Commercio al dettaglio in sede fissa di nastri, dischi, videocassette e di altri supporti - esercizi di vicinato


Attività regolamentata

L'attività di commercio al dettaglio in sede fissa di nastri, dischi, videocassette, musicassette e di altri supporti audiovisivi fonografici, informatici o multimediali contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, consiste nell'acquistare gli stessi in nome e per conto proprio e nel rivenderli direttamente al consumatore finale in appositi locali aperti al pubblico.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

  1. Ai SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede il locale di esercizio di vicinato)
     
  2. Alla Questura competente per territorio (dove ha sede il locale di esercizio di vicinato)

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA al SUAP del Comune e una comunicazione preventiva1alla Questura competenti per territorio (dove ha sede il locale di esercizio di vicinato).

La SCIA può essere presentata contestualmente alla Comunicazione Unica oppure direttamente al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di vicinato.

Si distinguono i seguenti casi:

  • SCIA CONTESTUALE alla Comunicazione unica:

la SCIA, insieme alla copia semplice della comunicazione preventiva presentata alla Questura competente per territorio e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, è allegata alla Comunicazione unica presentata telematicamente al Registro delle imprese, nella quale è contenuta anche la domanda/denuncia Registro imprese/REA di avvio dell'attività inviata allo stesso registro. Il Registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP competente il quale, a sua volta, la trasmette al Comune dove ha sede il locale di esercizio di vicinato.

 

  • SCIA NON CONTESTUALE alla Comunicazione unica:

la SCIA è presentata secondo le modalità prestabilite, direttamente al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di vicinato e, solo successivamente, è presentata domanda/denuncia di avvio dell'attività al Registro delle imprese/REA allegando alla stessa anche la copia semplice della scia amministrativa, della relativa ricevuta, la copia semplice della comunicazione preventiva presentata alla Questura competente per territorio e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa.


1Come precisato dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 9 novembre 2001, n. 557/B.22262.13500, il preventivo avviso deve contenere generalità complete e specificando esattamente il tipo dell'attività che si intende svolgere ed il luogo ove la stessa verrà esercitata.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1,2,3 del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59 e quelli di cui all'articolo 11, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti morali rivolgersi al SUAP del Comune ed alla Questura competente per territorio.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti morali i soggetti di cui all'articolo 71, comma 5, del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59 e quelli di cui all'articolo 11, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti morali rivolgersi al SUAP del Comune ed alla Questura competenti per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

  1. Comune competente per territorio (dove ha sede il locale di esercizio di vicinato).
     
  2. Questura competente per territorio (dove ha sede il locale di esercizio di vicinato).

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (l1, l2, S5, UL)

La descrizione dell'attività deve essere completa1, sintetica e chiara e deve comprendere:

  • la tipologia del commercio

ad esempio se un soggetto esercita l'attività di commercio al dettaglio di nastri, dischi, videocassette, musicassette e di altri supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenza di immagini in movimento, dovrà denunciare l'attività nel seguente modo:

"commercio al dettaglio di nastri, dischi, videocassette, musicassette e di altri supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali" (descrizione completa)
 

e non

"commercio di nastri, dischi, videocassette, musicassette e di altri supporti audiovisivi fonografici, informatici o multimediali" (descrizione incompleta), in questo caso la domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA, affinchè possa essere precisata la descrizione dell'attività. Se nel termine prescritto l'impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa è RIFIUTATA, integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore in quanto non è possibile individuare la normativa cui è soggetto l'esercizio. In tale caso, l'impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA con la descrizione completa di tipologia.

 

  • il settore merceologico di tipo non alimentare e la categoria dei prodotti oggetto del commercio2

ad esempio se un soggetto esercita il commercio al dettaglio nastri, dischi, videocassette, musicassette e di altri supporti audiovisivi fonografici, informatici o  multimediali contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenza di immagini in movimento, dovrà denunciare l'attività nel seguente modo:

"commercio al dettaglio di nastri, dischi, videocassette, musicassette e di altri supporti audiovisivi fonografici, informatici o multimediali" (descrizione completa)

e non

"commercio al dettaglio" (descrizione incompleta), in questo caso la domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinchè possa essere precisata la descrizione dell'attività. Se nel termine prescritto l'impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa è RIFIUTATA, integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore in quanto l'ufficio non è in grado di individuare la normativa cui è soggetta l'attività. In tale caso, l'impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA con la descrizione completa della tipologia.


1Secondo la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 febbraio 2014, n. 3668/C, punto 11 "La descrizione dell'attività, per essere completa, deve comprendere il tipo di attività (ad esempio produzione, manutenzione, riparazione, istallazione, noleggio, commercio al minuto, commercio all'ingrosso, ecc.)...omissis".
2 Secondo la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 febbraio 2014, n. 3668/C, punto 11 "La descrizione dell'attività, per essere completa, deve comprendere... omissis le categorie dei prodotti e dei servizi trattati (alimentari, mobili, ecc..)".

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (l1, l2, S5, Ul)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:

la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica1 e alla data di presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di vicinato2. Inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio ed essere comunque non precedente alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della comunicazione preventiva presentata alla Questura competente per territorio.

  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica:

la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data ultima di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA al SUAP del Comune e alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della comunicazione preventiva presentata alla Questura dove ha sede il locale di esercizio di vicinato. Inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.
In tale caso, è possibile denunciare l'inizio attività al Registro Imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/ denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.


1La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).
2Laddove la comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l'avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l'articolo 5 comma 3 del D.M. 10/11/2011 "nel caso previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto, la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l'avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo".

