alla D.G.R. del 22 giugno 2009, n. 27-11643: “ Gli accompagnatori di turismo equestre di altre Regioni o di altri Stati esteri che intendono esercitare stabilmente in Piemonte la professione sono iscritti nell’elenco provinciale di cui all’art. 7 della L.R. 33/01, previa verifica del possesso dei requisiti previsti al punto 1.3”.
2Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro Imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “ vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto,  e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.

 

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

Si distinguono i seguenti casi:

 

  • Impresa che esercita l’attività presso più sedi o unità locali nella stessa Provincia:

la documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco degli accompagnatori turistici abilitati tenuto dalla Provincia di Torino è richiesta soltanto con il primo avvio dell’attività svolta presso la sede legale/principale o presso un’unità locale.

  • Impresa che esercita l’attività presso più sedi o unità locali ubicate in Province diverse:

la documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco degli accompagnatori turistici abilitati tenuto dalla Provincia di Torino è richiesta soltanto per la sede legale/principale o presso un’unità locale ubicata in provincia di Torino1.

 


1Ai sensi del punto 5.1.1 dell’Allegato alla D.G.R. del 22 giugno 2009, n. 27-11643: “Gli accompagnatori di turismo equestre di altre Regioni o di altri Stati esteri che intendono esercitare stabilmente in Piemonte la professione sono iscritti nell’elenco provinciale di cui all’art. 7 della L.R. 33/01, previa verifica del possesso dei requisiti previsti al punto 1.3”.

Incompatibilità

L’attività di accompagnatore di turismo equestre è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.

 
1Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “ L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

 

Informazioni

Iscrizione nel Registro delle imprese/REA

L’attività di accompagnatore di turismo equestre può essere svolta, a scelta del soggetto che la esercita, sia come attività professionale in senso stretto, cioè secondo le regole e i moduli organizzativi propri delle libere professioni, sia come attività imprenditoriale, cioè secondo le regole proprie dell’imprenditore in generale di cui all’articolo 2082 del codice civile.

N.B. Se l’accompagnatore di turismo equestre svolge l’attività in forma imprenditoriale, ovvero secondo il modello organizzativo dell’impresa di cui all’articolo 2082 del codice civile, deve presentare la domanda di iscrizione o la denuncia di inizio/modifica attività al Registro imprese/REA.

Forma giuridica

L’attività di accompagnatore di turismo equestre può essere svolta sotto forma sia di ditta individuale che di società.

Nel caso l’attività sia avviata da un’ impresa individuale: il titolo abilitante deve essere posseduto dal titolare.

Alla modulistica I1, I2, o UL deve, pertanto, essere allegata, al fine  di accelerare l’iter del procedimento, copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco degli accompagnatori di turismo equestre, tenuto dalla Provincia competente per territorio ocopia semplice del tesserino del titolare che ne attesta l’iscrizione oppuredichiarare gli estremi1 della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL.

Nel caso in cui attività sia avviata da un soggetto collettivo, qualunque sia la forma dell’impresa prescelta (società, cooperativa, associazione, fondazione, ecc.), il titolo abilitante deve essere posseduto, da tutti i soggetti che svolgono l’attività per conto dell’impresa.

In fase di compilazione della modulistica è necessario dichiarare nel modello Note allegato al modello base S5 o UL:

  • il nome e cognome;
  • la data di nascita;
  • il codice fiscale, il numero e la data di iscrizione nell’elenco degli accompagnatori di turismo equestre tenuto dalla Provincia competente per territorio oppure in alternativa allegare copia semplice della documentazione attestante l’avvenuta iscrizione nell’elenco degli accompagnatori di turismo equestre o copia semplice del tesserino che attesta l’iscrizione di tutti i soggetti che svolgono l’attività di accompagnatore di turismo equestre per conto dell’impresa. 

Nel caso in cui tali dati non vengano dichiarati, la domanda/denuncia Registro Imprese/REA è sospesa affinché gli stessi possano essere dichiarati mediante fac-simile di dichiarazione che sarà inviato dall'ufficio con la notifica dell'invito di regolarizzazione. 

Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é rifiutata,  integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore.

Abilitazione professionale e iscrizione nell’elenco

L’esercizio dell’attività di accompagnatore di turismo equestre è riservata a coloro che risultano iscritti nell’elenco degli accompagnatori di turismo equestre abilitati di cui all’articolo 7, della Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 33 tenuto dall’Ufficio Turismo della Provincia di Torino. L’iscrizione nell’elenco avviene in seguito all’ottenimento dell’abilitazione professionale conseguita frequentando un apposito corso di qualificazione professionale ed il superamento di una prova finale di accertamento.

Elenco degli accompagnatori di turismo equestre abilitati

La Provincia cura la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi di coloro che sono abilitati all’esercizio dell’attività di accompagnatore di turismo equestre.

Per ogni informazione sugli elenchi degli accompagnatori di turismo equestre abilitati e per tutte le informazioni rivolgersi agli Uffici Turismo delle Province.

Tesserino

La Provincia rilascia agli iscritti negli elenchi un tesserino che attesta l’iscrizione, l’abilitazione posseduta e le eventuali specializzazioni o specialità.

Esclusioni

Non è richiesta l’abilitazione professionale di accompagnatore di turismo equestre né l’iscrizione nel relativo elenco, ai seguenti soggetti/tipologie di attività2:

  1. al direttore o ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio che svolgono attività di accoglienza, assistenza ed accompagnamento dei clienti delle agenzie;
  2. a coloro che svolgono, a titolo gratuito, le attività disciplinate dalla Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 33 a favore di soci ed assistiti di enti ed organismi, che operano senza fine di lucro per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali ovvero operino, su incarico di un ente locale, in ragione di conoscenze specialistiche;
  3. alle attività didattiche o di educazione ambientale svolte da esperti, anche sui luoghi oggetto di studio, rivolte a scuole di ogni ordine e grado.

1Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “ vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto,  e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.
2Si veda articolo 9, primo comma, della Legge regionale 26 novembre 2001, n. 33.

 

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

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