Le informazioni sulle istanze che devono o possono essere presentate al Registro delle imprese nell'ambito della procedura per la composizione negoziata della crisi d’impresa
L'imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali che ne rendano probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.
L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori, ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della situazione di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
L’intera procedura della composizione negoziata della crisi (presentazione della domanda di accesso alla procedura, nomina dell’esperto, conduzione delle trattative), è gestita tramite una piattaforma telematica nazionale disponibile al seguente link: www.composizionenegoziata.camcom.it
Per maggiori informazioni sulla piattaforma clicca qui.
L’istituto della composizione negoziata per la risoluzione della crisi di impresa è stato introdotto nel nostro ordinamento dal Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147.Con effetto dal 15/07/2022 il Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n.83, ne ha trasfuso la disciplina all’interno del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n.14, “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, apportando nel contempo alcune modifiche rispetto alla versione originaria.
L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata tramite la piattaforma telematica, l'applicazione di misure protettive delpatrimonio. Tale istanza é pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto (art. 18 comma 1 D. Lgs. n. 14/2019).
L'iscrizione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all’accettazione dell’esperto è eseguita "d'ufficio".
L’articolo 19, comma 1 del D.Lgs. n. 14/2019 prevede che l’imprenditore, con ricorso presentato al Tribunale competente entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chieda la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, provvedimenti cautelari necessari per la conduzione delle trattative.
Sempre ai sensi del citato articolo entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive l'imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato.
A seguito del compimento di atti di straordinaria amministrazione o all'esecuzione di pagamenti, da parte dell'imprenditore, che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento, l'esperto, entro 10 giorni dalla comunicazione ricevuta dallo stesso imprenditore, può chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese del proprio dissenso. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.
Per incentivare il ricorso alla composizione negoziata, il CCI prevede alcune misure premiali di carattere fiscale, che variano in base alla soluzione a cui si perviene all’esito delle trattative (art. 25-bis CCI).
In alcune ipotesi, la possibilità di avvantaggiarsi della misura premiale è condizionata all’esecuzione di un apposito adempimento pubblicitario presso il registro delle imprese.
Quando è individuata una soluzione idonea a consentire il superamento dell’originaria situazione di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell’impresa, le parti possono, alternativamente (1° comma, art. 23 CCI) :
Se all'esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1 dell’articolo 23 del CCI, l'imprenditore può, in alternativa:
Le misure premiali variano in base alla soluzione a cui si perviene all'esito delle trattative (art. 25-bis CCI):
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede che più imprese che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario, appartenenti al medesimo gruppo1 e che hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio nazionale, possano chiedere al segretario generale della Camera di commercio la nomina di un unico esperto.
L’istanza unitaria dev’essere presentata alla camera di commercio ove è iscritta la società o l'ente:
Per le imprese del gruppo per le quali è stato presentato il ricorso al Tribunale per la conferma o la modifica delle misure protettive del patrimonio, l'ufficio del Registro delle imprese, a seguito della presentazione di apposita istanza, provvede ad iscrivere sulla posizione REA dell'impresa il numero di ruolo generale del procedimento instaurato presso il Tribunale e l'eventuale dissenso dell'esperto.
1L’articolo 2, lett. h), CCI precisa che per gruppo di imprese si intende: "l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto".
Adempimenti pubblicitari:
Pubblicazione del numero del ruolo generale del procedimento a seguito di ricorso per la conferma o la modifica delle misure protettive del patrimonio
Iscrizione del dissenso dell’esperto
Pubblicazione del contratto ex art. 23, comma 1, lett. a), CCII
Pubblicazione dell’accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), CCII