Somministrazione di alimenti e bevande


Attività regolamentata

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande consiste nella vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

1. Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande).

2. All’ASL competente per territorio.

Come si avvia l'attività

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la cui apertura è soggetta a programmazione comunale1

A seguito del conseguimento di un’autorizzazione e alla presentazione della SCIA sanitaria al SUAP del Comune2 dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

La SCIA sanitaria può essere presentata contestualmente alla Comunicazione Unica, oppure direttamente al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

N.B. Solo la SCIA sanitaria può essere presentata contestualmente alla Comunicazione Unica3.
Si distinguono i seguenti casi:

  • SCIA sanitaria contestuale alla Comunicazione unica:
    la SCIA sanitaria, insieme alla copia semplice dell’autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio  è allegata alla Comunicazione unica presentata telematicamente al Registro delle imprese, nella quale è contenuta anche la domanda/denuncia Registro imprese/REA di avvio dell’attività inviata allo stesso registro. Il Registro imprese trasmette immediatamente la SCIA sanitaria al SUAP competente che a sua volta la trasmette all’ASL competente per territorio.
     
  • SCIA sanitaria non contestuale alla Comunicazione unica:
    la SCIA sanitaria é presentata, secondo le modalità prestabilite, direttamente al SUAP competente che la trasmette rispettivamente all’ASL competente per territorio e solo successivamente, è presentata domanda/denuncia di avvio dell’attività al Registro delle imprese/REA, allegando alla stessa anche copia semplice dell’autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

 

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la cui apertura non è soggetta a programmazione comunale4

Presentando la SCIA amministrativa e la SCIA sanitaria al SUAP del Comune5 dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, entrambe presentate contestualmente alla Comunicazione Unica oppure direttamente al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Si distinguono i seguenti casi:

  • SCIA contestuali alla Comunicazione unica:
    le due SCIA sono allegate alla Comunicazione unica presentata telematicamente al Registro delle imprese, nella quale è contenuta anche la domanda/denuncia Registro imprese/REA di avvio dell’attività inviata allo stesso registro, che le trasmette immediatamente al SUAP competente il quale, a sua volta, le trasmette rispettivamente al Comune dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e all’ASL competente per territorio.
     
  • SCIA non contestuali alla Comunicazione unica:
    le due SCIA sono presentate, secondo le modalità prestabilite, direttamente al SUAP competente che le trasmette rispettivamente al Comune dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e all’ASL competente per territorio e, solo successivamente, è presentata domanda/denuncia di avvio dell’attività al Registro delle imprese/REA.
 

1I Comuni individuano nell’ambito del proprio territorio delle aree nelle quali, per motivi imperativi di interesse generale quali, ad esempio,  ragioni di salute pubblica, di sicurezza, di tutela ambientale, conservazione del patrimonio nazionale, storico e artistico, l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposta ad  autorizzazione rilasciata nel rispetto dei criteri di insediamento, approvati ai sensi dell’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 sulla base degli indirizzi di programmazione regionale di cui alla DGR 8 febbraio 2010,  n. 85-13268. Sul regime giuridico dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e con riferimento alle nuove disposizioni normative introdotte dal D.lgs n. 59/2012 si vedano i chiarimenti della Regione Piemonte con Nota della Direzione Attività Produttive Regione Piemonte del 17 ottobre 2012 n. 15125/DB1607.

2Il SUAP provvederà a trasmettere la SCIA  sanitaria all’ASL competente per territorio.

3In quanto trattasi di procedimento automatizzato di cui agli artt. 5 e 6 del DPR 160/2010. A differenza, della domanda di rilascio dell’ autorizzazione che, invece, rientra nei procedimenti ordinari di cui agli artt. 7 e 8 del DPR 160/2010. I procedimenti automatizzati riguardano quei casi in cui l'avvio di un'attività di produzione di beni, o di prestazione di servizi, sia soggetto a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, per cui l'impresa può iniziare l'attività in questione dalla data di presentazione della segnalazione alla pubblica amministrazione., mentre i  procedimenti ordinari riguardano quei casi in cui l'impresa deve presentare preventivamente un'istanza alla pubblica amministrazione e potrà iniziare l'attività di produzione di beni, o di prestazione di servizi, solo a seguito del rilascio di un'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione.

4Le attività di somministrazione di alimenti e bevande elencate all’ articolo 8, comma 6, della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 non sono soggette a criteri di insediamento di cui all’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 della stessa legge,  pertanto la loro apertura è soggetta all’istituto della SCIA  e non all’istituto dell’autorizzazione. Si veda l’elenco dettagliato di tali esercizi nelle INFORMAZIONI.

5Il SUAP provvederà a trasmettere la SCIA  sanitaria all’ASL competente per territorio.

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 71, del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti morali e professionali rivolgersi al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

I soggetti che devono possedere i requisiti morali e professionali sono quelli di cui all’articolo 71, del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti morali e professionali rivolgersi al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

  1. Comune competente per territorio (dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande).
     
  2. ASL competente per territorio.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/REA (I1,I2,S5,UL)

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la cui apertura è soggetta a programmazione comunale1

  • Autorizzazione
    al fine  di accelerare l’iter del procedimento,allegare copia semplice dell’Autorizzazione rilasciata dal Comune dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.  
      
