Scuola nautica


Attività regolamentata

L’attività di scuola nautica consiste nello svolgimento dell'attività di educazione marinaresca, istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Alla Provincia competente per territorio

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA alla Provincia competente per territorio.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, del D.P.G.R. 10 ottobre 2000, n. 8/R

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi alla Provincia competente per territorio.  

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti morali i soggetti di cui all’articolo 3, del D.P.G.R. 10 ottobre 2000, n. 8/R

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi alla Provincia competente per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Provincia competente per territorio

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La descrizione dell'attività denunciata al Registro imprese/REA deve essere completa, sintetica, chiara e deve sempre comprendere la tipologia del servizio che effettivamente si esercita: in questo caso “scuola nautica”.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA1 alla Provincia competente per territorio e deve coincidere con la data di effettivo inizio.

N.B.  In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.
 


1La SCIA per la scuola nautica deve essere presentata direttamente alla Provincia pertanto non può mai essere presentata contestualmente alla Comunicazione Unica tramite SUAP.

 

Cosa serve ai fini della presentazione domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della SCIA1 presentata alla Provincia competente per territorio e copia della ricevuta di avvenuta presentazione (ricevimento) della stessa (ricevuta di avvenuta consegna PEC oppure avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo).
 


1La SCIA per la scuola nautica deve essere presentata direttamente alla Provincia pertanto non può mai essere presentata contestualmente alla Comunicazione Unica tramite SUAP.

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica /la descrizione dell'attività non è corretta

Manca la SCIA

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso la Provincia competente per territorio, tutti i dati necessari a confermare o meno l’iscrizione dell’attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio

-  hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Se invece,

- hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Cosa serve ai fini della domanda/denuncia al Registro imprese/REA di - trasferimento sede- sospensione- ripresa- cessazione dell'attività - subingresso

Trasferimento sede dell’attività:

Al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della Comunicazione presentata alla Provincia competente per territorio e copia della ricevuta di avvenuta presentazione (ricevimento) della stessa (ricevuta di avvenuta consegna PEC oppure avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo).

Sospensione dell’attività:

Al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice dell’autorizzazione alla sospensione dell’attività rilasciata dalla Provincia competente per territorio1.

Ripresa dell’attività:

Soltanto in caso di ripresa dell’attività oltre due anni (dall’inizio della sospensione), potendo continuare l’esercizio della stessa, non essendo disposta la revoca dell’autorizzazione, il titolare o l’amministratore dell’impresa deve dichiarare nelle Note del modello I2, S5 o UL, che: “Non è stata disposta nessuna revoca d’ufficio da parte della Provincia competente per territorio”1.

Cessazione dell’attività:

Nessuna documentazione.

Subingresso

Al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della SCIA2presentata alla Provincia competente per territorio da parte del soggetto che subentra e copia della ricevuta di avvenuta presentazione (ricevimento) della stessa (ricevuta di avvenuta consegna PEC oppure avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo).
 


1Si veda l’articolo 3, comma 5, del D.P.G.R. 10 ottobre 2000, n. 8/R: “Eventuali sospensioni dell’attività possono essere autorizzate dall’Amministrazione regionale per documentata necessità per un periodo non superiore ai 365 giorni, rinnovabile per ulteriori 365 giorni; qualora al termine di detto periodo l’attività non venga ripresa regolarmente, l’autorizzazione verrà revocata d’ufficio”.

2La SCIA per la scuola nautica deve essere presentata direttamente alla Provincia pertanto non può mai essere presentata Contestualmente alla Comunicazione Unica tramite SUAP.

 

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), per ciascuna di esse, copia semplice della  SCIA (non contestuale alla Comunicazione unica)  presentata alla Provincia competente per territorio e copia della ricevuta di avvenuta presentazione (ricevimento) della stessa (ricevuta di avvenuta consegna PEC oppure avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo).

Incompatibilità

L’attività di scuola nautica è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.
 


1Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

 

Informazioni

Tipologie di scuole nautiche

Le scuole nautiche possono essere di due tipi:

  • scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa;
  • scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nauticasenza alcun limite dalla costa.

Le patenti nautiche sono di tre categorie:

  • Categoria A: per il comando e la condotta dei natanti e imbarcazioni da diporto;
  • Categoria B: per il comando delle navi da diporto
  • Categoria C: riservata ai disabili.

Organico delle scuole nautiche

La scuola nautica deve avere la disponibilità di uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori ovvero uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni1.

Gli insegnanti devono essere in possesso di un titolo professionale di cui all’art. 13, del D.P.G.R. 10 ottobre 2000, n. 8/R.

L'istruttore della scuola nautica, ai sensi dell'art. 31 del D.M. n. 146/2008, deve essere in possesso della seguente abilitazione: patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.

Inoltre per svolgere l'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione occorre essere un esperto velista riconosciuto idoneo dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.

Attività successive al conseguimento della patente nautica, quali ad es. convalida/cambio residenza, rinnovo o duplicato di patente nautica

L’attività delle scuole nautiche è limitata all’insegnamento e alla presentazione delle domande per gli esami, escludendo quindi le attività successive al conseguimento della patente, quali ad esempio  convalida/cambio residenza, rinnovo o duplicato di patente nautica, in quanto tali attività sono riservate alle imprese autorizzate ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264 che disciplina l’attività di servizi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto2.

Aggiunta di attività di servizi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto all’esercizio di attività di scuola nautica già preesistente e già denunciata alla Camera di commercio

Nel caso di aggiunta di attività di servizi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto all’attività di scuola nautica già denunciata al Registro delle imprese/REA, occorre allegare, allo scopo di accelerare il procedimento, copia semplice dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio (si veda a riguardo la scheda attività Servizi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).


 


1Si veda articolo 14, del D.P.G.R. 10 ottobre 2000, n. 8/R.

2Si veda a riguardo il Parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 18 ottobre 2013,  prot. n.  17813.

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

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