Società di capitali e cooperative: comunicazione di variazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva


L'amministratore comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente le variazioni dei dati e delle informazioni relativi  alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che da' luogo a variazione

Riferimenti normativi: art. 21 del D.lgs. n. 231/2007 - Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11/03/2022, n. 55 - Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023.

Termine: entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Soggetti obbligati:  amministratore.

Soggetti legittimati: sindaco (anche supplente), solo se è decorso il termine previsto per l’adempimento senza che lo stesso sia stato eseguito dagli amministratori (ex art. 2406 c.c.)1.

Modulistica

Modello TE è composto da1:

A/ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE - indicare:

  • il tipo di soggetto cui si riferisce la comunicazione della titolarità effettiva: I’impresa, il codice fiscale e la denominazione
  • la data evento di variazione (data in cui si è verificato l’evento modificativo, in ragione del quale sono cambiati i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dell'impresa).


3/TITOLARE EFFETTIVO - indicare tanti titolari effettivi quanti sono quelli individuati dagli amministratori2.  
   Il riquadro è suddiviso in tre blocchi:

  •  ANAGRAFICA - per ciascuna persona fisica, individuata quale titolare effettivo della società, indicare i dati anagrafici completi della persona (cognome e nome, luogo, data di nascita, cittadinanza, codice fiscale se cittadino italiano o soggetto con cittadinanza estera e residenza in Italia)  
     
  • RESIDENZA/DOMICILIO3 - indicare la residenza anagrafica della persona fisica individuata come titolare effettivo, e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica.  
     
  • REQUISITI -  selezionare obbligatoriamente il requisitoche qualifica la persona fisica individuata come titolare effettivo4.

     

1In corrispondenza del riquadro "Scegli Tipo pratica" indicare "Variazione titolarità effettiva" . 
2I titolari effettivi devono essere individuati applicando i criteri previsti dall’articolo 20 del D.lgs. n. 231/2007.  
3Se la persona fisica individuata come titolare effettivo nell’apposito campo del riquadro “REQUISITI”, risulta avere un c.d. controinteresse all’accesso di terzi, poiché persona esposta a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età, deve essere indicato anche l’indirizzo di posta elettronica certificata idoneo a ricevere le comunicazioni da parte della camera di commercio, in caso di richiesta di accesso. 
4Se la persona fisica individuata quale titolare effettivo risulta avere un c.d. controinteresse all’accesso di terzi, in aggiunta al requisito che la qualifica, occorre selezionare il codice "CTR" precisandone la motivazione.


Allegati: nessuno.

Importi:

  • Diritti di segreteria: € 30,00, esente se start-up innovativa o incubatore certificato2.
  • Imposta di bollo: esente.

Avvertenze:

In caso di presentazione di una pratica di Variazione a rettifica di una precedente comunicazione di dati e informazioni sulla titolarità effettiva già evasa occorre:

  • se la pratica di Variazione è a rettifica della prima comunicazione:  compilare il campo “data evento” di variazione con la data di spedizione della prima comunicazione
  • se la pratica di Variazione è a rettifica di una precedente pratica di variazione: compilare il campo “data evento” di variazione con la stessa data inserita come data evento nella precedente pratica di variazione che si intende rettificare.

 


1La qualifica di sindaco può essere indicata quale dichiarante della Comunica solo con il codice “altro previsto dalla vigente normativa” - non utilizzare le qualifiche di “legale rappresentante” o “amministratore”. 

2L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge ai fini della permanenza nella sezione speciale e comunque non può durare oltre cinque anni dalla data di costituzione in caso start-up innovativa, cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale in caso di incubatore certificato.

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 30, 2024 - 18:21

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 30, 2024 - 18:21

A chi rivolgersi