Scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi e contestuale cancellazione


La società si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita. Contestualmente alla domanda di iscrizione dello scioglimento può essere presentata l’istanza di cancellazione della società dal registro delle imprese.

Riferimenti normativi: art. 2272 c.c. e art. 18 D.P.R. 581/1995

Termine: nessuno.

Soggetti obbligati: socio amministratore.

Soggetti legittimati: professionista incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica: codici atto A13 - A14

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE, causa dello scioglimento "mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi"

ISTANZA DI CANCELLAZIONE DAL R.I.

Allegati: nessuno.

Importi:

  • € 18,00 per diritti di segreteria
  • € 59,00 per imposta di bollo.

Avvertenze: il socio amministratore rimasto unico socio può rinunciare al decorso del termine dei sei mesi e anticipare lo scioglimento; in tale caso la causa di scioglimento è “per la volontà di tutti i soci”.

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Ultima modifica
Venerdì, Ottobre 1, 2021 - 08:38

Aggiornato il: Venerdì, Ottobre 1, 2021 - 08:38

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