Accordi di ristrutturazione dei debiti


Le informazioni sulle istanze che devono essere presentate al Registro delle imprese a seguito del deposito in tribunale della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione si configurano come uno strumento negoziale stragiudiziale soggetto ad omologazione, di regolazione della crisi di impresa, che consente all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza1 il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa.

Alla prima fase privatistica (componente negoziale), di stipulazione dell’accordo, segue poi quella giudiziale (componente procedimentale), in cui il tribunale, decise le eventuali opposizioni dei creditori e di ogni altro interessato, procede all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione.
Pur trattandosi di accordi che l’imprenditore può stipulare con i creditori, aventi pertanto natura negoziale come qualsiasi altro tipo di accordo, gli ADR hanno tuttavia una caratteristica in più: sono sottoposti all’omologazione da parte del tribunale in modo da ottenere anche tutta una serie di effetti previsti dalla legge (possono, per esempio, avere effetti anche nei confronti dei creditori rimasti estranei agli accordi stessi).

L’accordo di ristrutturazione è definito come un accordo stipulato dall’imprenditore con un numero di creditori che possono alternativamente rappresentare il 60% dei creditori (accordo standard o ordinario) ovvero il 30% (accordo agevolato) o il 75% di creditori appartenenti alla stessa categoria (accordo esteso).

L’imprenditore che intende chiedere l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, deve depositare l’accordo stipulato con i creditori presso il Tribunale competente.

Nelle società il ricorso agli ADR deve essere deliberato dagli amministratori.  L’articolo 120-bis del Codice della crisi dispone che l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza sia deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano. La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio e deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese. 

La domanda di accesso alla procedura può essere presentata secondo due modalità: 

  1. domanda non corredata dagli ADR, ma con richiesta di un termine entro il quale produrre successivamente gli ADR (domanda c.d. "in bianco" o "con riserva").2
  2. domanda corredata dagli ADR.

Una volta depositato in cancelleria, l’accordo viene anche pubblicato nel Registro delle Imprese e acquista efficacia dal giorno della pubblicazione. Avverso la domanda del debitore, di omologazione degli accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda (ricorso) presentata in tribunale.

In caso di accoglimento della richiesta di omologazione, il Tribunale decide con sentenza e avverso la sentenza con la quale il Tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione (così come avverso la decisione del Tribunale sulla opposizione alla domanda di accordo), entro 30 giorni, può essere proposto reclamo presso la Corte d’Appello.

La sentenza di omologa ha la funzione di riconoscere legittimo l’accordo, dopo averne verificato la conformità alle norme di legge.

In caso di rigetto della richiesta di omologazione il Tribunale, solo su ricorso di uno dei soggetti legittimati, dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale.

L’apertura della liquidazione giudiziale viene disposta anche in caso di revoca dell’omologazione, la quale può effettuarsi su domanda di uno dei soggetti legittimati presso la Corte d’appello.

Con l’accordo di ristrutturazione il patrimonio dell’imprenditore può essere assistito da alcune tutele temporanee, come il blocco delle azioni esecutive e cautelari e le misure protettive. L'art. 54 CCI prevede che le misure cautelari e protettive possano essere richieste al Tribunale sia nel corso del procedimento, sia con la presentazione della domanda di accesso alla procedura.

Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

Le misure protettive non possono essere richieste in caso di accordi agevolati di cui all’articolo 60 CCI.

Quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il Conservatore, nell’eseguire l’iscrizione, ne fa espressa menzione.

Prima della omologazione è possibile modificare il piano o l’accordo di ristrutturazione dei debiti divenuti inattuabili in uno o più dei suoi elementi caratteristici. In questa circostanza deve essere rinnovata l’attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità economica del piano da parte di un professionista indipendente ed il debitore deve chiedere il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parte degli accordi. 

Sono possibili altresì modifiche sostanziali del piano successive all’omologazione. L’imprenditore che apporti tali modifiche dovrà sempre richiedere il rinnovo dell’attestazione di veridicità da parte del professionista indipendente, ma in tal caso il piano modificato e l’attestazione rinnovata dovranno anche essere pubblicati nel registro delle imprese, e i creditori dovranno essere avvisati della pubblicazione ai fini della opposizione.

Adempimenti pubblicitari:

Decisione degli amministratori di accesso alla procedura

Pubblicazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti

Modifiche sostanziali del piano economico-finanziario


 

    


 


 

 


1Per "crisi" s’intende lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. 

Per "insolvenza" s’intende lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

2 L'art. 44, comma 1, del CCI dispone quanto segue: “Il debitore può presentare la domanda di cui all’articolo 40 con la documentazione prevista dall’articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi”.
 

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Ultima modifica
Giovedì, Dicembre 28, 2023 - 12:56

Aggiornato il: Giovedì, Dicembre 28, 2023 - 12:56

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