Start-up: deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti di start-up innovativa


Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, (salva l'ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15 dell'art. 25 del DL 179/2012) , e dopo l'aggiornamento o la conferma del profilo personalizzato sul portale startup.registroimprese.it, il rappresentante legale della start-up attesta il mantenimento del possesso dei requisiti e deposita tale dichiarazione nel Registro delle Imprese.

Riferimenti normativi:

Artt. 25-32 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

Circolare MISE 3718/C del 10 aprile 2019

Termine:

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ovvero entro il 30 giugno. Nel caso di società che prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio, il termine è di 7 mesi, fermo il rispetto dei 30 giorni dall'approvazione del bilancio.

Soggetti obbligati: legale rappresentante

Le domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal soggetto obbligato.

Soggetti legittimati: nessuno

Modulistica:

Modello S2  compilato nel riquadro 32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE, codice atto A99 (la "data atto" è la data di presentazione della domanda)  con i seguenti codici:

035 (DEPOSITO DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI) con la frase standard: "Conferma in data... del possesso dei requisiti di start-up innovativa", al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle imprese e, ove fossero variati i requisiti qualificanti la start-up innovativa, devono essere compilati i codici tra 066-067-068, in accordo con quanto sottoscritto nel modello di dichiarazione di possesso dei requisiti.

036 (DICHIARAZIONE AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI) con la frase standard: "Aggiornamento in data... delle informazioni di start-up innovativa",  al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle imprese, con l'indicazione:

  • se le informazioni già comunicate non sono variate, aggiungere alla frase standard del cod. 036 le parole "Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte";
  • se le informazioni sono variate rispetto a quelle già iscritte, oltre alla frase standard del cod. 036, devono essere compilati anche i codici da 028 a 034 con le informazioni integrali variate (solo i codici relativi alle informazioni variate)

Allegati:

  • Autocertificazione del legale rappresentante, in formato .pdf/A, attestante il mantenimento dei requisiti posseduti, prescritti dalla legge per l’identificazione della start-up, sottoscritta digitalmente dallo stesso legale rappresentante.
    Se la società intende mantenere la qualifica di start-up a vocazione sociale, nell'autocertificazione il legale rappresentante deve rendere anche la specifica dichiarazione sostitutiva.
     
  • Documento di descrizione di impatto sociale (eventuale), se start-up a vocazione sociale, in formato pdf/A, allegato in una delle seguenti forme:
  1. il documento è formato in origine come documento informatico

originale informatico (ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante

  1. il documento è formato in origine come documento cartaceo

copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 , comma 3, del D.Lgs. n. 82/20051 utilizzando l'apposita formula:

"Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 22, comma 3 del D.Lgs 82/2005 e dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che la copia del presente documento è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto”.

Importi:
  • Diritti di segreteria: esente
  • Imposta di bollo: esente

1La copia informatica deve essere una copia per immagine derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo sottoscritto con firma autografa dal legale rappresentante.

 

 

 

 

 

 

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Ultima modifica
Venerdì, Maggio 7, 2021 - 08:45

Aggiornato il: Venerdì, Maggio 7, 2021 - 08:45

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