Start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS)


Le startup innovative a vocazione sociale (SIAVS) sono definite come le startup innovative che operano in via esclusiva nei settori indicati all'art. 2, comma 1, del D.Lgs n. 155/2006.

Ai sensi dell’art. 25, comma 4 del DL 179/2012, convertito con L. 221/2012, le startup innovative a vocazione sociale (SIAVS) sono definite come “le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”.

I settori individuati sono: assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell’ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali.

Agli operatori che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa sono stati riconosciuti dei benefici maggiorati.

Il dettato letterale della disposizione non richiede la preventiva iscrizione dell’impresa nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle “imprese sociali” .

Come previsto dalla circolare 3677/C emanata dal Ministero dello sviluppo economico il 20 gennaio 2015, il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale avviene tramite un’autocertificazione con cui l’impresa:

  • dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
  • indica tale/i settore/i nell’apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
  • dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d’interesse generale;
  • si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.

L’impegno rappresenta un adempimento obbligatorio, e si sostanzia nella redazione di un “Documento di descrizione di impatto sociale” da compilare secondo le indicazioni fornite nell’apposita Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del "Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale" pubblicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico.

La startup innovativa a vocazione sociale deve trasmettere tale documento in via telematica alla Camera di commercio competente con cadenza annuale.

L'autocertificazione dello status di startup innovativa a vocazione sociale va effettuata compilando il codice 034 nel riquadro "32/STARTUP ED INCUBATORI" del modello S1/S2, nonchè compilando l'apposita voce del modello di autocertificazione.
Nel caso di startup innovativa già iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, tale autocertificazione può essere presentata in qualsiasi momento, quindi anche in occasione del primo adempimento utile (es. in occasione dell'aggiornamento semestrale o al momento  della conferma del possesso dei requisiti, ai sensi rispettivamente dei commi 14 e 15 dell'art. 25 del DL 179/2012).

All'autocertificazione occorre allegare il "Documento di descrizione di impatto sociale" sopra indicato.

 

 

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Ultima modifica
Mercoledì, Marzo 30, 2022 - 12:35

Aggiornato il: Mercoledì, Marzo 30, 2022 - 12:35

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