Deposito progetto di fusione


Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel Registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

Ufficio competente

Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società.

Riferimenti normativi

Art. 2501-ter c.c.

Regime pubblicitario - Tipo adempimento

  • Regime pubblicitario: pubblicità notizia1
     
  • Tipo di adempimento: domanda di iscrizione e deposito nel Registro delle imprese
     

1Se società semplice agricola gli effetti legali dell’iscrizione sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.) ex art. 2 D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Termini di presentazione della domanda - Sanzioni

  • Termine di presentazione della domanda: nessuno
     
  • Sanzioni: non previste

 

Soggetti obbligati alla presentazione della domanda

Socio amministratore.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati

Professionista incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica obbligatoria ed eventuale

  • Modello S2 deve risultare compilato nel riquadro relativo alla FUSIONE con codice atto A16
     
  • Modello Note (eventuale) in cui deve risultare:
    • la dichiarazione d’incarico resa da un professionista nel caso in cui il socio amministratore della società, privo del dispositivo di firma digitale, conferisca allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda.

 

1) Progetto di fusione depositato dalla società incorporata
Percorso di compilazione con Comunica Starweb

Esempio Distinta R.I.
risultante dalla compilazione della modulistica
2) Progetto di fusione depositato dalla società incorporante
Percorso di compilazione con Comunica Starweb

Esempio Distinta R.I.
risultante dalla compilazione della modulistica
3) Progetto di fusione depositato dalla società partecipante alla fusione mediante costituzione di nuova società
Percorso di compilazione con Comunica Starweb

Esempio Distinta R.I.
risultante dalla compilazione della modulistica

Allegati della domanda

Progetto di fusione da produrre in una delle seguenti forme:
  • Copia informatica1, in formato .pdf/A-1, riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dal/dai socio/i amministratore/i che lo ha/hanno redatto e sottoscritto in originale

Oppure

  • Copia informatica, in formato .pdf/A-1, riportante la data di redazione,  sottoscritta digitalmente dal Notaio ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.lgs. n. 82/20052

Oppure

  • Copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica)3, in formato .pdf/A-1, riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 82/20054

Atto costitutivo (eventuale)5 della società risultante dalla fusione o dello statuto dell’incorporante in una delle seguenti forme:

  • Copia informatica6, in formato .pdf/A-1, riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dal/dai socio/i amministratore/i che lo ha/hanno redatto e sottoscritto in originale

Oppure

  • Copia informatica, in formato .pdf/A-1, riportante la data di redazione,  sottoscritta digitalmente dal Notaio ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.lgs. n. 82/20052

Oppure

  • Copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica)7, in formato .pdf/A-1, riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 82/20058

1Copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell’originale cartaceo dell’atto riportante la firma autografa del/i socio/i amministratore/i che ha/hanno sottoscritto il progetto di fusione; oppure copia del documento informatico che riproduce il contenuto dell’atto cartaceo riportante in calce l’indicazione, sotto la voce “firmato in originale da…”, del cognome e nome del/i socio/i amministratore/i che risultano aver firmato il progetto di fusione; oppure copia dell’originale informatico riportante in calce l’indicazione, sotto la voce “firmato in originale da…”, del cognome e nome del/i socio/i amministratore/i che risultano aver firmato il progetto di fusione.
2Oppure copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell’originale cartaceo, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005.
3Solo se copia per immagine dell’atto originale cartaceo riportante le firme autografe del/i socio/i amministratore/i che ha/hanno sottoscritto il progetto di fusione.
4La dichiarazione deve essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine del progetto di fusione e resa rispettando la seguente formula:
"Il sottoscritto ... (nome e cognome della persona che presenta la domanda) dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 e dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che la copia del presente progetto di fusione, in formato .PDF/A-1, è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto".
5L’art. 2501-ter c.c. prevede che dal progetto di fusione deve in ogni caso risultare, tra le altre cose, l’atto costitutivo della società risultante dalla fusione o di quella incorporante con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione. E’ prassi comune, tuttavia, redigere tale atto separatamente dal progetto, quindi come allegato dello stesso, da depositarsi, di conseguenza, in file a parte, separatamente dall’atto principale ma nella stessa forma.
6Copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell’originale cartaceo riportante la firma autografa del/dei socio/i amministratore/i che ha/hanno sottoscritto l’atto costitutivo o lo statuto; oppure copia del documento informatico che riproduce il contenuto dell’atto cartaceo riportante in calce l’indicazione, sotto la voce “firmato in originale da…”, del cognome e nome del/dei socio/i amministratore/i che risultano aver firmato l’atto costitutivo o lo statuto; oppure copia dell’originale informatico riportante in calce l’indicazione, sotto la voce “firmato in originale da…”, del cognome e nome del/dei socio/i amministratore/i che risultano aver firmato l’atto costitutivo o lo statuto.
7Solo se copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto originale cartaceo riportante le firme autografe del/dei socio/i amministratore/i che ha/hanno sottoscritto l’atto costitutivo o lo statuto.
8La dichiarazione deve essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine dell'atto costitutivo o dello statuto e resa rispettando la seguente formula:
"Il sottoscritto ... (nome e cognome della persona che presenta la domanda) dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 e dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che la copia del presente (indicare il tipo di documento), in formato .PDF/A-1, è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto".

 

Registrazione dell'atto

Non prevista.

Importi

  • Diritti di segreteria: € 18,00
     
  • Imposta di bollo: € 59,00

Avvertenze

  • Pubblicazione sul sito internet della società: il D.lgs. 22/6/2012 n. 123 nel modificare l’articolo 2501-ter, ha introdotto la previsione della pubblicazione del progetto di fusione nel sito Internet della società, in alternativa al deposito presso il Registro delle imprese. Tale pubblicazione deve essere effettuata con modalità atte a garantire la sicurezza del sito, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.
     
  • Progetto unico: le società partecipanti alla fusione possono redigere un unico progetto di fusione. In questo caso il progetto deve essere sottoscritto da almeno un amministratore per ciascuna società partecipante.
     
  • Progetto allegato ad una sola delle domande: questo è possibile qualora il progetto sia unico per tutte le società partecipanti alla fusione. Qualora si opti per questa soluzione, una delle società deve allegare alla propria domanda il progetto di fusione mentre le altre società devono indicare nel Modello Note allegato al Modello S2 il numero di protocollo della domanda alla quale è stata allegata la copia del progetto.
     
  • Statuto (patti sociali) della società incorporante: anche se la società incorporante non varia il proprio statuto a seguito della fusione, questo deve comunque risultare dal progetto di fusione, come parte dell’atto, oppure come allegato dello stesso1.
     
  • Forma del progetto: con la riforma del diritto societario, le norme codicistiche relative al procedimento di fusione sono divenute applicabili anche alle società semplici, per effetto dei richiami in esse contenuti, pertanto, per i relativi atti, non è adottabile la forma verbale, ma solo quella prevista per la relativa pubblicità nel Registro delle imprese.
     
  • Revoca del progetto di fusione: qualora la società decida di non dar corso al procedimento di fusione deliberando una revoca del progetto, tale delibera non deve essere depositata al Registro delle imprese poiché non previsto dalle norme. La fusione, infatti, si attua solo alla conclusione del procedimento che, se interrotto, non necessita di ulteriori formalità.
     
