Commercio al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di generi non alimentari


Attività regolamentata

L’attività di commercio al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di generi non alimentari consiste nell’acquistare gli stessi in nome e per conto proprio e nel rivenderli tramite distributori funzionanti a monete in locali aperti o non aperti al pubblico o su aree pubbliche direttamente al consumatore finale.

 

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede il locale adibito in modo esclusivo all’attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici o dove ha sede l’impresa).

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA al SUAP del Comune competente per territorio, contestualmente alla Comunicazione Unica oppure direttamente al SUAP competente.

 

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica: la SCIA è allegata alla Comunicazione unica presentata telematicamente al Registro delle imprese, nella quale è contenuta anche la domanda/denuncia Registro imprese/REA di avvio dell’attività inviata allo stesso registro, che la trasmette immediatamente al SUAP competente il quale, a sua volta, la trasmette al Comune competente per territorio.

 

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica: la SCIA é presentata, secondo le modalità prestabilite, direttamente al SUAP del  Comune competente per territorio e, solo successivamente, è presentata la domanda/denuncia di avvio dell’attività al Registro delle imprese/REA.
     

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all’ articolo 71, commi 1, 3, 4 del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti morali rivolgersi al SUAP del Comune competente per territorio.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

I soggetti che devono possedere i requisiti morali sono quelli di cui all’articolo 71, comma 5 del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59.
 

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti morali rivolgersi al SUAP del Comune competente per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica amministrazione competente

Comune competente per territorio (dove ha sede il locale adibito in modo esclusivo all’attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici o dove ha sede l’impresa).

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/rea (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:

al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare originale informatico della SCIA presentata al SUAP del Comune competente per territorio, sottoscritta secondo le regole date dal Comune;

 

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:

al fine di comprovare il legittimo avvio dell’attività,  allegare copia semplice della SCIA presentata al SUAP del Comune competente per territorio e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo laddove siano consentite dal Comune competente per territorio, ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

Cosa succede quando alla domanda/denuncia Ri/Rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la SCIA
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione, mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’Ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
 

Se invece hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al ri/rea (I1, I2, S5, UL)

 

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica(1) e alla data di presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio(2), inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.
     
  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio e deve coincidere con la data di effettivo inizio.
    In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

 
(1) La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).

(2) Laddove, la Comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l’articolo 5 comma 3 del D.M. 10/11/2011 “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto,la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”.

 

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al ri/rea di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività in caso di locale adibito in modo esclusivo alla vendita per mezzo di distributori automatici:
 

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:

al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare originale informatico della SCIA presentata al SUAP del Comune competente per territorio, sottoscritta secondo le regole date dal Comune;
 

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:

al fine di comprovare il legittimo avvio dell’attività,  allegare copia semplice della SCIA presentata al SUAP del Comune competente per territorio e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune ove l’esercente svolge l’attività, ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).
 

Trasferimento di sede dell’attività svolta in spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica (ovvero distributori automatici installati in locali di vario genere come ad es. ospedali, case di cura, ecc.): nessuna documentazione/SCIA

Sospensione attività: nessuna documentazione/SCIA

Ripresa attività (a seguito di sospensione): nessuna documentazione/SCIA

Cessazione attività: nessuna documentazione/SCIA

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

Il distributore automatico non costituisce di regola un’unità locale(1) pertanto non deve essere denunciato al Registro imprese/REA come tale, tuttavia a riguardo è necessario una distinzione:

  1. se i distributori automatici sono installati in un locale adibito in modo esclusivo alla vendita per mezzo di distributori automatici il locale deve essere denunciato al Registro imprese/REA come sede legale/principale o come unità locale.
     
  • l’impresa che esercita l’attività installando distributori automatici in più sedi o unità locali adibite in modo esclusivo alla vendita per mezzo di apparecchi automatici deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), una SCIA (contestuale o non contestuale) per ciascuna di esse.
     
  1. se i distributori automatici sono installati in un locale o spazio variamente ubicati e di vario genere, in luogo pubblico o privato (ad esempio in ospedali, case di cura, ecc.) il locale o lo spazio non deve essere denunciato al Registro imprese/REA come sede legale/principale o come unità locale. 
  • l’impresa che esercita l’attività installando distributori automatici in più’ spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica non deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), nessuna SCIA per ciascuno di esso, ma è sufficiente la SCIA di avvio dell’attività presentata al SUAP del Comune dove l’impresa ha la sede legale/principale dell’impresa, che corrisponde alla sede scelta dall’imprenditore, normalmente corrispondente a quella del Comune dove è installato il maggior numero di distributori automatici.

(1)Si veda a riguardo la Circolare 22 gennaio 1990, n. 3202/C pag. 26.

 

Incompatibilità

L’attività di commercio al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di generi non alimentari è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione.

Informazioni

Legittimo avvio dell’attività

L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando al SUAP competente la SCIA con la quale dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione della SCIA al SUAP stesso. L’attività quindi può essere avviata il giorno stesso della presentazione (ricevimento) della SCIA (sempre in caso di SCIA contestuale alla Comunicazione unica), dal giorno della presentazione (ricevimento) o in un giorno successivo (in caso di presentazione della SCIA non contestuale alla Comunicazione), mai prima della sua presentazione al SUAP. Di conseguenza, l’impresa non può mai dichiarare nella modulistica Registro imprese/REA una data di inizio attività precedente a quella dell’invio della SCIA.
 

Accertamento dei requisiti e presupposti di legge da parte dell’Amministrazione competente

Il Comune competente per territorio ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della SCIA per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Trascorso il termine di 60 giorni, previsto per l’accertamento dei presupposti e requisiti di legge, il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti – salvo l’esercizio di autotutela – solo in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
 

Forma speciale di vendita

Il commercio al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici,  cosiddetto “vending”, rientra nelle forme speciali di vendita al dettaglio.
 

Luoghi di esercizio dell’attività

L’attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici può essere svolta:

  • in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita per mezzo di distributori automatici – c.d. Free-shop. Tale modalità di vendita è considerata a tutti gli effetti come apertura di un nuovo esercizio di vicinato e, pertanto, soggetta alla presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale adibito in modo esclusivo alla vendita per mezzo di apparecchi automatici.
    N.B. Il locale adibito in modo esclusivo alla vendita per mezzo di distributori automatici deve essere denunciato al Registro imprese/REA come sede legale/principale o come unità locale.
     
  • in spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica (ad es. distributori automatici installati presso le scuole, ospedali, aziende, ecc.). Per tale modalità di vendita è sufficiente un’unica SCIA di avvio nell’ambito della Regione Piemonte al SUAP del Comune scelto dall’imprenditore, che coincide normalmente con il Comune di maggior agio logistico. Pertanto non è richiesta una SCIA per ogni comune di insediamento degli apparecchi automatici. Nel caso poi l’impresa abbia già effettuato la SCIA di avvio di tale attività ad un comune di altra Regione non è richiesta alcuna SCIA per l’esercizio della stessa nell’ambito della Regione Piemonte(1).
    N.B. Lo spazio o il locale ubicato su area privata o pubblica, non deve essere denunciato al Registro imprese/REA come unità locale. L’attività in questo caso deve essere denunciata solo presso la sede legale/principale dell’impresa che corrisponde alla sede scelta dall’imprenditore, normalmente corrispondente a quella del Comune dove sono installati il maggior numero di distributori automatici.

(1)Per tale orientamento si veda la scheda procedurale sugli apparecchi automatici predisposta dalla Regione Piemonte al fine di consentire la gestione telematica dello Sportello unico consultabile all’indirizzo web www.sistemapiemonte.it/sportellounico/banca_dati.shtml

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

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