PMI innovative: aggiornamento delle informazioni già iscritte nel Registro Imprese


Le informazioni identificative della PMI innovativa devono essere aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno.

Ufficio competente

Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società PMI innovativa

Riferimenti normativi

Regime pubblicitario - Tipo adempimento

  • Regime pubblicitario: pubblicità notizia
     
  • Tipo di adempimento: domanda di iscrizione nel Registro delle imprese

Termini di presentazione della domanda

Entro il 30 giugno di ciascun anno

Soggetti obbligati alla presentazione della domanda

Legale rappresentante

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati

Nessuno

 

Firme: chi deve firmare la domanda

Firma digitale del legale rappresentante che presenta la domanda

 

Modulistica obbligatoria ed eventuale

  • Modello S2  deve risultare compilato nel riquadro 32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE con codice atto A99 ("data atto" la data di presentazione della domanda) e con:

in caso di informazioni da aggiornare rispetto a quelle già iscritte nel Registro delle imprese, i soli codici corrispondenti alle informazioni da aggiornare riportandone il testo integrale:

  • 051: attività specifica cui fanno capo i requisiti relativi all'innovazione tecnologica (non l'attività d'impresa già altrove dichiarata) e le spese in ricerca e sviluppo;
  • 052: elenco delle società partecipate;
  • 053: indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella PMI innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
  • 054: numero dei dipendenti;
  • 055: indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
  • 056: elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
  • 057: autocertificazione di veridicità dell'elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding, ove non iscritte in un registro delle imprese italiano.
    Se l'elenco soci già iscritto nel registro delle imprese non è aggiornato deve essere allegato il Modello S1.
    Per informazioni sui possibili casi vedi la pagina Informazioni di trasparenza dell'elenco soci
  • 060: deve risultare compilato con la frase: "Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa...delle informazioni di PMI innovativa" al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle imprese.

in caso di conferma di tutte le informazioni già comunicate ed iscritte nel Registro delle imprese deve risultare compilato esclusivamente il codice 060 con la frase: "Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di PMI innovativa. Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte" al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle imprese. In tal caso non vanno compilati i codici da 051 a 057.


 

  • Modello S (eventuale, solo se l'elenco soci già iscritto nel Registro delle imprese non è aggiornato) contenente l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali1.

1Non va ripresentato l'elenco soci di srl, fermo restando l'autocertificazione di veridicità dell'elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding, perchè l'informazione deve essere già stata autonomamente comunicata ed iscritta nel Registro delle imprese.

Allegati della domanda

Eventuale autocertificazione1 attestante la veridicità, con trasparenza verso fiduciarie e holding, dell'elenco dei soci (da allegare solo in caso di variazione dell'elenco soci rispetto all'ultima iscrizione delle informazioni e solo se la medesima non è resa nel codice tipo informazione 057 del riquadro 322), in formato .pdf/A-1,  sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.


1L'autocertificazione deve riportare al fondo la data della sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante.

2Vedi la sezione Modulistica.

 

Importi

  • Diritti di segreteria: € 90,00
     
  • Imposta di bollo: esente per i primi cinque anni poi € 65,00

 

Avvertenze

  • Piccola e Media Impresa: la PMI innovativa è una Piccola e Media Impresa come definita dalla disciplina comunitaria (raccomandazione 2003/361/CE), ovvero impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
     
  • Forma giuridica: la PMI innovativa è una Piccola e Media Impresa che deve rivestire obbligatoriamente la forma giuridica di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata (anche semplificata) o cooperativa.
     
  • Esenzione dall'imposta di bollo: dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, le PMI innovative sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo dovuta per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese. Sono invece dovuti sia i diritti di segreteria previsti per il deposito di tali adempimenti, che il diritto annuale, laddove previsto. L'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di PMI innovativa e dura comunque non oltre il quinto anno dall'iscrizione.
     
  • Certificazione del bilancio: ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.L. n. 3/2015, convertito nella legge n. 33/2015, la PMI innovativa è tenuta al deposito della certificazione relativa al bilancio d'esercizio e all'eventuale bilancio consolidato redatta da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili. La certificazione costituisce parte integrante del bilancio e pertanto deve essere portata in approvazione unitamente al bilancio e agli altri atti e relazioni connesse.
    La certificazione deve essere depositata congiuntamente al bilancio e ai suoi allegati dal primo esercizio successivo all'iscrizione nella sezione speciale per tutti gli esercizi sociali fino a quando tale iscrizione permanga (circolari MISE 3682/C del 03/09/2015 - 3683/C del 03/11/2015).
     
  • Dichiarazione di mantenimento dei requisiti: entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della PMI innovativa deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge al fine dell’identificazione della PMI innovativa, con un'apposita dichiarazione da depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese.
     
  • Cancellazione d’ufficio dell’iscrizione della PMI innovativa nella sezione speciale del R.I. per perdita requisiti: entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti la PMI innovativa é cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese.
    Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione relativa al mantenimento del possesso dei requisiti.

 

Approfondimento

ll Decreto Legge 24 gennaio 2015, n.3 ("Investment Compact"), convertito con la Legge del 24 marzo 2015, n. 33, ha introdotto una nuova tipologia di impresa, la Piccola e Media impresa innovativa, attribuendole larga parte delle agevolazioni già assegnate alle start-up innovative dal DL 179/2012 ("Decreto Crescita 2.0"): gestione societaria flessibile, facilitazioni nel ripianamento delle perdite, remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale, incentivi fiscali per investimenti in PMI innovative, raccolta di capitale diffuso attraverso portali online (equity crowdfunding), accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia ICE.

L'articolo 4 del decreto legge definisce le "PMI innovative" le Piccole e Medie Imprese così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE (vale a dire le imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro), società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:

  • la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (sono quindi escluse le società di nuova costituzione);
  • le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
  • non sono iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative e agli incubatori certificati;
  • almeno due dei seguenti requisiti:
    1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa;
    2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
    3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Per potere beneficiare delle agevolazioni previste dalla norma, le PMI innovative devono iscriversi nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

L'iscrizione avviene a seguito della presentazione in via telematica della domanda contenente le seguenti informazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

a) ragione sociale e codice fiscale;
b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
d) oggetto sociale;
e) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
g) elenco delle società partecipate;
h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
n) numero dei dipendenti;
o) sito internet.

Le informazioni di cui sopra devono essere aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno e sono sottoposte allo stesso regime di pubblicità previsto per la prima iscrizione delle informazioni medesime nel Registro delle imprese. La sezione speciale del registro delle imprese, per le PMI innovative, consente, infatti, la condivisione delle informazioni relative: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.

Dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, le PMI innovative sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo dovuta per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nello stesso registro. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di PMI innovativa e dura comunque non oltre il quinto anno dall’iscrizione.

Per ulteriori informazioni circa i requisiti e il regime delle agevolazioni visita il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

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Ultima modifica
Giovedì, Maggio 27, 2021 - 08:50

Aggiornato il: Giovedì, Maggio 27, 2021 - 08:50

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