Commercio al dettaglio a favore dei dipendenti di generi non alimentari (spacci interni)


Attività regolamentata

L’attività di commercio al dettaglio a favore dei dipendenti di generi non alimentari consiste nell’acquistare gli stessi in nome e per conto proprio e nel rivenderli in appositi locali non aperti al pubblico a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede il locale in cui si svolge l’attività).

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale in cui si svolge l’attività, contestualmente alla Comunicazione Unica oppure direttamente al SUAP competente. 

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica: la SCIA è allegata alla Comunicazione unica presentata telematicamente al Registro delle imprese, nella quale è contenuta anche la domanda/denuncia Registro imprese/REA di avvio dell’attività inviata allo stesso registro, che la trasmette immediatamente al SUAP competente il quale, a sua volta, la trasmette al Comune dove ha sede il locale in cui si svolge l’attività.
  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica: la SCIA é presentata, secondo le modalità prestabilite, direttamente al SUAP del  Comune dove ha sede il locale in cui si svolge l’attività e, solo successivamente, è presentata la domanda/denuncia di avvio dell’attività al Registro delle imprese/REA.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71, commi 1, 3, 4 del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti morali rivolgersi al SUAP del Comune competente per territorio.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti morali i soggetti di cui all’articolo 71, comma 5 del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59
N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti morali rivolgersi al SUAP del Comune competente per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Comune competente per territorio (dove ha sede il locale in cui si svolge l’attività).

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare originale informatico della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale in cui si svolge l’attività, sottoscritta secondo le regole date dal Comune;

 

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di comprovare il legittimo avvio dell’attività, allegare copia semplice della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale in cui si svolge l’attività e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede il locale in cui si svolge l’attività, ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la SCIA
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari a confermare o meno l'iscrizione dell'attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione, mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’Ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi, con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica1 e alla data di presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale in cui si svolge l’attività2, inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.

 

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale in cui si svolge l’attività e deve coincidere con la data di effettivo inizio.
    In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

 



1La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).

2Laddove la Comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l’articolo 5 comma 3 del D.M. 10/11/2011 “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto,la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”.

 

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività:
 

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare originale informatico della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale in cui si svolge l’attività, sottoscritta secondo le regole date dal Comune;
     
  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di comprovare il legittimo avvio dell’attività, allegare copia semplice della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale in cui si svolge l’attività e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede l’esercizio di vicinato, ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).


Sospensione attività
Nessuna documentazione/SCIA.


Ripresa attività (a seguito di sospensione)
Nessuna documentazione/SCIA.


Cessazione attività
Nessuna documentazione/SCIA.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), una SCIA (contestuale o non contestuale) per ciascuna di esse.

Incompatibilità

L’attività di commercio al dettaglio a favore di dipendenti di generi non alimentari è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione.

Informazioni

Legittimo avvio dell’attività

L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando al SUAP competente la SCIA con la quale dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione della SCIA al SUAP stesso. L’attività quindi può essere avviata il giorno stesso della presentazione (ricevimento) della SCIA (sempre in caso di SCIA contestuale alla Comunicazione unica), dal giorno della presentazione (ricevimento) o in un giorno successivo (in caso di presentazione della SCIA non contestuale alla Comunicazione), mai prima della sua presentazione al SUAP. Di conseguenza, l’impresa non può mai dichiarare nella modulistica Registro imprese/REA una data di inizio attività precedente a quella dell’invio della SCIA.


Accertamento dei requisiti e presupposti di legge da parte dell’Amministrazione competente

L’amministrazione competente ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della SCIA per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Trascorso il termine di 60 giorni, previsto per l’accertamento dei presupposti e requisiti di legge, la pubblica amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti – salvo l’esercizio di autotutela – solo in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.


Luoghi di esercizio dell’attività

L’attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.


Esercizio congiunto dell’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio nello stesso locale

Dal 14 settembre 2012, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 6 agosto 2012, n. 147, è possibile l’esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio nello stesso locale.

Condividi su:
Stampa:
Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

A chi rivolgersi