Case e appartamenti per vacanza/residence


Attività regolamentata

L’attività di gestione di case e appartamenti per vacanza/residence consiste nel fornire unità abitative1, composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, senza offerta di servizi centralizzati2, a turisti nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
 


1 Ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della Legge Regionale 15 aprile 1985, n. 31, si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro, studio e altri simili motivi.
2 Ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della Legge Regionale 15 aprile 1985, n. 31: “La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l’offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere”.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede la casa o l’appartamento per vacanza).

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA amministrativa1 al SUAP del Comune dove ha sede la casa o l’appartamento per vacanza, contestualmente alla Comunicazione Unica oppure direttamente al SUAP competente.

 

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    la SCIA è allegata alla Comunicazione unica presentata telematicamente al Registro delle imprese, nella quale è contenuta anche la domanda/denuncia Registro imprese/REA di avvio dell’attività inviata allo stesso registro, che la trasmette immediatamente al SUAP competente il quale, a sua volta, la trasmette al Comune2 dove ha sede la casa o l’appartamento per vacanza.
  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica:
    la SCIA è presentata, secondo le modalità prestabilite, direttamente al SUAP competente che la trasmette rispettivamente al  Comune2 dove ha sede la casa o l’appartamento per vacanza e, solo successivamente, è presentata la domanda/denuncia di avvio dell’attività al Registro delle imprese/REA. 
     

1 La SCIA amministrativa deve essere compilata utilizzando la modulistica regionale reperibile all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/turismo/lavorare/index.htm
2 Il Comune, ricevuta la SCIA amministrativa ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all’Azienda Sanitaria Locale che esercita l’attività di vigilanza. Il Comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia della SCIA amministrativa alla provincia e all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 18, secondo comma, della Legge Regionale 15 aprile 1985, n. 31.
N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi al Comune dove ha sede la casa o l’appartamento per vacanza.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti i soggetti di cui all’articolo 18, secondo comma, della Legge Regionale 15 aprile 1985, n. 31.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti rivolgersi al Comune dove ha sede la casa o l’appartamento per vacanza.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Comune dove ha sede la casa o l’appartamento per vacanza.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare originale informatico della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede la casa o l’appartamento per vacanza sottoscritta secondo le regole date dal Comune.

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede  la casa o l’appartamento per vacanza e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede la casa o l’appartamento per vacanza ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

Cosa succede quando alla domanda/denuncia ri/rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la SCIA amministrativa
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA amministrativa. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari a confermare o meno l'iscrizione dell'attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.
 

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica1 e alla data di presentazione della SCIA amministrativa al SUAP del Comune dove ha la casa o l’appartamento per vacanza2, inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.
     
  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA amministrativa al SUAP del Comune dove ha sede  la casa o l’appartamento per vacanza e deve coincidere con la data di effettivo inizio.
    In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registroimprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.
     

1 La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).
2 Laddove la comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l’articolo 5 comma 3 del D.M. 10/11/2011 “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto,la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare originale informatico della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede la casa o l’appartamento per vacanza, sottoscritta secondo le regole date dal Comune.
              
  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica
    al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede  la casa o l’appartamento per vacanza e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede  la casa o l’appartamento per vacanza ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).


Sospensione attività
Nessuna documentazione/SCIA.


Ripresa attività (a seguito di sospensione1
Nessuna documentazione/SCIA.       


Cessazione attività
Nessuna documentazione/SCIA.
 


1 Il titolare dell’impresa che gestisce la casa e appartamento per vacanza che intende procedere alla sospensione temporanea dell’attività deve darne preventivo, o se ciò non è possibile, contestuale avviso al Comune”. Il periodo di sospensione temporanea dell’attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune per fondati motivi, di altri sei mesi; decorso tale termine l’attività si intende definitivamente cessata” dal sito della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/turismo/strutture-ricettive/cav.html.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), una SCIA amministrativa (contestuale o non contestuale), per ciascuna di esse.

Incompatibilità

L’attività di gestione di casa o di appartamento per vacanza è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.
 


1 Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

Informazioni

Legittimo avvio dell’attività
L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando, al SUAP competente, la SCIA amministrativa con la quale dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione della  SCIA al SUAP stesso; l’attività può essere avviata il giorno stesso della presentazione della SCIA (sempre, in caso di SCIA contestuale alla Comunicazione unica), dal giorno della presentazione della SCIA  o in un giorno successivo alla presentazione della medesima (in caso di presentazione della SCIA non contestuale alla Comunicazione), ma mai prima della sua presentazione al SUAP. Di conseguenza, l’impresa non può mai dichiarare nella modulistica RI/REA una data di inizio attività precedente a quella dell’invio della SCIA medesima.


Accertamento dei requisiti e presupposti di legge da parte dell’Amministrazione competente
Il Comune ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della SCIA per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Comune in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Trascorso il termine di 60 giorni, previsto per l’accertamento dei presupposti e requisiti di legge, il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti – salvo l’esercizio di autotutela – solo in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.


Denominazione di “residence” o “residenza turistica”
L’uso della denominazione di residence o residenza turistica è consentito soltanto nel caso di gestione di unità abitative poste in stabili a corpo unico o a più corpi.


Somministrazione di alimenti e bevande
Ai sensi dell’articolo 16, comma 4, la gestione di case e appartamenti per vacanze non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l’offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.


Variazioni
Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità  è comunicata entro e non oltre i dieci giornisuccessivi al suo verificarsi, al Comune competente per territorio1.
Si considerano variazioni, secondo la modulistica regionale:

  • la variazione dell’attività;
  • il sub ingresso;la sospensione temporanea dell’attività2;
  • ripresa dell’attività, a seguito di sospensione temporanea;
  • cessazione dell’attività.

Tali variazioni devono essere denunciate al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data dieffettivo inizio delle stesse, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.

N.B. alla relativa domanda/denuncia non è necessario allegare copia della comunicazione al Comune competente della variazione intervenuta.
 


1 Si veda l’articolo 18, comma 4, della Legge Regionale 15 aprile 1985, n. 31.
2 Il titolare di una casa vacanza che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell’attività deve darne preventivo, o se ciò non è possibile, contestuale avviso al comune. Il periodo di sospensione temporanea dell’attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune per fondati motivi, di altri sei mesi; decorso tale termine l’attività si intende definitivamente cessata” dal sito della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/turismo/strutture-ricettive/case-vacanze.html

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

A chi rivolgersi