Liquidazione controllata del sovraindebitato


Le informazioni sulle istanze che devono essere presentate al Registro delle imprese a seguito della sentenza del Tribunale che dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata

La liquidazione controllata è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento diretta alla liquidazione del patrimonio del debitore al fine di soddisfare tutti i creditori insinuati nella procedura.

Lo scopo, per il debitore, è quello di conseguire il risanamento della propria esposizione debitoria non solo attraverso la liquidazione del patrimonio e la conseguente distribuzione dell’attivo ai creditori, ma anche e soprattutto attraverso l’esdebitazione. Tale beneficio consiste, infatti, nella liberazione dai debiti e comporta l'inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura.

L'art. 2 del CCII definisce il "sovraindebitamento" come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".1

La procedura può essere aperta su istanza del debitore, dei creditori se il debitore è in stato di insolvenza e, in presenza di particolari condizioni, anche del Pubblico Ministero. Se è depositata dal debitore, la domanda deve essere presentata tramite l’Organismo di Composizione della Crisi e non richiede l’assistenza di un difensore. Se è depositata dal creditore, la domanda non deve essere presentata tramite l’OCC, ma richiede l’assistenza di un difensore. Al ricorso presentato dal debitore deve essere allegata una relazione, redatta dall’OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. 

L’art. 270 CCII regola gli aspetti procedurali e stabilisce che il Tribunale, in assenza di una domanda di accesso alle procedure di cui al Titolo IV (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore) e verificati i presupposti fissati dagli artt. 268 e 269 dichiari con sentenza l’apertura della liquidazione controllata, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del liquidatore (che, di norma, è l’OCC che ha assistito il debitore nella predisposizione della domanda). Con la stessa sentenza il Tribunale dispone la pubblicazione della stessa nel Registro delle imprese, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e, se vi sono beni immobili o mobili registrati, ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Stante il richiamo nell'art. 270, primo comma, ultima parte, del Codice della Crisi dell'art. 256 dello stesso codice, la sentenza che dichiara l’apertura della procedura di liquidazione controllata di una società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società in accomandita per azioni produce l’apertura della procedura di liquidazione controllata anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (persone fisiche e non).

Dal 15/07/2022, a seguito dell’entrata in vigore degli articoli 380 e 382 del CCII, la liquidazione controllata costituisce causa di scioglimento delle società di capitali e delle società di persone.2

Adempimenti pubblicitari

Decisione degli amministratori di accesso alla procedura

Pubblicazione della sentenza di apertura della procedura

Trascrizione della sentenza di apertura della procedura 

 

 


1Per "crisi" s’intende lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (art. 2, comma 1, lett. a) CCII).

Per "insolvenza" s’intende lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, comma 1, lett. b) CCII).

2Trattasi di una causa di scioglimento che opera di diritto per entrambe le tipologie di società.

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Ultima modifica
Giovedì, Dicembre 28, 2023 - 12:18

Aggiornato il: Giovedì, Dicembre 28, 2023 - 12:18

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