Scuola di sci


Attività regolamentata

L’attività di scuola di sci consiste nell’insegnare, nell’ambito di un’unità organizzativa cui fanno capo più maestri di sci, in modo coordinato, individualmente o associativamente, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche di scivolamento sulla neve esercitate sulle piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni che non portino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Alla Comunità montana competente per territorio.

Come si avvia l'attività

A seguito dell’ iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di sci1.
 


1Ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della Legge Regionale 23 novembre 1992, n. 50: “Le scuole di sci sono riconosciute dalla comunità montana competente per territorio, sentito il parere del comune e sono iscritte in apposito elenco”. L’elenco regionale delle scuole di sci è consultabile al seguente indirizzo http://www.maestridiscipiemonte.it/maestri.asp.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 14 della  Legge Regionale 23 novembre 1992, n. 50.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi Alla Comunità montana competente per territorio.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti i soggetti di cui all’articolo 14 della Legge Regionale 23 novembre 1992, n. 50.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti rivolgersi alla Comunità montana competente per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

La carica di direttore1 per l’attività di scuola sci NON è soggetta per legge a pubblicità nel Registro delle imprese.
 


1La figura del direttore di scuola di sci è disciplinata dall’articolo 14, comma 1, lettera g), della Legge Regionale 293 novembre 1992 n. 50.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Comunità montana competente per territorio.

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (l1, l2, S5, UL)

La descrizione dell’attività denunciata al Registro Imprese/REA deve essere completa, sintetica, chiara e deve sempre comprendere la tipologia del servizio che effettivamente si esercita: in questo caso “Scuola di sci”.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro Imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di sci e la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.

In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro Imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di sci oppure dichiarare gli estremi1 della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL.
 


1Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro Imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto,  e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.

Cosa succede quando alla domanda/denuncia ri/rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di sci  e non sono stati indicati nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o UL gli estremi della stessa.

L’ufficio del Registro delle imprese procede SUBITO ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) tramite consultazione diretta del sito http://www.maestridiscipiemonte.it/scuole.asp al fine di verificare l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di sci.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere l’attività denunciata.

Se invece, hanno esito negativo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede a notificare via PEC un preavviso di rigetto con il quale preannuncia al destinatario dello stesso che, per le motivazioni indicate sommariamente nel preavviso, la domanda/denuncia sarà rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore, una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso stesso. Entro questo termine, il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto può far pervenire all’Ufficio del Registro delle imprese eventuali osservazioni che l’Ufficio valuterà prima di provvedere al rifiuto della domanda/denuncia. Le osservazioni devono essere presentate allegando il file che le contiene alla domanda/denuncia sospesa.


Manca la copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizionenell’elenco regionale delle scuole di sci, ma sono stati indicati nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o UL gli estremi della stessa.

L’ufficio del Registro delle imprese procede SUBITO ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) tramite consultazione diretta del sito http://www.maestridiscipiemonte.it/scuole.asp al fine di acquisire l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di sci.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere l’attività denunciata.

Se invece, hanno esito negativo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede a notificare via PEC un preavviso di rigetto con il quale preannuncia al destinatario dello stesso che, per le motivazioni indicate sommariamente nel preavviso, la domanda/denuncia sarà rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore, una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso stesso. Entro questo termine, il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto può far pervenire all’Ufficio del Registro delle imprese eventuali osservazioni che l’Ufficio valuterà prima di provvedere al rifiuto della domanda/denuncia. Le osservazioni devono essere presentate allegando il file che le contiene alla domanda/denuncia sospesa.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività:

Si distinguono i seguenti casi:

  • trasferimento nell’ambito della stessa Provincia di Torino (es. l’impresa è iscritta con l’attività di scuola di sci alla Camera di commercio di Torino e presenta domanda di trasferimento di sede presso un nuovo indirizzo nell’ambito della stessa Provincia di Torino) : nessuna documentazione.
    Non deve essere dimostrata nuovamente l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di sci in quanto già verificata all’atto dell’avvio dell’attività presso la vecchia sede;
     
  • trasferimento da altra Provincia in Provincia di Torino (es. l’impresa è iscritta con l’attività di scuola di sci alla Camera di commercio di Asti e presenta domanda di trasferimento presso la Camera di commercio di Torino): nessuna documentazione. Non deve essere dimostrata nuovamente l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di sci in quanto già verificato dalla Camera di commercio di provenienza;
     
  • trasferimento da fuori Regione in Regione Piemonte (es. l’impresa è iscritta con l’attività di scuola di sci alla Camera di commercio di Milano e presenta domanda di trasferimento presso la Camera di commercio di Torino):  al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di sci oppure dichiarare gli estremi1 della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL. 
     

Sospensione attività
Nessuna documentazione.

Ripresa attività (a seguito di sospensione)
Nssuna documentazione.

Cessazione attività
Nessuna documentazione.
 


1Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto,  e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

Si distinguono i seguenti casi:

  • Impresa che esercita l’attività presso più sedi o unità locali nella stessa Provincia:
    la documentazione comprovante l’iscrizionenell’elenco regionale delle scuole di sci è richiesta soltanto con il primo avviodell’attività svolta presso la sede legale/principale o presso un’unità locale.
     
  • Impresa che esercita l’attività presso più sedi o unità locali ubicate in Province diverse:
    la documentazione comprovante l’iscrizionenell’elenco regionale delle scuole di sci è richiesta soltanto per la sede legale/principale o presso un’unità locale ubicata in provincia di Torino.

Incompatibilità

L’attività di scuola di sci è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.


1Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

Informazioni

Requisiti delle scuole di sci

Le scuole di sci devono possedere i seguenti requisiti1:

  • disporre di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale ubicata in località sciistica;
  • perseguire lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle vari discipline;
  • avere un regolamento che disciplini le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all’organizzazione delle scuole stesse;
  • funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività;
  • avere un direttore  responsabile dell’attività del corpo insegnante sotto l’aspetto tecnico didattico;
  • assumere l’impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso; a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani; a collaborare con gli Enti ed incrementare l’afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione. 


Riconoscimento della comunità montana e iscrizione nell’elenco

L’esercizio dell’attività di scuola di sci è riservata a coloro che risultano iscritte in apposito elenco regionale. L’iscrizione nell’elenco avviene in seguito al riconoscimento da parte della comunità montana competente per territorio, sentito il parere del comune.


Denominazione di “Scuola di sci”

La denominazione di “Scuola di sci” può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti2.


1Si veda articolo 14 della Legge Regionale 23 novembre 1992, n. 50.
2Si veda articolo 14, comma 6, della Legge Regionale 23 novembre 1992, n. 50.

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

A chi rivolgersi