PMI innovative: iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese


Le PMI innovative sono piccole e medie imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.L. n. 3/2015 che beneficiano di importanti agevolazioni a seguito dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Riferimenti normativi:

D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33

Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE

Artt. 25-32 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

Termine: nessuno

Soggetti obbligati: legale rappresentante

Soggetti legittimati: nessuno

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione.

Modulistica
  • Modello S2 deve risultare compilato nei riquadri:
    • 5/ INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE con l'indicazione del sito internet dell'impresa, se lo stesso non risulta già iscritto;
    • 32/ START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE con l'indicazione delle informazioni richieste per l'iscrizione nella sezione speciale. Tutte le informazioni vanno riportate anche qualora non ci fosse nulla da dichiarare (es. "nessuna società partecipata", "nessun diritto di privativa"). La PMI innovativa che non abbia dichiarato il requisito delle spese in ricerca e sviluppo, non è tenuta né a dichiarare tali spese, né a descrivere le relative attività. In tal caso l'informazione può essere sostituita da una dicitura del tipo "attività e spese non dichiarate come requisito della PMI innovativa". I codici corrispondenti alle informazioni sono:
      • 050: per la richiesta di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese;
      • 051: attività specifica cui fanno fanno capo i requisiti relativi all'innovazione tecnologica (non l'attività d'impresa già altrove dichiarata) e, se è dichiarato il requisito delle spese in ricerca e sviluppo, anche le seguenti informazioni:
        • attività in ricerca e sviluppo 
        • spese in ricerca e sviluppo 
      • 052: elenco delle società partecipate;
      • 053: indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
      • 054: numero dei dipendenti;
      • 055: indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
      • 056: elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
      • 057: autocertificazione di veridicità dell'elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding, ove non iscritte in un registro delle imprese italiano;
        Per informazioni sui possibili casi vedi la pagina Informazioni di trasparenza dell'elenco soci;
      • 059: indicazione della data dell'autocertificazione prodotta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti di PMI innovativa rispettando il seguente testo: "Dichiarazione possesso requisiti di PMI innovativa prodotta in data ...gg/mm/aaaa", al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al registro delle imprese;
      • 062-063-064: in considerazione del fatto che ogni PMI deve selezionare almeno due requisiti, è obbligatoria la compilazione di almeno due di tali codici, corrispondenti ai requisiti individuati nella dichiarazione di possesso dei requisiti;
        Il codice 062 va valorizzato se nel documento di dichiarazione di possesso dei requisiti si e’ selezionato il primo check della lettera G): “le spese in ricerca e sviluppo…”;
        Il codice 063 va valorizzato se nel documento di dichiarazione di possesso dei requisiti si e’ selezionato il secondo check della lettera G): “impiego come dipendenti …”;
        Il codice 064 va valorizzato se nel documento di dichiarazione di possesso dei requisiti si e’ selezionato il terzo check della lettera G): “sia titolare o depositario …”;
      • 070: se la società è già iscritta nella sezione speciale delle start-up innovative, indicare i motivi che comportano il passaggio da start-up a PMI innovativa.

 

  • Modello S (eventuale) se l'elenco soci già iscritto nel Registro delle imprese non è aggiornato oppure non è mai stato depositato (es. società cooperative). In caso di società a responsabilità limitata, il modello S non può essere allegato e l'aggiornamento della compagine societaria deve essere richiesto tramite la presentazione di un'ulteriore domanda.

Allegati:

  • Autocertificazione del legale rappresentante, in formato .pdf/A, attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l’identificazione della PMI innovativa e la veridicità delle informazioni riportate nel modello ministeriale, sottoscritta digitalmente dallo stesso legale rappresentante
  • Autocertificazione del legale rappresentante di veridicità con i dati dei fiducianti, se ci sono fiduciarie nella compagine sociale1.

Importi:

  • Diritti di segreteria: € 90,00
  • Imposta di bollo: esente per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale delle PMI innovative,  poi € 65,00.

