Start Up innovative
Ti forniamo le informazioni e gli strumenti on line che ti servono per godere di tutti i vantaggi legati alle start-up innovative.
Le start-up innovative sono società di capitali costituite anche in forma cooperativa che:
- hanno la sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia;
- sono costituite da non più di 60 mesi;
- a partire dal secondo anno di attività, hanno il totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio, non superiore a 5 milioni di euro
- non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
- hanno quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non sono costituite a seguito di fusione, scissione o di cessione di azienda o di ramo di azienda
e che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
- spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione
- almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata
- almeno una privativa industriale o un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.
Come previsto dalla legge, le start-up innovative hanno diritto ad una serie di vantaggi: agevolazioni fiscali per le pratiche del Registro delle Imprese, gestione societaria flessibile, disciplina particolare nei rapporti di lavoro, non assoggettamento alla procedura di fallimento ecc..
Condizione fondamentale per beneficiare di tali vantaggi è che le start-up siano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
La costituzione di una start-up innovativa può avvenire esclusivamente mediante la redazione di un atto pubblico.
Indicazioni operative per l'iscrizione di start-up innovativa costituita con atto notarile
E’ possibile richiedere l’iscrizione nell’apposita sezione speciale solo se la società possiede tutti i requisiti prescritti dalla legge. La domanda di iscrizione nell'apposita sezione deve essere presentata al Registro delle imprese competente unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti sottoscritta dal legale rappresentante.
Tale domanda può essere presentata:
- contestualmente alla domanda di iscrizione dell’atto costitutivo della società nel Registro delle imprese
- successivamente all’iscrizione della società nel Registro delle imprese
Per supportare le società nella predisposizione della domanda di iscrizione nella sezione speciale, con particolare riguardo ai contenuti più critici e complessi della stessa, si forniscono le seguenti indicazioni relative alla formulazione dell’oggetto sociale.
Prima della redazione dell’atto (costitutivo o modificativo) della società e prima dell'invio della domanda, al fine del buon esito della stessa, si consiglia di prestare attenzione a tutte le indicazioni date.
Considerata la complessità della domanda, l’Ufficio del Registro delle imprese di Torino fornisce anche un servizio di assistenza preventiva tramite la casella start-up@to.camcom.it alla quale è possibile inviare esclusivamente:
- la bozza dell’oggetto sociale
- la bozza della domanda compilata (solo per il riquadro 32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE del modello S1/S2).
Conseguentemente l’Ufficio provvederà, in via preliminare, a verificarne la correttezza formale e a trasmettere la risposta alle seguenti condizioni:
- la costituenda/costituita società che presenta la richiesta di assistenza deve avere la sede nella provincia di Torino;
- l’oggetto della e-mail deve riportare obbligatoriamente quanto segue: “Richiesta di assistenza start-up innovativa … (indicare la denominazione della società) costituita con atto notarile”;
- nella e-mail deve essere riportato il nome e numero di telefono del contatto di riferimento;
- la richiesta deve riguardare esclusivamente la verifica della bozza dell’oggetto sociale e della domanda precompilata per la sola parte relativa al riquadro 32;
- la richiesta di assistenza deve essere inviata con un congruo anticipo poiché l’Ufficio, considerata la complessità della stessa, in questa fase meramente interlocutoria non è tenuto a rispettare alcun termine di legge, non essendo la stessa integrata in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge.
I tempi di risposta dipenderanno unicamente dalla complessità e soprattutto dal numero delle richieste presentate.
Non saranno prese in considerazione le richieste di sollecito che perverrano allo sportello o tramite e-mail.
In caso di regolarità formale delle bozze sottoposte alla richiesta di assistenza preliminare, l'Ufficio risponderà invitando la società a presentare la domanda, riservandosi tuttavia, in sede di istruttoria della domanda successivamente inviata, di eseguire un controllo di coerenza con le bozze oggetto di richiesta e tutti gli altri ulteriori controlli inerenti il procedimento che non possono essere eseguiti in sede di assistenza preliminare.
In caso di irregolarità delle bozze, l'Ufficio inviterà la società a riformulare l'oggetto sociale o la domanda secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio.
Qualora la risposta dell’Ufficio non dovesse pervenire nei trenta giorni dall’invio della richiesta di assistenza, e la società non potesse attendere ulteriormente, si suggerisce di presentare comunque al Registro delle imprese la domanda di iscrizione della società nella sezione speciale. In tal caso, l'Ufficio procederà all’istruttoria della domanda nei termini prescritti dalla legge.
Attenzione! Costituzione start-up innovativa con modello standard non più consentita
L’articolo 4, comma 10-bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 aveva previsto la possibilità di costituire le start-up innovative per atto pubblico o tramite atto costitutivo redatto secondo un modello standard informatico, sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 24 o 25 del codice dell’amministrazione digitale.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 02643/2021 pubblicata il 29.3.2021, in parziale riforma della sentenza del T.A.R. Lazio n. 10004/2017, ha dichiarato l’illegittimità del D.M. 17.2.2016 recante “modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative” e del decreto direttoriale 1.7.2016 recante le “specifiche tecniche per la redazione dell'atto costitutivo e del relativo statuto [...]”.
Dal 29 marzo 2021, per effetto della suddetta sentenza, e fino ad un nuovo intervento da parte del legislatore, non è più possibile:
- costituire s.r.l. start-up innovative con il modello standard approvato con il D.M. 17.2.2016
- chiedere l’iscrizione nel Registro delle imprese di atti costitutivi già redatti con i suddetti modelli
- inviare alla casella dedicata start-up@to.camcom.it richieste di assistenza specialistica per la costituzione delle start-up innovative, predisposte con le modalità di cui ai richiamati decreti.
Scopri qui se ci sono bandi o finanziamenti dedicati alle start-up innovative del territorio!