Incubatore certificato: deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti di incubatore certificato


Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, salva l'ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15 dell'art. 25 del DL 179/2012, il rappresentante legale dell'incubatore certificato deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti.

Ufficio competente

Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società incubatore certificato di start-up

 

Riferimenti normativi

Regime pubblicitario - Tipo adempimento

  • Regime pubblicitario: pubblicità notizia1
     
  • Tipo adempimento: domanda di iscrizione nel Registro delle imprese
     

1Dal punto di vista dell'applicazione della speciale disciplina "di favore" dettata dalla sezione IX del DL 179/2012, tale pubblicità viene ad assumere un valore costitutivo.

Termini di presentazione della domanda

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ovvero entro il 30 giugno. Nel caso di società che prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio, il termine è di 7 mesi, fermo il rispetto dei 30 giorni dall'approvazione del bilancio.

Soggetti obbligati alla presentazione della domanda

Legale rappresentante

Soggetti legittimati alla presentazione della domanda in luogo dei soggetti obbligati

Nessuno
 

Firme: chi deve firmare la domanda

Firma digitale del legale rappresentante che presenta la domanda.

Modulistica obbligatoria ed eventuale

Modello S2  deve risultare compilato nel riquadro 32/START-UP ED INCUBATORI con codice atto A99 (la "data atto" è la data di presentazione della domanda) in cui, in corrispondenza del codice 044 deve risultare la frase standard: "Conferma in data...gg/mm/aaaa... del possesso dei requisiti di incubatore certificato", al cui interno deve essere indicata la data di deposito dell'adempimento al Registro delle imprese.

 

Allegati della domanda

Autocertificazione1 del legale rappresentante, in formato pdf/A, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5, lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 25 del D.L. n. 179/12, sulla base di indicatori e relativi valori minimi stabiliti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016, sottoscritta digitalmente dallo stesso legale rappresentante.
 


1L’autocertificazione deve riportare al fondo la data della sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante

Importi

  • Diritti di segreteria: esente per i primi cinque anni poi € 90,00
     
  • Imposta di bollo: esente per i primi cinque anni poi € 65,00

 

Avvertenze

  • Esenzione dal diritto annuale: dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, gli incubatori certificati di start-up innovative sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di incubatore certificato di start-up innovative e dura comunque non oltre il quinto anno dall’ iscrizione.
     
  • Esenzione dai diritti di segreteria e dal bollo: dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, gli incubatori certificati di start-up innovative sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di incubatore certificato di start-up innovative e dura comunque non oltre il quinto anno dall’iscrizione.
     
  • Cancellazione d’ufficio dell’iscrizione dell’incubatore certificato di start-up nella sezione speciale del R.I. per perdita requisiti: entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti la società incubatore certificato di start-up innovative é cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese.
    Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione relativa al mantenimento del possesso dei requisiti.

 

Approfondimento

Le società incubatori certificati di start-up, già iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, possono continuare a beneficiare della specifica disciplina ad esse relative, se e fino a quando restano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per la loro identificazione.
Per tale ragione, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, salva l'ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15 dell'art. 25 del DL 179/2012, il rappresentante legale dell’incubatore certificato di start-up innovative deve attestare il mantenimento del possesso degli anzidetti requisiti mediante apposita dichiarazione da depositare, nello stesso termine, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente.


In caso di perdita dei requisiti o di mancato deposito della dichiarazione di mantenimento degli stessi nel Registro delle imprese, nel termine di 60 giorni dalla perdita o dal mancato deposito, la società incubatore certificato di start-up innovative é cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria dello stesso registro.
 

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Ultima modifica
Lunedì, Settembre 30, 2019 - 11:33

Aggiornato il: Lunedì, Settembre 30, 2019 - 11:33

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