Incubatore certificato: deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti e aggiornamento informazioni


Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, salva l'ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15 dell'art. 25 del DL 179/2012, il rappresentante legale dell'incubatore certificato deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti.

Riferimenti normativi:

Artt. 25-32 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 20 dicembre 2024

Termine: entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ovvero entro il 30 giugno. Nel caso di società che prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio, il termine è di 7 mesi, fermo il rispetto dei 30 giorni dall'approvazione del bilancio.

Soggetti obbligati: legale rappresentante

Le domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal soggetto obbligato.

Soggetti legittimati: nessuno

Modulistica 

Modello S2  compilato nel riquadro 32/START-UP ED INCUBATORI, codice atto A99 (la "data atto" è la data di presentazione della domanda) con i seguenti codici:

045 con la frase standard: "Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa...delle informazioni di incubatore certificato", al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle imprese:

  • se le informazioni già comunicate non sono variate, aggiungere alla frase standard le parole "Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte";
  • se le informazioni sono variate rispetto a quelle già iscritte, devono essere compilati anche i codici da 039 a 043 con le informazioni integrali variate (solo i codici relativi alle informazioni variate);

044 con la frase standard: "Conferma in data...gg/mm/aaaa... del possesso dei requisiti di incubatore certificato", al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle imprese.

Allegati 

Autocertificazione del legale rappresentante, in formato pdf/A, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5, lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 25 del D.L. n. 179/12, sulla base di indicatori e relativi valori minimi stabiliti dal Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 20 dicembre 2024, sottoscritta digitalmente dallo stesso legale rappresentante.

 

Importi
  • Diritti di segreteria: esente per i primi cinque anni poi € 90,00
     
  • Imposta di bollo: esente per i primi cinque anni poi € 65,00

L'esenzione dai diritti di segreteria e dall'imposta di bollo dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale.

Avvertenze
  • Esenzione dal diritto annuale: dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, gli incubatori certificati di start-up innovative sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di incubatore certificato di start-up innovative e dura comunque non oltre il quinto anno dall’ iscrizione.
     
  • Esenzione dai diritti di segreteria e dal bollo: dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, gli incubatori certificati di start-up innovative sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di incubatore certificato di start-up innovative e dura comunque non oltre il quinto anno dall’iscrizione.
     
  • Cancellazione d’ufficio dell’iscrizione dell’incubatore certificato di start-up nella sezione speciale del R.I. per perdita requisiti: entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti la società incubatore certificato di start-up innovative é cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese.
    Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione relativa al mantenimento del possesso dei requisiti.

 

Approfondimento

Le società incubatori certificati di start-up, già iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, possono continuare a beneficiare della specifica disciplina ad esse relative, se e fino a quando restano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per la loro identificazione.
Per tale ragione, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, salva l'ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15 dell'art. 25 del DL 179/2012, il rappresentante legale dell’incubatore certificato di start-up innovative deve attestare il mantenimento del possesso degli anzidetti requisiti mediante apposita dichiarazione da depositare, nello stesso termine, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente.
In caso di perdita dei requisiti o di mancato deposito della dichiarazione di mantenimento degli stessi nel Registro delle imprese, nel termine di 60 giorni dalla perdita o dal mancato deposito, la società incubatore certificato di start-up innovative é cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria dello stesso registro. 

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Ultima modifica
Giovedì, Ottobre 9, 2025 - 09:04

Aggiornato il: Giovedì, Ottobre 9, 2025 - 09:04

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