Solarium


Attività regolamentata

 L’attività di servizi di messa a disposizione di apparecchi per trattamenti abbronzanti a raggi ultravioletti (solarium) consiste nel mettere a disposizione gli stessi in esercizi aperti al pubblico.
 L’attività di servizi di messa a disposizione di apparecchi per trattamenti abbronzanti a raggi ultravioletti rientra nell’attività di estetista disciplinata dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 541
 


1 Si veda Sentenza della Cass., III Sez. Civ. n. 4012 del 04/04/2000 secondo cui “l’assenza di un contatto diretto tra cliente ed estetista è irrilevante, in quanto rientra sempre nell’attività di estetista anche la semplice messa a disposizione degli apparecchi per trattamenti abbronzanti a raggi ultravioletti, in la quanto la “professionalità dell’intervento dell’estetista si manifesta proprio nel momento della messa a disposizione delle attrezzature indicate e non certo in quello del meccanico funzionamento delle apparecchiature”. 

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede il locale di esercizio dell’attività di solarium)

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio dell’attività di solarium, contestualmente alla Comunicazione Unica oppure direttamente al SUAP competente.

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica: la SCIA è allegata alla Comunicazione unica presentata telematicamente al Registro delle imprese, nella quale è contenuta anche la domanda/denuncia Registro imprese/REA di avvio dell’attività inviata allo stesso registro, che la trasmette immediatamente al SUAP competente il quale, a sua volta, la trasmette al Comune dove ha sede il locale di esercizio di solarium.
     
  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica: la SCIA è presentata, secondo le modalità prestabilite, direttamente al SUAP competente che la trasmette al  Comune dove ha sede il locale di esercizio di solarium e solo successivamente, è presentata domanda/denuncia di avvio dell’attività al Registro delle imprese/REA.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti professionali (qualificazione  professionale) di cui all’articolo 3, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e di cui all’articolo 3, della Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi al SUAP Comune competente per territorio.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti professionali i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti morali rivolgersi al SUAP del Comune competente per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Per ogni sede o unità locale in cui esercita l’attività, l’impresa nomina almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti prescritti dalle norme (qualificazione professionale).

La carica di responsabile tecnico per l’attività di solarium è soggetta per legge a pubblicità nel Registro imprese1.
 


1 Dal 14 settembre 2012, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 06/08/2012 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, è obbligatoria l’iscrizione della carica di responsabile tecnico di estetista in possesso della qualifica professionale tra i dati certificabili dal registro delle imprese e dal REA – Repertorio delle notizie economiche ed amministrative.

 

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Il Comune dove ha sede il locale di esercizio di solarium.
 

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare originale informatico della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di solarium, sottoscritta secondo le regole date dal Comune;
     
  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di comprovare il legittimo avvio dell’attività, allegare copia semplice della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di solarium e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede il locale di esercizio di estetica ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

Cosa succede quando alla domanda/denuncia ri/rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la SCIA

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, ma indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari a confermare o meno l'iscrizione dell'attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica1 e alla data di presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di solarium2, inoltre, la stessa   deve coincidere con la data di effettivo inizio.
     
  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di solarium e deve coincidere con la data di effettivo inizio.
    In tale caso è possibile denunciare l’inizio attività al Registro  imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é  soggetta a sanzione amministrativa.

 


1La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).
2Laddove, la comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l’articolo 5, comma 3 del DM 10/11/2011 “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto, la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”.

 

Data nomina persona che riveste la carica/qualifica tecnica, da dichiarare nella modulistica RI/REA (Int/P)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    la data di nomina della persona che riveste la qualifica professionale da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica1 e alla data di presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di solarium2, inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.
     
  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    la data di nomina della persona che riveste la qualifica professionale da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di solarium e deve coincidere con la data di effettivo inizio.
     

1La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).
2Laddove, la comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l’articolo 5, comma 3 del DM 10/11/2011 “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto, la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede:

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare originale informatico della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di solarium, sottoscritta secondo le regole date dal Comune.
     
  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di comprovare il legittimo avvio dell’attività, allegare copia semplice della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di solarium e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede il locale di esercizio di solarium ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).
     

Sospensione attività
Nessuna documentazione/SCIA.

Ripresa attività (a seguito di sospensione)
Nessuna documentazione/SCIA se l’attività esercitata presso la sede/unità locale e/o le persone che la esercitano e vi sono preposte (responsabile tecnico) non sono variate. Diversamente occorre presentare una nuova SCIA e seguirne le regole.
Cessazione attività
Nessuna documentazione/SCIA.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia RI/REA (I1, I2, S5, UL), una SCIA (contestuale o non contestuale) per ciascuna di esse.

Per ogni sede dell’impresa deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti prescritti dalle norme (abilitazione professionale). Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante l’esercizio dell’attività.

Incompatibilità

L’attività di estetica/solarium è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione.

Informazioni

Legittimo avvio dell’attività
L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando, al SUAP competente, la SCIA con la quale dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione della SCIA al SUAP stesso. L’attività quindi può essere avviata il giorno stesso della presentazione (ricevimento) della SCIA (sempre in caso di SCIA contestuale alla Comunicazione unica), dal giorno della presentazione (ricevimento) o in un giorno successivo (in caso di presentazione della SCIA non contestuale alla Comunicazione), mai prima della sua presentazione al SUAP. Di conseguenza, l’impresa non può mai dichiarare nella modulistica Registro imprese/REA una data di inizio attività precedente a quella dell’invio della SCIA.


Accertamento dei requisiti e presupposti di legge da parte dell’Amministrazione competente
Il Comune ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della SCIA per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Trascorso il termine di 60 giorni, previsto per l’accertamento dei presupposti e requisiti di legge, il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti – salvo l’esercizio di autotutela – solo in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.


Responsabile tecnico e iscrizione della carica nel REA (Repertorio economico-amministrativo)
Dal 14 settembre 2012, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 06/08/2012, è obbligatoria l’ iscrizione della carica di responsabile tecnico di estetista in possesso della qualifica professionale tra i dati certificabili dal registro delle imprese e dal REA – Repertorio delle notizie economiche ed amministrative.

Per ogni sede dell’impresa deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività.


Luoghi di esercizio dell’attività
L’attività può essere svolta:

  • presso un locale commerciale adibito esclusivamente all’attività di solarium
    oppure
     
  • presso dei locali all’interno di club privati, palestre e similari.

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

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