Commercio al dettaglio di animali esotici


Attività regolamentata

L’attività di commercio al dettaglio in sede fissa di animali esotici1 consiste nell’acquistare gli stessi in nome e per conto proprio e nel rivenderli direttamente al consumatore finale in appositi impianti appositamente autorizzati.


1Ai sensi dell’articolo 2, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6 per animali esotici si intendono le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica. Si veda anche, per una definizione più dettagliata l’articolo 1, comma 1, lett. a) del Regolamento regionale del 28 novembre 2012, n. 11/R, di attuazione della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6, che definisce animali esotici le specie esotiche appartenenti alle seguenti classi:
  1. mammiferi: tutte le specie;
  2. uccelli: specie comprese nell’allegato A del regolamento CE 338/97; tutte le specie appartenenti al genere Ara spp; tutte le specie appartenenti ai rapaci;
  3. rettili: tutte le specie comprese nell’Allegato A del regolamento CE 338/97.

Gli animali esotici di cui al comma 1, lettera a) sono indicati in apposito elenco redatto e aggiornato dalla Commissione regionale Animali esotici.

Per sapere se una specie è esotica, è possibile:

  • consultare la pagina del C.R.AN.ES.
  • richiedere informazioni alla Commissione Regionale Esotici o al Corpo Forestale dello Stato di competenza territoriale.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede il locale di vendita degli animali esotici)

Come si avvia l'attività

A seguito del conseguimento di un’autorizzazione sanitaria1rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio (dove ha sede il locale di vendita degli animali esotici)  e alla presentazione della SCIA amministrativa al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede illocale di vendita degli animali esotici).

La SCIA amministrativa può essere presentata contestualmente alla Comunicazione Unica, oppure direttamente al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di vicinato.

N.B. Solo la SCIA amministrativa può essere presentata contestualmente alla Comunicazione Unica2.

     Si distinguono i seguenti casi:

  • SCIA amministrativa contestuale alla Comunicazione unica:
    la SCIA amministrativa, insieme alla copia semplice dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio  è allegata alla Comunicazione unica presentata telematicamente al Registro delle imprese, nella quale è contenuta anche la domanda/denuncia Registro imprese/REA di avvio dell’attività inviata allo stesso registro. Il Registro imprese trasmette immediatamente la SCIA amministrativa al SUAP del Comune competente.
  • SCIA amministrativa non contestuale alla Comunicazione unica:
    la SCIA amministrativa  é presentata, secondo le modalità prestabilite, direttamente al SUAP del Comune competente per territorio e solo successivamente, è presentata domanda/denuncia di avvio dell’attività al Registro delle imprese/REA, allegando alla stessa anche la copia semplice della scia amministrativa, e della relativa ricevuta, e copia semplice dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio.
 
1L’autorizzazione sanitaria è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui ha sede il locale di vendita degli animali esotici, previo nulla - osta della Commissione regionale Animali esotici. L’autorizzazione sanitaria è successivamente inoltrata dal SUAP all’Asl per l’esercizio delle funzioni di vigilanza. Si veda a riguardo l’articolo 3, comma 6, del Regolamento regionale del 28 novembre 2012, n. 11/R e la D.D. 17 dicembre 2013, n. 1066 Approvazione linee guida per l’applicazione della normativa sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici.
2In quanto trattasi di procedimento automatizzato di cui agli artt. 5 e 6 del DPR 160/2010. A differenza, della domanda di rilascio dell’ autorizzazione che, invece, rientra nei procedimenti ordinari di cui agli artt. 7 e 8 del DPR 160/2010. I procedimenti automatizzati riguardano quei casi in cui l'avvio di un'attività di produzione di beni, o di prestazione di servizi, sia soggetto a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, per cui l'impresa può iniziare l'attività in questione dalla data di presentazione della segnalazione alla pubblica amministrazione., mentre i  procedimenti ordinari riguardano quei casi in cui l'impresa deve presentare preventivamente un'istanza alla pubblica amministrazione e potrà iniziare l'attività di produzione di beni, o di prestazione di servizi, solo a seguito del rilascio di un'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71, commi 1, 3, 4 del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59 e di cui all’articolo 7, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6.

N.B. Per maggiori informazioni rivolgersi:

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti morali i soggetti di cui all’articolo 71, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e di cui all’articolo 7, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6.