 

Avvertenze
  • Piccola e Media Impresa: la PMI è una Piccola e Media Impresa come definita dalla disciplina comunitaria (raccomandazione 2003/361/CE), ovvero impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
     
  • Certificazione del bilancio
    Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3682/C del 3 settembre 2015, Prot. 155144, risponde ad alcuni dubbi in merito alla disposizione che richiede, come requisito essenziale della PMI innovativa "la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili"  (art. 4, comma 1, lett. b) del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015).
    La circolare fornisce i seguenti chiarimenti:
    • tutte le PMI innovative sono da ricondurre nell'ambito delle società soggette a certificazione di bilancio e tale certificazione deve essere operata da un revisore o società di revisione, iscritti nell'apposito registro;
    • la certificazione del bilancio avviene come nota diretta all'assemblea dei soci, firmata dal revisore responsabile ed articolata in tre paragrafi. Il primo paragrafo identifica il bilancio assoggettato a revisione contabile; il secondo paragrafo identifica i principi di revisione di riferimento; il terzo paragrafo esprime il giudizio del revisore sulla conformità del bilancio rispetto ai principi contabili di riferimento e si esprime sulla chiarezza della redazione nonché sulla veridicità e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società;
    • la certificazione di bilancio è elemento essenziale della fattispecie in fase di iscrizione in sezione speciale e deve permanere per tutta la durata dell'iscrizione stessa;
    • uno degli elementi distinguenti la fattispecie della PMI innovativa, rispetto alla start-up, consiste nella necessaria attività della società antecedentemente l'iscrizione della medesima nella sezione speciale del registro delle imprese. Ne consegue che la società deve disporre di un bilancio e che tale bilancio sia certificato;
    • la certificazione, in quanto strumento di valutazione diretto all'assemblea dei soci, non può essere fatta successivamente all'approvazione del bilancio ma deve esserne parte integrante: il bilancio deve essere portato in approvazione con la certificazione e con gli altri atti e relazioni connesse.

Lo stesso Ministero, con la circolare n. 3683/C del 3 novembre 2015, prot. 222703, chiarisce che per le società che, di regola, non sono tenute all'obbligo di certificazione di bilancio, e per le quali tale obbligo sorge solo al momento dell'iscrizione nella sezione speciale PMI innovative, la certificazione non può che essere successiva alla redazione e approvazione del bilancio. Quindi si ammette che tali società, in sede di prima iscrizione in sezione speciale, possano depositare una certificazione del proprio bilancio successiva all'approvazione dello stesso, purché precedente alla domanda di iscrizione. A regime, e cioè dal primo esercizio successivo alla iscrizione nella sezione speciale, la PMI innovativa è tenuta a depositare la certificazione del bilancio congiuntamente al bilancio e alle relazioni. Le società che non hanno allegato la certificazione all’ultimo bilancio depositato devono depositare la certificazione del bilancio contestualmente alla domanda di iscrizione nella sezione speciale compilando oltre al modello S2 (riquadro 32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE), il modello XX - Note, nel quale deve essere indicato "deposito della certificazione di bilancio ai fini della iscrizione nella sezione speciale PMI innovative". La certificazione deve essere allegata in formato pdf/A,  in una delle forme previste per il deposito degli atti nel Registro delle imprese.

  • Passaggio da start-up a PMI innovativa: le start-up che hanno perso i requisiti identificativi della fattispecie, ma che possiedono i requisiti per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative, possono richiedere l'iscrizione, senza interruzione, nella nuova sezione. A tal fine occorre compilare il codice 070="start-up: passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa" inserendo i motivi che hanno comportato il passaggio da start-up a PMI innovativa.

 

1L’autocertificazione di veridicità con i dati dei fiducianti deve essere resa nei seguenti termini: <<Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante] è fiduciante del socio ... [indicare denominazione/ragione sociale], fiduciario>>.

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Ultima modifica
Mercoledì, Dicembre 6, 2023 - 11:38

Aggiornato il: Mercoledì, Dicembre 6, 2023 - 11:38

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