Avvio attività d'impresa


Le schede per le attività economiche libere o regolamentate iscrivibili nel Registro Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A).

Sono iscrivibili nel Registro delle imprese o nel Repertorio economico amministrativo (REA) soltanto le attività economiche esercitate in forma di impresa.

Le attività economiche non sono tutte liberamente esercitabili, molte di esse sono regolamentate, quindi condizionate al possesso di requisiti e/o all'esecuzione di specifici adempimenti amministrativi.

Attività economiche iscrivibili

Nel Registro delle imprese sono iscrivibili soltanto le attività economiche esercitate secondo il modello organizzativo  proprio dell’impresa di cui all’articolo 2082 del codice civile1.
Elementi essenziali dell’attività d’impresa sono:

  • L’esercizio di un’attività economica
    L’attività deve essere svolta secondo i criteri di economicità ovvero in modo tale da coprire i costi sostenuti con i ricavi conseguiti. Lo scopo di lucro non è essenziale per l’esercizio dell’attività di impresa, ma è sufficiente che ci sia una qualsiasi utilità economica, consistente in un risparmio di spesa o in altro vantaggio patrimoniale2. Tale elemento, quindi, è inteso come esercizio di un'attività produttiva di ricchezza e come astratta idoneità della stessa a coprire i costi di produzione.
     
  • Il fine della produzione o dello scambio di beni e servizi
    L’imprenditore deve operare nel mercato producendo nuovi beni o offrendo nuovi servizi oppure aumentando il valore di beni e servizi già esistenti nel mercato.
     
  • L'organizzazione
    L’imprenditore deve esercitare l’attività per mezzo di un insieme di elementi personali e reali (azienda) necessari al suo esercizio; la mancanza di tale requisito, tuttavia, non impedisce di assumere la qualità di imprenditore, questo elemento serve soprattutto a distinguere "l'imprenditore commerciale" dal "piccolo imprenditore", dal momento che il primo ha, di regola, alle spalle un'organizzazione, cosa che potrebbe non avere il secondo, almeno inizialmente.
     
  • La professionalità
    L’attività deve essere svolta in modo stabile e non occasionale. Non deve trattarsi necessariamente di un’attività ininterrotta, anche l’attività stagionale, come ad esempio l’attività alberghiera nelle stazioni climatiche, è considerata attività di impresa. Ciò che conta è l’abitualità dell’esercizio, il costante ripetersi dell’attività economica, anche se ad intervalli imposti dalla sua intrinseca natura ciclica o stagionale. Perché l’attività economica possa dirsi professionalmente esercitata non è neanche necessario che si tratti dell’unica attività svolta dal soggetto o della sua attività principale, dalla quale tragga la sua ordinaria fonte di reddito, può anche trattarsi di attività svolte in via del tutto accessorie rispetto ad altre attività non economiche, purché non si tratti del compimento occasionale di un unico affare. Il compimento di un acquisto isolato, pur seguito da una rivendita, un’isolata operazione di mediazione, pur dando luogo ad una pluralità di atti fra loro coordinati, non pone in essere un’attività professionalmente esercitata e non attribuisce la qualifica di imprenditore.

Sono quindi iscrivibili nel Registro delle imprese le seguenti attività:

  • le attività commerciali di cui all’articolo 2195 del c.c.3:
    • l’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
    • l’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
    • l’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
    • l’attività bancaria o assicurativa;
    • le altre attività ausiliare alle precedenti.
  • le attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile:
    • la coltivazione diretta del fondo;
    • la silvicoltura;
    • l’allevamento di animali;
    • le attività connesse alle precedenti.
  • le attività professionali “non protette”4 esercitate secondo il modello organizzativo dell’impresa.
    Si pensi, per esempio, agli esperti di ricerche di mercato, in riorganizzazione aziendale, ai consulenti in genere, agli amministratori di stabili ecc.
    Con riguardo all’esercizio delle attività professionali non protette, per le quali non è previsto per legge un apposito albo, a differenza delle altre attività, non è previsto l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese: l’iscrizione dipende dal modo in cui è organizzato l’esercizio dell’attività professionale.
    A tali professionisti la legge riconosce, infatti, sia la possibilità di regolare il proprio rapporto con il cliente secondo lo schema del contratto d’opera intellettuale (proprio delle professioni intellettuali protette), sia la possibilità di esercitare la propria professione organizzandosi in forma di impresa.
    Il professionista quindi può scegliere di organizzare l'esercizio della propria professione secondo uno dei seguenti modelli organizzativi:

il modello organizzativo proprio delle professioni intellettuali protette, nel qual caso deve semplicemente chiedere l’attribuzione di una partita IVA all'Agenzia delle Entrate
oppure
il modello organizzativo proprio delle attività di impresa, nel qual caso deve chiedere l’attribuzione di una partita IVA ed iscriversi nel Registro delle imprese.

 


1Ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile: "E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi".

2Si veda Cass. 03/12/1981, n. 6395.

3Ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile: "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

  1. un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  2. un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  3. un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  4. un'attività bancaria o assicurativa;
  5. altre attività ausiliarie delle precedenti".

4Si veda al riguardo la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 - "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" - che all'articolo 1, comma 2, definisce la professione non organizzata in ordini o collegi come "l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative."

