Commercio al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di generi alimentari


Attività regolamentata

L’attività di commercio al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di generi alimentari consiste nell’acquistare gli stessi in nome e per conto proprio e nel rivenderli tramite distributori funzionanti a monete in locali aperti o non aperti al pubblico o su aree pubbliche direttamente al consumatore finale.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

  1. Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede il locale adibito in modo esclusivo all’attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici o dove ha sede l’impresa).
     
  2. All’ASL competente per territorio.
     

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA amministrativa e la SCIA sanitaria al SUAP del Comune competente per territorio, contestualmente alla Comunicazione Unica oppure direttamente al SUAP competente.

 

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica: le due SCIA sono allegate alla Comunicazione unica presentata telematicamente al Registro delle imprese, nella quale è contenuta anche la domanda/denuncia Registro imprese/REA di avvio dell’attività inviata allo stesso registro, che la trasmette immediatamente al SUAP competente il quale, a sua volta, le trasmette rispettivamente al Comune e all’ASL competenti per territorio.

 

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica: le due SCIA sono presentate, secondo le modalità prestabilite, direttamente al SUAP competente che le trasmette rispettivamente al  Comune e  all’ASL competenti per territorio e, solo successivamente, è presentata la domanda/denuncia di avvio dell’attività al Registro delle imprese/REA.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71, commi 1, 3, 4 del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e  professionali(1) previsti dall’articolo 71, comma 6, dello stesso Decreto.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti morali e professionali rivolgersi al SUAP del Comune competente per territorio.

 

 (1)Ai sensi dell’articolo 71, comma 6, del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59, come da ultimo modificato dal D.Lgs 6 agosto 2012, n. 147, l’obbligo del possesso dei requisiti professionali vige per il commercio di prodotti alimentari destinati all’alimentazione umana. Invero, il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 0155938 del 18/08/2011, aveva già chiarito che nessun requisito è richiesto per la commercializzazione di animali vivi e/o mangimi per animali, purché gli stessi non siano destinati, anche indirettamente, all’alimentazione umana (i mangimi per animali destinati all’alimentazione umana entrano infatti anch’essi nel circuito dell’alimentazione umana seppure indirettamente).

 

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

I soggetti che devono possedere i requisiti morali sono quelli di cui all’ articolo 71, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 mentre i soggetti che devono possedere i requisiti professionali sono quelli di cui all’ articolo 71, comma 6-bis, dello stesso Decreto.

 

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti morali rivolgersi al Comune competente per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica amministrazione competente

  1. Comune competente per territorio
     
  2. ASL competente per territorio 

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/rea (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica

    Al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività,allegare:

     

    • originale informatico della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune competente per territorio, sottoscritta secondo le regole date dal Comune;
       
    • originale informatico della SCIA sanitaria presentata al SUAP del Comune competente per territorio, sottoscritta secondo le regole date dall’ASL competente.

 

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica

    Al fine  di comprovare il legittimo avvio dell’attività, allegare:

 

  • copia semplice della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune competente per territorio e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo laddove siano consentite dal Comune competente per territorio ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico);
     
  • copia semplice della SCIA sanitaria presentata al SUAP del Comune competente per territorio e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo laddove siano consentite dal Comune competente per territorio ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

Cosa succede quando alla domanda/denuncia Ri/Rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta


Manca solo la SCIA amministrativa
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA amministrativa. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione, mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’Ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Se invece hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi, con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.
 

Manca solo la SCIA sanitaria
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è sospesa affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA sanitaria. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso l’ASL competente per il procedimento di registrazione sanitaria, tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione, mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’Ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Se invece hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

 

 Manca sia la SCIA amministrativa sia la SCIA sanitaria
 

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è sospesa affinché possa essere allegata copia semplice sia della SCIA amministrativa sia della SCIA sanitaria. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia RI/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Infatti, in tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, l’Ufficio procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune e l’ASL competenti per il procedimento di avvio dell’attività denunciata e di registrazione sanitaria, tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione, mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’Ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al ri/rea (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:

la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica(1) e alla data di presentazione di entrambe le SCIA al SUAP del Comune competente per territorio(2), inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.

 

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:

la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA amministrativa e della SCIA sanitaria al SUAP del Comune competente per territorio, inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.

In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

 

(1)La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).