N.B. Per maggiori informazioni rivolgersi:

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Cosa serve ai fini della presentazione domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

  • Autorizzazione sanitaria1
    al fine  di accelerare l’iter del procedimento,
    allegare copia semplice dell’Autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco del Comune dove ha sede il locale di vendita degli animali esotici
     
  • SCIA amministrativa contestuale alla Comunicazione unica
    al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare originale informatico della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di vendita degli animali esotici, sottoscritta secondo le regole date dal Comune
     
  • SCIA amministrativa non contestuale alla Comunicazione unica 
    al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di vendita degli animali esotici e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede il locale di  vendita degli animali esotici ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

1L’autorizzazione sanitaria è rilasciata ai sensi della Delib. G.R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274  dal Sindaco, su istruttoria dei Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, delle ASL territorialmente competenti.

 

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica /la descrizione dell'attività non è corretta

Manca l’autorizzazione sanitaria

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco del  Comune competente per territorio. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, ma indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per territorio, tutti i dati necessari a confermare o meno l’iscrizione dell’attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.


Manca la SCIA  amministrativa

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, ma indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari a confermare o meno l’iscrizione dell’attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione, mentre nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2, S5, UL)

Descrizione dell’attività:

La descrizione dell'attività deve essere completa1, sintetica e chiara e deve comprendere:

  • la tipologia del commercio
    ad esempio se un soggetto esercita l’attività di commercio al dettaglio di animali esotici dovrà denunciare l’attività nel seguente modo:
    - “commercio al dettaglio di animali esotici” (descrizione completa)
    e non
    - “commercio di animali esotici” (descrizione incompleta), in questo caso la domanda/denuncia Registro imprese/REA è sospesa affinché possa essere precisata la descrizione dell’attività. Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é RIFIUTATA,  integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore  in quanto, non è possibile individuare la normativa cui è soggetto l’esercizio.  In tale caso, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA con la descrizione completa di tipologia.

 

  • il settore merceologico di tipo non alimentare e la categoria degli animali (ad es. da affezione, esotici oppure animali destinati al consumo umano) oggetto del commercio2
    ad esempio se un soggetto esercita il “commercio al dettaglio di animali esotici” dovrà denunciare l’attività nel seguente modo:
    - “commercio al dettaglio di animali esotici(descrizione completa)
    e non
    - “commercio al dettaglio di animali vivi” o “commercio al dettaglio di animali” (descrizione incompleta), in questo caso la domanda/denuncia Registro imprese/REA è sospesa affinché possa essere precisata la descrizione dell’attività.
     

Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é RIFIUTATA,  integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore in quanto, l’ufficio non è in grado di individuare la normativa cui è soggetta l’attività. In tale caso, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA con la descrizione completa della tipologia.


1Secondo la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del18 gennaio 2012, n. 3649/C, punto 11 “ La descrizione dell’attività, per essere completa, deve comprendere il tipo di attività (ad esempio produzione, manutenzione, riparazione, installazione, noleggio, commercio al minuto, commercio all’ingrosso, ecc.) …. omissis”.
2Secondo la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del18 gennaio 2012, n. 3649/C, punto 11 “ La descrizione dell’attività, per essere completa, deve comprendere …omissis le categorie dei prodotti e dei servizi trattati (alimentari , mobili, ecc..)”.

 

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica1 e alla data di presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di vendita di animali esotici2 e comunque non precedente alla data di rilascio dell’autorizzazione sanitaria3 da parte del Sindaco del Comune dove ha sede  il locale di vendita di animali esotici  e deve coincidere con la data di effettivo inizio.

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di vendita di animali esotici e alla data di rilascio dell’autorizzazione sanitaria4da parte del Sindaco del Comune dove ha sede  il locale di vendita di animali esotici  e deve coincidere con la data di effettivo inizio.

In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é  soggetta a sanzione amministrativa.


1La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).
2Laddove, la comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l’articolo 5 comma 3 del D.M. 10/11/2011 “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto,la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”.
3L’autorizzazione sanitaria è rilasciata ai sensi della Delib. G.R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274  dal Sindaco, su istruttoria dei Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, delle ASL territorialmente competenti.
4L’autorizzazione sanitaria è rilasciata ai sensi della Delib. G.R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274  dal Sindaco, su istruttoria dei Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, delle ASL territorialmente competenti.

Cosa serve ai fini della domanda/denuncia al Registro imprese/REA di - trasferimento sede- sospensione- ripresa- cessazionedell'attività

Trasferimento sede dell’attività

  • Autorizzazione sanitaria1
    Al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice dell'Autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco del Comune dove ha sede il locale di vendita degli animali esotici

  • SCIA amministrativa contestuale alla Comunicazione unica
    al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegareoriginale informatico della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di vendita degli animali esotici, sottoscritta secondo le regole date dal Comune
     
  • SCIA amministrativa non contestuale alla Comunicazione unica
    al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di vendita degli animali esotici e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede il locale di vendita degli animali esotici ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).


