Commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore di generi alimentari


Attività regolamentata

L’attività di commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore di generi alimentari consiste nella raccolta di ordinativi di acquisto degli stessi presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.

 

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

  1. Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede l’attività).
  2. All’ASL competente per territorio.

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA amministrativa e la SCIA sanitaria al SUAP del Comune dove ha sede l’attività, contestualmente alla Comunicazione unica oppure direttamente al SUAP competente.

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica: le due SCIA sono allegate alla Comunicazione unica presentata telematicamente al Registro delle imprese, nella quale è contenuta anche la domanda/denuncia Registro imprese/REA di avvio dell’attività inviata allo stesso registro, che le trasmette immediatamente al SUAP competente il quale, a sua volta, le trasmette rispettivamente al Comune dove ha sede l’attività e all’ASL competente per territorio.
     
  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica: le due SCIA sono presentate, secondo le modalità prestabilite, direttamente al SUAP competente che le trasmette rispettivamente al Comune dove ha sede l’attività e all’ASL competente per territorio e, solo successivamente, è presentata la domanda/denuncia di avvio dell’attività al Registro delle imprese/REA.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71, commi 1, 3, 4 del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e  professionali(1)  previsti dall'articolo 71, comma 6, dello stesso Decreto.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti morali rivolgersi al SUAP del Comune competente per territorio.



(1) Ai sensi dell’articolo 71, comma 6, del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, come da ultimo modificato dal D.Lgs 6 agosto 2012, n. 147, l’obbligo del possesso dei requisiti professionali vige per il commercio di prodotti alimentari destinati all’alimentazione umana. Invero, il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 0155938 del 18/08/2011, aveva già chiarito che nessun requisito è richiesto per la commercializzazione di animali vivi e/o mangimi per animali, purché gli stessi non siano destinati, anche indirettamente, all’alimentazione umana (i mangimi per animali destinati all’alimentazione umana entrano infatti anch’essi nel circuito dell’alimentazione umana seppure indirettamente).

 

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

I soggetti che devono possedere i requisiti morali sono quelli di cui all’articolo 71, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 mentre i soggetti che devono possedere i requisiti professionali sono quelli di cui all’articolo 71, comma 6-bis, dello stesso Decreto.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti morali rivolgersi al SUAP del Comune competente per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica amministrazione competente

  1. Comune competente per territorio (dove ha sede l’attività).
  2. ASL competente per territorio.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/rea (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica
    Al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare:

     

    • originale informatico della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’attività, sottoscritta secondo le regole date dal Comune;

    • originale informatico della SCIA sanitaria presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’attività, sottoscritta secondo le regole date dall’ASL competente.
       

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica
    Al fine di comprovare il legittimo avvio dell’attività, allegare:

     

    • copia semplice della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’attività e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede l’attività ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico);
       
    • copia semplice della SCIA sanitaria presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’attività e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo laddove siano consentite dal Comune dove ha sede l’attività ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

Cosa succede quando alla domanda/denuncia Ri/Rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca solo la SCIA amministrativa
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA amministrativa. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione, mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’Ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.
 

Manca solo la SCIA sanitaria
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è sospesa affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA sanitaria. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso l’ASL competente per il procedimento di registrazione sanitaria, tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione, mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio  hanno esito positivo, l’Ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi, con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Manca sia la SCIA amministrativa sia la SCIA sanitaria
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è sospesa affinché possa essere allegata copia semplice sia della SCIA amministrativa, sia della SCIA sanitaria. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia RI/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Infatti, in tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, l’Ufficio procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune e l’ASL competenti per il procedimento di avvio dell’attività denunciata e di registrazione sanitaria, tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione, mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’Ufficio del Registro imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi, con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al ri/rea (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica(1) e alla data di presentazione di entrambe le SCIA al SUAP del Comune dove ha sede l’attività(2), inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.
     
  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA amministrativa e della SCIA sanitaria al SUAP del Comune dove ha sede l’attività, inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.
    In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

 


(1)La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).
(2)Laddove la Comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l’articolo 5 comma 3 del D.M. 10/11/2011 “ Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto,la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”.

 

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al ri/rea di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività:
 

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica

    Al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare:

     

    • originale informatico della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’attività, sottoscritta secondo le regole date dal Comune;
       
    • originale informatico della SCIA sanitaria presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’attività, sottoscritta secondo le regole date dall’ASL competente.

 

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica


Al fine di comprovare il legittimo avvio dell’attività,allegare:

  • copia semplice della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’attività e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede l’attività ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico);
     
  • copia semplice della SCIA sanitaria presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’attività e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede l’attività ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).
     

Sospensione attività: nessuna documentazione/SCIA

Ripresa attività (a seguito di sospensione): nessuna documentazione/SCIA
Cessazione attività: nessuna documentazione/SCIA

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), una SCIA amministrativa e una SCIA sanitaria (contestuale o non contestuale) per ciascuna di esse.

Incompatibilità

L’attività di commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore di generi alimentari è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione.

Informazioni

Legittimo avvio dell’attività
 

L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando, al SUAP competente, sia la SCIA amministrativa sia la SCIA sanitaria con le quali rispettivamente dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa e di essere in regola anche dal punto di vista sanitario rispetto a quanto richiesto al riguardo ad ogni operatore del settore alimentare. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione di entrambe le SCIA al SUAP stesso; l’attività può essere avviata il giorno stesso della presentazione di entrambe le SCIA (sempre, in caso di SCIA contestuale alla Comunicazione unica), dal giorno della presentazione dell’ultima delle due o in un giorno successivo alla presentazione della medesima (in caso di presentazione della SCIA non contestuale alla Comunicazione unica), mai prima della loro presentazione al SUAP. Di conseguenza, l’impresa non può mai dichiarare nella modulistica RI/REA una data di inizio attività precedente a quella dell’invio delle SCIA medesime.

 

Accertamento dei requisiti e presupposti di legge da parte dell’Amministrazione competente
 

L’amministrazione competente (Comune o ASL) ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della SCIA per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Trascorso il termine di 60 giorni, previsto per l’accertamento dei presupposti e requisiti di legge, la pubblica amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti – salvo l’esercizio di autotutela – solo in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

 

Regolamento (CE) n. 852/2004 e registrazione sanitaria delle imprese alimentari
 

Soggetti obbligati:
 

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di notificare, ai fini della registrazione, ogni stabilimento alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell’impresa alimentare) posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (compresa la vendita/somministrazione), per consentire all’autorità competente di conoscere la  localizzazione e la tipologia di attività.
 

SCIA sanitaria:
 

La notifica di inizio attività, ai fini della registrazione, ai sensi dell’articolo 6 del  Regolamento (CE)  852/2004 ricade nell’istituto giuridico della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n.241.
 

Modalità di trasmissione della SCIA sanitaria:
Gli operatori del settore alimentare trasmettono la SCIA sanitaria al SUAP del Comune competente per territorio che, valutata la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati, provvede a trasmetterla per la registrazione:

  1. all’ASL nella quale si trova la sede operativa dello stabilimento per le attività svolte in sede fissa;
  2. all’ASL dove ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) per le attività prive di stabilimento.

 

Forma speciale di vendita
 

Il commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore di generi alimentari rientra nelle forme speciali di vendita al dettaglio.

Avvertenze

Dove si presenta la SCIA
 

Dall’8 maggio 2010, data di entrata in vigore dell’articolo 68, del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, l’attività di commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore è soggetta alla presentazione della SCIA al SUAP del Comune nel quale l’impresa intende esercitare l’attività e non più quindi al Comune nel quale l’esercente ha la residenza o la sede legale.

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

A chi rivolgersi