(2)Laddove, la comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l’articolo 5 comma 3 del D.M. 10/11/2011 “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto,la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”.

 

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al ri/rea di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività in caso di locale adibito in modo esclusivo alla vendita per mezzo di distributori automatici:
 

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica
    Al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare:

     

    • originale informatico della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune competente per territorio, sottoscritta secondo le regole date dal Comune;
       
    • originale informatico della SCIA sanitaria presentata al SUAP del Comune competente per territorio, sottoscritta secondo le regole date dall’ASL competente.

     
  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica
    Al fine di comprovare il legittimo avvio dell’attività, allegare:

     

    • copia semplice della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune competente per territorio e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune competente per territorio ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico);
       
    • copia semplice della SCIA sanitaria presentata al SUAP del Comune competente per territorio e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune competente per territorio ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).
       

Trasferimento di sede dell’attività svolta in spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica (ovvero distributori automatici installati in locali di vario genere come ad es. ospedali, case di cura, ecc.): nessuna documentazione/SCIA

Sospensione attività: nessuna documentazione/SCIA

Ripresa attività (a seguito di sospensione): nessuna documentazione/SCIA

Cessazione attività: nessuna documentazione/SCIA

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

Il distributore automatico non costituisce di regola un’unità locale(1) pertanto non deve essere denunciato al Registro imprese/REA come tale, tuttavia a riguardo è necessario una distinzione:
 

  1. se i distributori automatici sono installati in un locale adibito in modo esclusivo alla vendita per mezzo di distributori automatici il locale deve essere denunciato al Registro imprese/REA come sede legale/principale o come unità locale.
    • l’impresa che esercita l’attività installando distributori automatici in più sedi o unità locali adibite in modo esclusivo alla vendita per mezzo di apparecchi automatici deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), una SCIA amministrativa e una SCIA sanitaria (contestuale o non contestuale) per ciascuna di esse.
       
  2. se i distributori automatici sono installati in un locale o spazio variamente ubicati e di vario genere, in luogo pubblico o privato (ad esempio in ospedali, case di cura, ecc.) il locale o lo spazio non deve essere denunciato al Registro imprese/REA come sede legale/principale o come unità locale.
    • l’impresa che esercita l’attività installando distributori automatici in più’ spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica non deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), nessuna SCIA amministrativa e SCIA sanitaria per ciascuno di esso, ma è sufficiente la SCIA amministrativa e la SCIA sanitaria di avvio/registrazione dell’attività presentata al SUAP del Comune dove l’impresa ha la sede legale/principale dell’impresa, che corrisponde alla sede scelta dall’imprenditore, normalmente corrispondente a quella del Comune dove è installato il maggior numero di distributori automatici.

     

(1) Si veda a riguardo la Circolare 22 gennaio 1990, n. 3202/C pag. 26.

Incompatibilità

L’attività di commercio al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di generi alimentari è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione.

Informazioni

Legittimo avvio dell’attività
 

L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando, al SUAP competente, sia la SCIA amministrativa sia la SCIA sanitaria con le quali rispettivamente dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa e di essere in regola anche dal punto di vista sanitario rispetto a quanto richiesto al riguardo ad ogni operatore del settore alimentare. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione di entrambe le SCIA al SUAP stesso; l’attività può essere avviata il giorno stesso della presentazione di entrambe le SCIA (sempre, in caso di SCIA contestuale alla Comunicazione unica), dal giorno della presentazione dell’ultima delle due o in un giorno successivo alla presentazione della medesima (in caso di presentazione della SCIA non contestuale alla Comunicazione unica), mai prima della loro presentazione al SUAP. Di conseguenza, l’impresa non può mai dichiarare nella modulistica RI/REA una data di inizio attività precedente a quella dell’invio delle SCIA medesime.
 

Accertamento dei requisiti e presupposti di legge da parte dell’Amministrazione competente

L’amministrazione competente (Comune o ASL) ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della SCIA per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Trascorso il termine di 60 giorni, previsto per l’accertamento dei presupposti e requisiti di legge, la pubblica amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti – salvo l’esercizio di autotutela – solo in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
 

Regolamento (CE) n. 852/2004 e registrazione sanitaria delle imprese alimentari

Soggetti obbligati:

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di notificare, ai fini della registrazione, ogni stabilimento alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell’impresa alimentare) posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (compresa la vendita/somministrazione), per consentire all’autorità competente di conoscere la localizzazione e la tipologia di attività.
 