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

  • Al fine di accelerare l'iter del procedimento, allegare:
    • copia semplice della comunicazione preventiva presentata alla Questura competente per territorio;
    • copia della ricevutadi avvenuta presentazione della stessa (ricevuta di avvenuta consegna PEC, o avviso di ricevimento della raccomandata A/R oppure rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo).
       
  • In caso di SCIA contestuale alla Comunicazione Unica:
    al fine di eseguire l'adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell'attività, allegare originale informatico della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di vicinato, sottoscritto secondo le regole date dal Comune.
  • In caso di SCIA non contestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di accelerare l'iter del procedimento, allegare:
    • copia semplice della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di vicinato;
    • copia della ricevuta di avvenuta presentazione  della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo laddove siano consentite dal Comune, dove ha sede il locale di esercizio di vicinato, ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all'invio telematico).

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca solo la SCIA

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinchè possa essere allegata copia semplice della SCIA. Quando l'impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell'invito, l'Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all'iscrizione dell'attività denunciata, indicando in visura di seguito all'attività iscritta, "VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO".

In tale caso, subito dopo l'iscrizione dell'attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D'UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per il procedimento di avvio dell'attività denunciata, tutti i dati necessari a confermare o meno l'iscrizione dell'attività. In questo modo l'Ufficio, nell'interesse dell'impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell'attività procedendovi successivamente all'iscrizione, mentre, nell'interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d'ufficio hanno esito positivo, l'ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l'indicazione "VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO".

Se invece, hanno esito negativo, l'attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi, con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Manca solo la copia semplice della comunicazione preventiva

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinchè possa essere allegata copia semplice della comunicazione preventiva presentata alla Questura. Quando l'impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell'invito, l'Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all'iscrizione dell'attività denunciata, indicando in visura, di seguito all'attività iscritta, "VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO".

In tale caso, subito dopo l'iscrizione dell'attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D'UFFICIO (art. 18 Legge n.241/90) al fine di acquisire, presso la Questura, tutti i dati necessari a confermare o meno l'iscrizione dell'attività. In questo modo l'Ufficio, nell'interesse dell'impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell'attività, procedendovi successivamente all'iscrizione, mentre, nell'interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d'ufficio hanno esito positivo, l'Ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l'indicazione "VERFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO".

Se invece hanno esito negativo, l'attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi, con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al Registro imprese/REA di - trasferimento - sospensione - ripresa - cessazione dell'attività

Trasferimento sede dell'attività:

  • Al fine di accelerare l'iter del procedimento, allegare:
    • copia semplice della comunicazione preventiva presentata alla Questura competente per territorio;
    • copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa (ricevuta di avvenuta consegna PEC, o avviso di ricevimento della raccomandata A/R oppure rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo).
       
  • In caso di SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di eseguire l'adempimento amministrativo necessario per il legittimo, allegare originale informatico della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di vicinato, sottoscritto secondo le regole date dal Comune.
     
  • In caso di SCIA non contestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di accelerare l'iter del procedimento, allegare:
    • copia semplice della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di vicinato;
    • copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo laddove siano consentite dal Comune, dove ha sede il locale di esercizio di vicinato, ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all'invio telematico).

Sospensione attività
Nessuna documentazione1/ nessuna SCIA.

Ripresa attività (a seguito di sospensione)
Soltanto in caso di ripresa dell'attività oltre 1 anno (dall'inizio della sospensione), il titolare o l'amministratore dell'impresa deve dichiarare nelle Note del modello l2, S5 o UL, che "Non è stato disposto nessun ordine di chiusura dell'esercizio da parte del Sindaco2".

Nessuna documentazione alla Questura1.

Cessazione attività
Nessuna documentazione/SCIA.


1La comunicazione preventiva alla questura ha carattere permanente, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Ai sensi dell'articolo 22 comma 5 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114 "Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare: a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;... omissis".

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (l1,  l2, S5, UL), una SCIA (contestuale o non contestuale) e una comunicazione preventiva alla Questura per ciascuna di esse.

Incompatibilità

L'attività di commercio al dettaglio di nastri, dischi, videocassette, musicassette e di altri supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali è incompatibile con l'attività di agente di affari in mediazione1.


1Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile: a) ...omissis; b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate" .

Informazioni

Esercizi di vicinato - definizione

Gli esercizi di vicinato sono quelli con superficie di vendita non superiore a 150mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10000 abitanti.

Superficie di vendita

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simile. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Luoghi di esercizio dell'attività

L'attività deve essere svolta in locali aperti al pubblico e che abbiano accesso dalla pubblica via.

Esercizio congiunto dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale

Dal 14 settembre 2012, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 6 agosto 2012, n. 147, è possibile l'esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale.

Iscrizione in apposito registro

La Questura, ricevuta la comunicazione preventiva di cui all'articolo 75-bis, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 provvede ad attestarla iscrivendola in un apposito registro. Tale iscrizione non è condizione per l'esercizio dell'attività di vendita dei nuovi mezzi di diffusione del pensiero dell'informazione1.

Carattere permanente della comunicazione

L'avviso preventivo alla questura ha carattere permanente2, ma esclusivamente per la sede cui si riferisce.


1 Si veda la Circolare del Ministero dell’interno del 7 ottobre 2003, n. 557/B.17125.13500 ed in particolare la sentenza del TAR Lazio n. 8395/2002: “...l’iscrizione nell’apposito registro ha il solo fine di attestare l’adempimento dell’obbligo e non si pone come una condizione per l’esercizio dell’attività di produzione e vendita dei nuovi mezzi di diffusione del pensiero e dell’informazione”.
2Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635: “In deroga a quanto previsto dall’art. 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato”.

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

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