Incubatore certificato di start-up: iscrizione nella sezione speciale del R.I.


Gli incubatori certificati sono società, in possesso dei requisiti previsti dal D.L. 179/2012, che offrono servizi a sostegno delle start-up innovative e che beneficiano di agevolazioni con l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Riferimenti normativi: 

Artt. 25-32 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 20 dicembre 2024

Termine: nessuno.

Soggetti obbligati: legale rappresentante

Le domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal soggetto obbligato.

Soggetti legittimati: nessuno

Modulistica:

Modello S2  deve risultare compilato nel riquadro 32/START-UP ED INCUBATORI con le informazioni richieste per l'iscrizione dell'incubatore nella sezione speciale indicate nei codici corrispondenti:

  • 038:per la richiesta di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese
  • 039: breve descrizione dell'attività svolta (da indicare sempre)
  • 040: le strutture ed attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività
  • 041: le esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato (esclusi eventuali dati sensibili)
  • 042: rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari
  • 043: l'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative
  • 044: indicazione della data dell'autocertificazione prodotta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti per l'identificazione di incubatore certificato rispettando il seguente testo: "Dichiarazione possesso requisiti di incubatore certificato prodotta in data ...gg/mm/aaaa", al cui interno va indicata la data in cui avviene il deposito dell'adempimento al Registro delle imprese.

Allegati:

Autocertificazione del legale rappresentante, in formato pdf/A, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5, lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 25 del D.L. n. 179/12, sulla base di indicatori e relativi valori minimi stabiliti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016, sottoscritta digitalmente dallo stesso legale rappresentante.

Importi:

Diritti di segreteria: esente 
Imposta di bollo: esente

 

Avvertenze
  • Forma giuridica: l’incubatore certificato di start-up innovative deve rivestire obbligatoriamente la forma giuridica di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa oppure di società europea di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001.
     
  • Esenzione dal diritto annuale: dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, gli incubatori certificati di start-up sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di incubatore certificato di start-up innovative e dura comunque non oltre il quinto anno dall' iscrizione.
     
  • Esenzione dai diritti di segreteria e dal bollo: dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, gli incubatori certificati di start-up sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di incubatore certificato di start-up innovative e dura comunque non oltre il quinto anno dall’iscrizione.
     
  • Dichiarazione di mantenimento dei requisiti: entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della società incubatore certificato di start-up innovative deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge al fine dell’identificazione dell’incubatore certificato con una apposita dichiarazione da depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese.
     
  • Cancellazione d’ufficio dell’iscrizione dell’incubatore certificato di start-up nella sezione speciale del R.I. per perdita requisiti: entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti la società incubatore certificato di start-up innovative é cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese.
    Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione relativa al mantenimento del possesso dei requisiti.

 

 


 

 
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Ultima modifica
Giovedì, Ottobre 9, 2025 - 09:02

Aggiornato il: Giovedì, Ottobre 9, 2025 - 09:02

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