SCIA sanitaria:

La notifica di inizio attività, ai fini della registrazione, ai sensi dell’articolo 6 del  Regolamento (CE)  852/2004 ricade nell’istituto giuridico della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n.241.
 

Modalità di trasmissione della SCIA sanitaria:

Gli operatori del settore alimentare trasmettono la SCIA sanitaria al SUAP del Comune competente per territorio che, valutata la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati (elenco delle postazioni, completo di indirizzi, dove i distributori sono collocati e la tipologia dei prodotti distribuiti), provvede a trasmetterla per la registrazione:
 

  1. all’ASL presso cui ha sede il laboratorio correlato all’attività di commercio al dettaglio per mezzo di distributori automatici (qualora esistente);
  2. in assenza di laboratorio, all’ASL presso cui ha sede il deposito correlato all’attività di commercio al dettaglio per mezzo di distributori automatici (qualora esistente);
  3. in assenza di laboratorio e deposito, all’ASL presso cui ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale).

Successivamente alla registrazione dell’Operatore del settore alimentare, ogni nuova installazione di distributori automatici deve essere comunicata direttamente all’ASL territorialmente competente sul comune in cui sono dislocati gli apparecchi mediante l’invio (almeno semestrale) di elenchi cumulativi delle localizzazioni, specificando le tipologie di alimenti venduti/somministrati(1).
 

Forma speciale di vendita

Il commercio al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici,  cosiddetto “vending”, rientra nelle forme speciali di vendita al dettaglio.
 

Luoghi di esercizio dell’attività

L’attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici può essere svolta:
 

  • in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita per mezzo di distributori automatici – c.d. Free-shop. Tale modalità di vendita è considerata a tutti gli effetti come apertura di un nuovo esercizio di vicinato e, pertanto, soggetta alla presentazione della SCIA amministrativa e della SCIA sanitaria al SUAP del Comune dove ha sede il locale adibito in modo esclusivo alla vendita per mezzo di apparecchi automatici.
    N.B. Il locale adibito in modo esclusivo alla vendita per mezzo di distributori automatici deve essere denunciato al Registro imprese/REA come sede legale/principale o come unità locale.
     
  • in spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica (ad es. distributori automatici installati presso le scuole, ospedali, aziende, ecc.). Per tale modalità di vendita è sufficiente:

     

    • un’unica SCIA amministrativa di avvio ai fini commerciali nell’ambito della Regione Piemonte al SUAP del Comune scelto dall’imprenditore, che coincide normalmente con il Comune di maggior agio logistico. Pertanto non è richiesta una SCIA amministrativa per ogni comune di insediamento degli apparecchi automatici. Nel caso poi l’impresa abbia già effettuato la SCIA di avvio di tale attività ad un comune di altra Regione non è richiesta alcuna SCIA per l’esercizio della stessa nell’ambito della Regione Piemonte(2);
    • un’unica SCIA sanitaria di avvio/registrazione ai fini sanitari da presentare tramite il SUAP all’ASL presso cui ha sede il laboratorio, o deposito o sede legale dell’impresa. Successivamente alla registrazione dell’Operatore del settore alimentare (OSA) ogni nuova installazione deve essere comunicata all’ASL territorialmente competente sul comune in cui sono dislocati gli apparecchi automatici mediante l’invio (almeno semestrale) di elenchi cumulativi delle localizzazioni, specificando le tipologie di alimenti venduti.

N.B. Lo spazio o il locale ubicato su area privata o pubblica, non deve essere denunciato al Registro imprese/REA come unità locale. L’attività in questo caso deve essere denunciata solo presso la sede legale/principale dell’impresa che corrisponde alla sede scelta dall’imprenditore, normalmente corrispondente a quella del Comune dove sono installati il maggior numero di distributori automatici. 

(2)Per tale orientamento si veda la scheda procedurale sugli apparecchi automatici predisposta dalla Regione Piemonte al fine di consentire la gestione telematica dello Sportello unico consultabile all’indirizzo web: www.sistemapiemonte.it/sportellounico/banca_dati.shtml.

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

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