Commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore di cose antiche


Attività regolamentata

L’attività di commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore di cose antiche consiste nella raccolta di ordinativi di acquisto delle stesse presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.

 

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede l’attività).

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA di avvio del commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore al SUAP del Comune dove ha sede l’attività, contestualmente alla Comunicazione Unica oppure direttamente al SUAP competente.

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    la SCIA è allegata alla Comunicazione unica presentata telematicamente al Registro delle imprese, nella quale è contenuta anche la domanda/denuncia Registro imprese/REA di avvio dell’attività; il Registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP competente il quale, a sua volta, la invia al Comune dove ha sede l’attività.
     
  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica:
    la SCIA è presentata, secondo le modalità prestabilite, direttamente al SUAP competente che la trasmette al  Comune dove ha sede l’attività e, solo successivamente, è presentata la domanda/denuncia di avvio dell’attività al Registro delle imprese/REA.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71, commi 1, 3, 4 del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59 e di cui agli articoli 11 e 92 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti morali rivolgersi al Comune competente per territorio.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

I soggetti che devono possedere i requisiti morali sono quelli di cui all’articolo 71, comma 5, del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59 e di cui agli articoli 11 e 92 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti morali rivolgersi al Comune competente per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica amministrazione competente

Comune dove ha sede l’attività.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/rea (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare originale informatico della SCIA di avvio del commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’attività, sottoscritta secondo le regole date dal Comune.
            
  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica
    al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della SCIA di avvio del commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’attività e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede l’attività ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

Cosa succede quando alla domanda/denuncia Ri/Rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la SCIA di avvio del commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA di avvio del commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore.
Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, l'Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione, mentre nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.
 

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Se invece hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.


Manca nella descrizione dell’attività la tipologia del commercio: dettaglio o ingrosso
La descrizione dell’attività per essere completa deve sempre comprendere la tipologia del commercio che si esercita: commercio “al dettaglio” o commercio “all’ingrosso”(1),in caso contrario, la domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere precisata.
Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é RIFIUTATA,  integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore in quanto, l’ufficio non è in grado di stabilire il regime giuridico dell’attività, in tale caso, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA con la descrizione completa della tipologia.


Manca nella descrizione dell’attività la categoria dei prodotti oggetto del commercio al dettaglio
La descrizione dell’attività per essere completa deve sempre comprendere la categoria dei prodotti oggetto del commercio(2) (ad esempio se un soggetto esercita l’ attività di commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore di libri antichi non dovrà denunciare "commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore di generi non alimentari antichi”), in caso contrario, la domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere precisata.
Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, l’ufficio PROVVEDERA’ A PUBBLICIZZARE quanto contenuto nella domanda/denuncia e sarà onere dell’impresa presentare successivamente la necessaria domanda/denuncia a rettifica o integrazione.


(1)Secondo la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 maggio 2016, n. 3689/C, punto 11 “ La descrizione dell’attività, per essere completa, deve comprendere il tipo di attività (ad esempio produzione, manutenzione, riparazione, installazione, noleggio, commercio al minuto, commercio all’ingrosso, ecc.) ... omissis”.

(2)Secondo la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 maggio 2016, n. 3689/C punto 11 “La descrizione dell’attività, per essere completa, deve comprendere …omissis le categorie dei prodotti e dei servizi trattati (alimentari , mobili, ecc..)”.

 

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al ri/rea (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica(1) e alla data di presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede l’attività(2), inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.

 

  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA di avvio del commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore al SUAP del Comune dove ha sede l’attività, inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.
    In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

(1)La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della stessa al Registro delle imprese (invio telematico).

(2)Laddove, la comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l’articolo 5 comma 3 del D.M. 10/11/2011 “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto,la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”.

 

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al ri/rea di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività: nessuna documentazione/SCIA    

Sospensione attività: nessuna documentazione/SCIA

Ripresa attività (a seguito di sospensione): nessuna documentazione/SCIA

Cessazione attività: nessuna documentazione/SCIA

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), una SCIA di avvio del commercio presso il domicilio del consumatore (contestuale o non contestuale) per ciascuna di esse.

Incompatibilità

L’attività di commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore  di cose antiche è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione.

Informazioni

Legittimo avvio dell’attività
L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando, al SUAP competente, la SCIA di avvio del commercio presso il domicilio del consumatore con la quale dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione della SCIA al SUAP stesso; l’attività può essere avviata il giorno stesso della presentazione della SCIA (sempre, in caso di SCIA contestuale alla Comunicazione unica) o in un giorno successivo alla presentazione della medesima (in caso di presentazione della SCIA non contestuale alla Comunicazione), ma mai prima della presentazione della SCIA al SUAP. Di conseguenza, l’impresa non può mai dichiarare nella modulistica RI/REA una data di inizio attività precedente a quella dell’invio della SCIA al SUAP.

Dall’11 dicembre 2016, in seguito all’entrata in vigore del d.lgs 25 novembre 2016, n. 222, è stato abrogato l’articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) che prevedeva la presentazione al suap competente per territorio della scia o c.d. presa d’atto per il commercio (dettaglio e ingrosso) di cose antiche o usate.

Accertamento dei requisiti e presupposti di legge da parte del Comune
Il Comune ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della SCIA di avvio del commercio presso il domicilio del consumatore per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Comune, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Trascorso il termine di 60 giorni, previsto per l’accertamento dei presupposti e requisiti di legge, il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti – salvo l’esercizio di autotutela – solo in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

Forma speciale di vendita al dettaglio
L’attività di commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore di cose antiche rientra nelle forme speciali di vendita al dettaglio.

Definizione di cose antiche
Si definiscono cose antiche quei beni mobili che, a prescindere dal loro utilizzo e per il solo trascorrere del tempo (decorsi circa 50 anni), hanno acquisito il pregio della rarità ed un interesse storico od artistico.

I beni aventi valore storico od artistico sono quelli elencati nell’Allegato A(1) al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137".

Aggiunta di commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore di cose antiche
Nel caso di aggiunta di attività di commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore di cose antiche all’attività di commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore di generi non alimentari, già denunciata al Registro delle imprese/REA, non occorre allegare alcuna documentazione/SCIA.

Vendita di cose antiche per conto terzi
La vendita di cose antiche per conto terzi, ovvero mediante l’utilizzo dell’atto giuridico della procura a vendere o tramite un contratto in conto vendita, è soggetta alle disposizioni in materia di agenzia d’affari di cui all’articolo 115 del RD 18 giugno 1931, n. 773.


(1)Ai sensi dell’Allegato A del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", acquisiscono il carattere di “antichità” ad esempio le fotografie che hanno più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore, i libri aventi più di cento anni, mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, ecc.

Avvertenze

Dove si presenta la SCIA

Dall’8 maggio 2010, data di entrata in vigore dell’articolo 69, del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59, l’attività di commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore è soggetta alla presentazione della SCIA al SUAP del Comune nel quale l’impresa intende esercitare l’attività e non più quindi al Comune nel quale l’esercente ha la residenza o la sede legale.

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Ultima modifica
Giovedì, Giugno 6, 2019 - 16:04

Aggiornato il: Giovedì, Giugno 6, 2019 - 16:04

A chi rivolgersi