Sospensione dell’attività
Nessuna documentazione.

Ripresa dell’attività
Nessuna documentazione.

Cessazione dell’attività
Nessuna documentazione.


1L’autorizzazione sanitaria è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui ha sede il locale di vendita degli animali esotici, previo nulla - osta della Commissione regionale Animali esotici. L’autorizzazione sanitaria è successivamente inoltrata dal SUAP all’Asl per l’esercizio delle funzioni di vigilanza. Si veda a riguardo l’articolo 3, comma 6, del Regolamento regionale del 28 novembre 2012, n. 11/R e la D.D. 17 dicembre 2013, n. 1066 Approvazione linee guida per l’applicazione della normativa sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici.

 

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), un’Autorizzazione sanitaria1, a seconda del caso, e una SCIA amministrativa (contestuale o non contestuale) per ciascuna di esse.


1L’autorizzazione sanitaria è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui ha sede il locale di vendita degli animali esotici, previo nulla - osta della Commissione regionale Animali esotici. L’autorizzazione sanitaria è successivamente inoltrata dal SUAP all’Asl per l’esercizio delle funzioni di vigilanza. Si veda a riguardo l’articolo 3, comma 6, del Regolamento regionale del 28 novembre 2012, n. 11/R e la D.D. 17 dicembre 2013, n. 1066 Approvazione linee guida per l’applicazione della normativa sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici.

Incompatibilità

L’attività di commercio al dettaglio di animali esotici è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1


1Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”. 

Informazioni

Definizione di animali esotici

Per animali esotici si intendono le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica1 .

Sono animali esotici le specie esotiche appartenenti alle seguenti classi:

  1. mammiferi: tutte le specie;
  2. uccelli: specie comprese nell’allegato A del regolamento CE 338/97; tutte le specie appartenenti al genere Ara spp; tutte le specie appartenenti ai rapaci;
  3. rettili: tutte le specie comprese nell’Allegato A del regolamento CE 338/97.

Gli animali esotici di cui al comma 1, lettera a) sono indicati in apposito elenco redatto e aggiornato dalla Commissione regionale Animali esotici2 .

Per sapere se una specie è esotica, è possibile:

  • consultare la pagina del C.R.AN.ES.
  • richiedere informazioni alla Commissione Regionale Esotici o al Corpo Forestale dello Stato di competenza territoriale.
     

Autorizzazione sanitaria
La domanda di autorizzazione sanitaria per il commercio al dettaglio di animali esotici deve essere compilata utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalle Linee Guida per l’applicazione della normativa sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e inoltrata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di vendita di animali esotici.
Il SUAP trasmette la domanda alla Commissione regionale Animali esotici3 per il rilascio del preventivo nulla-osta entro centoventi giorni. La Commissione Regionale rilascia il nulla osta, previa verifica delle condizioni richieste per l’esercizio dell’attività. A tal fine potrà avvalersi dei competenti Servizi Veterinari delle ASL piemontesi. La Commissione Regionale Animali esotici, espletate le dovute verifiche trasmette il nulla osta al SUAP per la successiva trasmissione al Sindaco del Comune che, sulla base della documentazione acquisita, rilascia l’autorizzazione all’impresa.

L’autorizzazione viene concessa a seguito del conseguimento di un attestato di idoneità, conseguito al termine di un corso di formazione promosso dalla Regione4.
L’autorizzazione è valida esclusivamente per l’allevamento od il commercio delle specie animali indicate nella domanda5 .

Esclusioni
La Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6 si applica esclusivamente alle specie esotiche e non quelle appartenenti alla fauna selvatica6 , che invece sono disciplinate dalla Legge 157/92.

Divieti
E’ vietato utilizzare animali esotici in attività di pet therapy7 .

 


 

1Articolo 2, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6.
2Articolo 1, comma 1, lett. a) del Regolamento regionale del 28 novembre 2012, n. 11/R, di attuazione della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6.
3La Commissione regionale Animali esotici è istituita presso l’assessorato regionale competente in materia di tutela della salute e sanità ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4 Articolo 6, comma 2 e articolo 7, comma 3, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6.
5Articolo 6, comma 4, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6.
6Ai sensi dell’articolo2, della Legge 157/92 “Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”.
7Articolo 17, comma 2, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6.

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Ultima modifica
Mercoledì, Maggio 11, 2022 - 16:58

Aggiornato il: Mercoledì, Maggio 11, 2022 - 16:58

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