Comunità familiare per anziani autosufficienti


Attività regolamentata

L’attività di gestione di una comunità familiare per anziani autosufficienti consiste nell’offrire un servizio di bassa intensità assistenziale, alternativo al ricovero in istituto, in normali case di civile abitazione, anche in via temporanea (diurno, notturno o stagionale), ad anziani in condizione di autosufficienza.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al Comune e al soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competenti per territorio

Come si avvia l'attività

Presentando una comunicazione di avvio1 del servizio al Comune e al soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competenti per territorio

 

1La DGR 29 luglio 2002, n. 25-6772 stabilisce che la comunità familiare per anziani autosufficienti non necessita di autorizzazione al funzionamento. Il soggetto titolare del presidio è tenuto a dare comunicazione al Comune e al soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, dell’avvio del servizio. Trattasi, quindi, non di una comunicazione preventiva, ma di un obbligo di “informazione” agli enti tenuti alla vigilanza. L’attività pertanto può anche iniziare prima di informare gli enti preposti, l’importante è farlo per dare la possibilità agli enti stessi di effettuare i dovuti sopralluoghi.

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla Delibera della Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 25-6772

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi al Comune e al soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competenti per territorio

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

I soggetti che devono possedere i requisiti sono quelli previsti dalla Delibera della Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 25-6772

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi al Comune e al soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competenti per territorio

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Il Comune e il soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competenti per territorio

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La descrizione dell'attività denunciata al Registro imprese/REA deve essere completa, sintetica, chiara e deve sempre comprendere la tipologia del servizio che effettivamente si esercita: in questo caso “gestione di una comunità familiare per anziani autosufficienti”.

Ad esempio se un soggetto esercita l’attività di “gestione di una comunità familiare per anziani autosufficienti” dovrà denunciare l’attività nel seguente modo:

“gestione di una comunità familiare per anziani autosufficienti” (descrizione completa)

e non

“gestione di una comunità familiare” o “casa famiglia” (descrizione incompleta) senza specificare la tipologia di utenza a cui è rivolto il servizio assistenziale (es. anziani autosufficienti), in questo caso la domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere precisata la descrizione dell’attività. Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é RIFIUTATA, integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore  in quanto, non è possibile individuare la normativa cui è soggetto l’esercizio. In tale caso, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA con la descrizione completa di tipologia.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività dichiarata nella domanda/denuncia RI/REA deve essere uguale alla data di effettivo inizio dell’attività, che può anche essere precedente alla data di presentazione della domanda/denuncia medesima.

In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é  soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa serve ai fini della presentazione domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Nessuna documentazione1.

 

1 La DGR 29 luglio 2002, n. 25-6772 stabilisce che la comunità familiare per anziani autosufficienti non necessita di autorizzazione al funzionamento. Il soggetto titolare del presidio è tenuto a dare comunicazione al Comune e al soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, dell’avvio del servizio. Trattasi, quindi, non di una comunicazione preventiva, ma di un obbligo di “informazione” agli enti tenuti alla vigilanza. L’attività pertanto può anche iniziare prima di informare gli enti preposti, l’importante è farlo per dare la possibilità agli enti stessi di effettuare i dovuti sopralluoghi.

 

Cosa serve ai fini della domanda/denuncia al Registro imprese/REA di: trasferimento sede - sospensione- ripresa- cessazione dell'attività

Trasferimento sede dell’attività
Nessuna documentazione.

Sospensione dell’attività
Nessuna documentazione.

Ripresa dell’attività
Nessuna documentazione.

Cessazione dell’attività
Nessuna documentazione.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

Nessuna documentazione.

Incompatibilità

L’attività di gestione di una comunità familiare per anziani autosufficienti è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.

 

1 Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

 

Informazioni

Requisiti organizzativi e gestionali della comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti

La comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti deve avere determinati requisiti, in particolare:

  • gli anziani ospitati devono essere in condizione di autosufficienza;
  • la struttura abitativa deve avere tutte le caratteristiche strutturali, economiche-amministrative, organizzative, professionali e igienico-sanitarie previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 25-6772 (ad esempio, capienza della struttura massima 6 posti letto, ecc.).
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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:56

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:56

A chi rivolgersi