Attività non iscrivibili

Non sono iscrivibili nel Registro delle imprese:

  • le attività professionali intellettuali “protette”, il cui esercizio sia subordinato per legge all’iscrizione in appositi albi o elenchi, ossia all’appartenenza agli ordini professionali. A titolo esemplificativo, risultano fra le professioni protette: il geometra, il notaio, il commercialista, l'architetto, il medico, il giornalista…

Fanno eccezione però, e per questo sono iscrivibili nel Registro delle imprese:

  • l'attività di chi offre sul mercato le prestazioni intellettuali protette altrui. Si pensi, per esempio, al gestore di un’impresa di ristrutturazione, progettazione e realizzazione di ambienti, che si avvale della collaborazione di architetti, geometri, ecc..
    Questo significa che, nel nostro ordinamento giuridico, non è considerato imprenditore chi offre le proprie prestazioni intellettuali (protette), mentre è considerato imprenditore chi offre le prestazioni intellettuali altrui, posto che lo stesso si limiti ad organizzare e gestire l’attività professionale altrui;
  • l'attività del professionista intellettuale che diventa imprenditore (articolo 2238, comma 1, c.c.) quando esercita in modo prevalente un’ulteriore attività, diversa da quella intellettuale, in sé considerata come attività di impresa. L'attività intellettuale è iscrivibile nel Registro delle imprese in quanto l’esercizio della professione viene a costituire semplice elemento di un’attività principale organizzata in forma di impresa e non l’oggetto principale dell’attività del professionista1;
  • l'attività professionale esercitata dalle società fra professionisti (L. n. 183/2011), dalle società fra avvocati (D.Lgs. n. 96/2001).

 

  • le attività professionali intellettuali “non protette”  esercitate secondo il modello organizzativo proprio del lavoratore autonomo. E’ tale, ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, ogni attività lavorativa che prevede: l’esecuzione contro corrispettivo di un’opera o di un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, ma soprattutto senza una vera e propria organizzazione tipica di impresa.
     
  • le attività di mero godimento (per esempio l'affitto di azienda).

1Alcuni esempi:

  • il farmacista che gestisce la farmacia è un professionista considerato imprenditore quando non si limita all'esercizio dell'attività sanitaria, ma rivende al pubblico le specialità farmaceutiche; in tale ipotesi, infatti, la vendita prevale sull'esercizio della professione intellettuale;
  • il medico che gestisce la casa di cura è considerato imprenditore quando l'attività di gestione e organizzazione della casa di cura prevale sull'esercizio della professione di medico;
  • il medico che, in qualità di direttore tecnico, gestisce un ambulatorio o uno studio medico costituito da almeno due specialisti è considerato imprenditore in quanto, anche in questo caso, l'attività di gestione e organizzazione dello studio medico prevale sull'esercizio della professione di medico anche se lui stesso esercita in via secondaria (in qualità di libero professionista - attività protetta) la professione di medico all'interno della struttura stessa.

Attività libera

Sono “libere” quelle attività economiche che non sono condizionate per legge al possesso di particolari requisiti o al rilascio di autorizzazioni, licenze o permessi. Queste attività possono essere avviate liberamente, senza dover eseguire preventivamente o contestualmente alcun adempimento amministrativo (ad esempio, l’attività di procacciatore d’affari).

L'impresa deve denunciare l'avvio dell'attività al Registro delle imprese competente per territorio (quello del luogo in cui l'impresa esercita l'attività) entro il termine di 30 giorni dall'avvio, presentando telematicamente la domanda/denuncia RI/REA, a seconda del caso, con modello I1, I2, S5, UL.

Attività regolamentata

Sono “regolamentate” quelle attività economiche il cui esercizio è condizionato per legge al possesso di particolari requisiti, al conseguimento di autorizzazioni o iscrizioni in albi, registri o elenchi o alla presentazione di istanze, segnalazioni certificate di inizio attività o di comunicazioni (ad esempio, il commercio al dettaglio e/o all’ingrosso, l’attività di acconciatore, ecc.).

Le attività regolamentate possono essere iscritte nel Registro delle imprese/REA soltanto se avviate legittimamente ovvero se avviate nel rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi/condizioni prescritti dalla legge.

L'impresa deve denunciare l'avvio dell'attività al Registro delle imprese/REA competente per territorio (quello del luogo in cui l'impresa esercita l'attività) entro il termine di 30 giorni dall'avvio, presentando telematicamente la domanda/denuncia RI/REA, a seconda del caso, con modello I1, I2, S5, UL.

Ai fini della presentazione della denuncia di inizio delle attività subordinate all'esecuzione di uno o più adempimenti amministrativi, in sostituzione della documentazione richiesta per il legittimo avvio dell'attività, occorre compilare:

  • il modello (I1, I2, S5, UL) anche nel riquadro specifico che, a seconda del caso, può essere:
     
    • ISCRIZIONE IN ALBI, RUOLI, ELENCHI REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI
    • LICENZE O AUTORIZZAZIONI
    • SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
       
  • il Modello Note (allegato al modello I1, I2, S5, UL), per le attività non soggette ai regimi amministrativi sopra indicati (es. Comunicazione per il commercio ingrosso non alimentare), indicando gli estremi dell'adempimento: l'Ente a cui è stato presentato, la data della ricevuta di presentazione telematica o la data della ricevuta di avvenuta consegna pec e il numero di protocollazione se disponibile.

Ai fini della presentazione della denuncia di inizio delle attività regolamentate il cui esercizio non è subordinato all'esecuzione di adempimenti amministrativi, occorre allegare gli atti di natura privata che comprovano l'attività svolta (ad es. copia della lettera d'incarico di agente di commercio).

Per la descrizione dell'attività di cui si richiede l'iscrizione consulta la pagina Descrizione dell'attività nelle domande/denunce

E' possibile reperire le informazioni necessarie a denunciare all'Ufficio del Registro delle imprese/REA l'avvio dell'attività economica, libera o regolamentata, consultando le singole schede attività.

 

Informativa trattamento dati personali "Procedimenti RI/REA/AA e attività verificate; rilascio nullaosta" 

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Ultima modifica
Giovedì, Dicembre 9, 2021 - 16:24

Aggiornato il: Giovedì, Dicembre 9, 2021 - 16:24

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