  • Modifica del progetto di fusione: quando il progetto viene modificato, al di fuori della previsione di cui all’art. 2502, c. 2, c.c., questo deve essere nuovamente depositato per l’iscrizione nel Registro delle imprese o ripubblicato sul sito Internet della società, nella sua versione aggiornata. Tutti i termini di legge decorrono dalla data di iscrizione o pubblicazione del nuovo progetto.
  • Fusioni per incorporazione di società interamente possedute (“fusione semplificata”) – contenuto del progetto di fusione: quando la società controllante incorpora una società già interamente posseduta, la fusione è anomala e il procedimento di fusione è semplificato rispetto a quello ordinario. Per espressa previsione di legge non è necessario che dal progetto di fusione risultino:
    • il rapporto di cambio delle azioni e delle quote
    • le modalità di assegnazione delle azioni e delle quote della società che risulta dalla fusione o incorporante
    • la data di partecipazione agli utili di azioni o quote.
  • Fusioni tra società di nazionalità differente – fusioni transfrontaliere: le fusioni tra società di diversi Stati appartenenti all’UE sono disciplinate da un’apposita normativa (D.Lgs. n. 108/2008 che recepisce la Dir. CE 2005/56/CE).
     

1Lo statuto della società incorporante, così come previsto dall’art. 2501-ter c.c., deve risultare in ogni caso dal progetto di fusione poiché lo stesso deve restare depositato presso le società partecipanti alla fusione affinché i soci possano prenderne visione. Anche se lo stesso non subisce variazioni, deve comunque essere disponibile e consultabile in particolar modo dai soci della/e società incorporata/e.

 

Approfondimento

La fusione è un’operazione straordinaria1 che consente alle società di modificare le proprie dimensioni e di adeguare la propria struttura alle esigenze organizzative.

La legge prevede vari tipi di fusione:

  • fusione propria (o mediante costituzione di nuova società), a seguito della quale le società partecipanti alla fusione perdono la loro soggettività giuridica e si estinguono dando origine ad una nuova società alla quale partecipano i soci delle società fuse2 (vedi schema esemplificativo);
     
  • fusione per incorporazione, a seguito della quale la società incorporante conserva la propria soggettività giuridica mentre quella incorporata si estingue. Le azioni e le quote dell’incorporata vengono annullate e, in sostituzione, vengono assegnate ai soci della incorporata le azioni e le quote della società incorporante, nella misura determinata in base al rapporto di cambio (vedi schema esemplificativo);
     
  • fusione per incorporazione semplificata o anomala, a seguito della quale una società si fonde in un’altra che possiede tutte le sue azioni o le sue quote.
    Questa tipologia di fusione può essere considerata come espressione di un principio generale applicabile a tutte quelle ipotesi di fusione che realizzano le stesse finalità, senza alterare le posizioni economiche e giuridiche dei soci.
    Sulla base di tale principio, autorevoli opinioni dottrinali e conformi prese di posizione da parte della giurisprudenza onoraria, si sono espresse individuando ulteriori ipotesi alle quali sono state ritenute applicabili le semplificazioni previste dall’art. 2505 del c.c., aventi alla base un unico comune fattore: l’assenza del rapporto di cambio e, di conseguenza, l’irrilevanza di valutazioni patrimoniali ed altri elementi informativi previsti per il procedimento ordinario, al fine di tutelare i soci.
    Tali ipotesi si possono così esemplificare:
    • fusione di due (o più) società interamente possedute da una terza (o comunque da un unico soggetto) (vedi schema esemplificativo);
    • fusione di due (o più) società, una delle quali interamente posseduta da una terza e l’altra posseduta in parte da quest’ultima e per la restante parte dalla prima;
    • fusione di tre (o più) società interamente possedute “a cascata” (ALFA possiede il 100% di BETA la quale possiede il 100% di GAMMA);
    • fusione di due (o più) società in cui i soci siano i medesimi, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti;
    • fusione per incorporazione (c.d. inversa) della società controllante nella controllata interamente posseduta (vedi schema esemplificativo);
    • tutte le ulteriori fattispecie costituenti combinazione delle ipotesi precedenti.
       
  • fusione per incorporazione di società possedute almeno al 90%, a seguito della quale la società partecipata al 90% è incorporata nella società partecipante. I soci della società partecipata ricevono azioni o quote della partecipante per annullamento del patrimonio della prima;
     
  • fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, in funzione della quale viene costituita una nuova società che acquista il capitale di altra società utilizzando il credito concessole dalle banche o da altri finanziatori, garantito dal patrimonio della stessa, per poi incorporarla.


La fusione si dice “omogenea” quando avviene tra società dello stesso tipo3, “eterogenea” quando avviene tra società di tipo diverso4.

Essa si realizza in seguito ad un procedimento complesso5 che richiede l’esecuzione di numerosi adempimenti in successione cronologica tra loro e che si articola essenzialmente in tre fasi: il progetto di fusione, la delibera di approvazione del progetto di fusione e l’atto di fusione.

La fase preliminare è finalizzata alla redazione del progetto di fusione.

Il progetto di fusione deve essere redatto dagli organi amministrativi di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, deve essere comune a tutte e deve illustrare il contenuto, le motivazioni e le modalità esecutive dell’operazione proposta affinché i soci possano esprimere il loro parere sulla stessa.

Esso deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

  • tipo, denominazione o ragione sociale e sede delle società partecipanti
  • atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione
  • rapporto di cambio delle azioni o delle quote nonché l’eventuale conguaglio in denaro
  • modalità di assegnazione delle azioni e delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante
  • data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili
  • data dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante
  • trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni
  • vantaggi particolari eventualmente proposti a favore di soggetti a cui spetta l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

 

Pubblicità legale nel Registro delle imprese

Il progetto di fusione deve essere iscritto nel Registro delle imprese a cura dei soci amministratori.

L’iscrizione deve essere eseguita su ciascuna delle società partecipanti alla fusione, quindi su quelle incorporate e su quella risultante dalla fusione o incorporante.

Non sono previsti termini per l’esecuzione dell’adempimento, anche se di fatto, il progetto deve essere depositato per l’iscrizione almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione6.

Per le società semplici non agricole gli effetti della pubblicità legale nel Registro delle imprese sono quelli della pubblicità notizia: l’iscrizione è finalizzata a rendere conoscibile ma non opponibile il progetto di fusione.

Per le società semplici agricole gli effetti della pubblicità legale nel Registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.): il progetto di fusione, se non iscritto, non può essere opposto ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L’ignoranza del progetto di fusione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.
 


1Tutte le fusioni sono caratterizzate:

  1. dalla trasmissione del patrimonio, il patrimonio di una o più società viene trasmesso totalmente alla società risultante dalla fusione che subentra in tutti i rapporti patrimoniali, diritti e obblighi che facevano capo alle società fuse;
  2. dall’assegnazione di nuove partecipazioni ai soci in quanto, a fronte della trasmissione del patrimonio sociale, i soci della società incorporata ricevono azioni o quote della società risultante dall’operazione, in misura corrispondente al valore dell’originaria partecipazione;
  3. dalla continuità dei rapporti giuridici anche processuali, per cui la società risultante dalla fusione subentra a titolo universale nella posizione giuridica complessiva delle società fuse.

2Le azioni o le quote delle società partecipanti vengono annullate e, in sostituzione, vengono assegnate ai soci le azioni o le quote della nuova società, in misura corrispondente all’originario valore della partecipazione quale determinato dal rapporto di cambio.
3Società di persone con società di persone o società di capitali con società di capitali.
4Società di persone con società di capitali.
5In ordine al quale sono anche previsti appositi strumenti di tutela a favore dei soci, dei creditori e degli obbligazionisti, che in alcuni casi possono incidere sull’esecuzione dell’operazione provocandone, per esempio, la sospensione.
6Art. 2501 ter c.c., ultimo comma: “Tra l’iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime".

 

 

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Ultima modifica
Venerdì, Ottobre 1, 2021 - 09:05

Aggiornato il: Venerdì, Ottobre 1, 2021 - 09:05

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