  • SCIA sanitaria
    contestuale
    alla Comunicazione unica
    al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare originale informatico della SCIA sanitaria presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, sottoscritta secondo le regole date dall’ASL competente;
    non contestualealla Comunicazione unica
    al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della SCIA sanitaria presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

 

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la cui apertura non è soggetta a programmazione comunale2
 

  • SCIA amministrativae SCIA sanitaria
    contestuali
    alla Comunicazione unica
    al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività,allegare originale informatico della SCIA amministrativa e originale informatico della SCIA sanitaria presentate al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di  somministrazione di alimenti e bevande, sottoscritte secondo le regole date dal Comune;
    non contestuali alla Comunicazione unica
    al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della SCIA amministrativa e copia semplice della SCIA sanitaria presentate al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e copia della ricevuta di avvenuta presentazione delle stesse al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede il locale di esercizio di  somministrazione di alimenti e bevande ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).


 

 


1I Comuni individuano nell’ambito del proprio territorio delle aree nelle quali, per motivi imperativi di interesse generale quali ad esempio  ragioni di salute pubblica, di sicurezza, di tutela ambientale, conservazione del patrimonio nazionale e storico e artistico, particolari,  l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposta ad  autorizzazione rilasciata nel rispetto dei criteri di insediamento, approvati ai sensi dell’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 sulla base degli indirizzi di programmazione regionale di cui alla DGR 8 febbraio 2010,  n. 85-13268. Sul regime giuridico dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e con riferimento alle nuove disposizioni normative introdotte dal D.lgs n. 59/2012 si vedano i chiarimenti della Regione Piemonte con Nota della Direzione Attività Produttive Regione Piemonte del 17 ottobre 2012 n. 15125/DB1607.

2Le attività di somministrazione di alimenti e bevande elencate all’ articolo 8, comma 6, della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 non sono soggette a criteri di insediamento di cui all’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 della stessa legge,  pertanto la loro apertura è soggetta all’istituto della SCIA  e non all’istituto dell’autorizzazione. Si veda l’elenco dettagliato di tali esercizi nelle INFORMAZIONI.

 

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

 Manca solo l’Autorizzazione/SCIA amministrativa

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice dell’Autorizzazione/SCIA amministrativa. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

 

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

 

 Manca solo la SCIA sanitaria

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è sospesa affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA sanitaria. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso l’ASL competente per il procedimento di registrazione sanitaria, tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

 

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio, hanno esito positivo, l’ufficio del Registro imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

 

Manca sia l’Autorizzazione/SCIA amministrativa sia la SCIA sanitaria

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è sospesa affinché possa essere allegata copia semplice sia dell’Autorizzazione/ SCIA amministrativa, sia della SCIA sanitaria. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia RI/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Infatti, in tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, L’Ufficio procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune e l’ASL competenti per il procedimento di avvio dell’attività denunciata e di registrazione sanitaria, tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

 

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio, hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi, con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Manca nella descrizione dell’attività la tipologia di esercizio: bar, ristorante, enoteca, ecc.
La descrizione dell’attività per essere completa deve sempre comprendere la tipologia dell’esercizio che si esercita: ad esempio se un soggetto esercita l’attività di bar, non dovrà denunciare genericamente “somministrazione di alimenti e bevande”, ma “bar” oppure “ristorante” oppure “enoteca”, ecc.1

In caso contrario, la domanda/denuncia Registro imprese/REA è sospesa affinché possa essere precisata.
Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, l’ufficio PROVVEDERA’ A PUBBLICIZZARE quanto contenuto nella domanda/denuncia e sarà onere dell’impresa presentare successivamente la necessaria domanda/denuncia a rettifica o integrazione.

 

1Secondo la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del18 gennaio 2012, n. 3649/C, punto 11 “La descrizione dell’attività, per essere completa, deve comprendere il tipo di attività.….omissis.  In caso di somministrazione di alimenti e/o bevande si deve indicare la tipologia di esercizio: bar, ristorante, enoteca, ecc. ”.

 

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al registro imprese/REA (I1,I2,S5,UL)

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la cui apertura è soggetta a programmazione comunale1

La data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/Rea deve essere uguale o successiva alla data di rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e non deve essere precedente alla data di presentazione della SCIA sanitaria al SUAP del Comune dove ha sede  il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (data della ricevuta della Comunicazione unica nel caso di SCIA sanitaria contestuale oppure data di avvenuta presentazione - ricevimento - nel caso di SCIA non contestuale). La data di inizio attività deve comunque coincidere con la data di effettivo inizio.

In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/Rea entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é  soggetta a sanzione amministrativa.

 

N.B. Qualora venga denunciata al Registro imprese/REA una data di inizio di attività oltre i dodici mesi dalla data del rilascio dell’autorizzazione, è necessario che il titolare o l’amministrazione dell’impresa dichiari nelle Note del modello I2, S5 o UL, che “Non è stata disposta la revoca dell’autorizzazione da parte del Sindaco2”.

 

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la cui apertura non è soggetta a programmazione comunale3

  • SCIA amministrativae SCIA sanitariacontestuali alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica4 e alla data di presentazione di entrambe le SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande5, inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.
     
  • SCIA amministrativae SCIA sanitarianoncontestuali alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data ultima di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA amministrativa e della SCIA sanitaria al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e deve coincidere con la data di effettivo inizio.
    In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

 

N.B. Qualora venga denunciata al Registro imprese/REA una data di inizio di attività oltre i dodici mesi dalla data della presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di  somministrazione di alimenti e bevande, è necessario che il titolare o l’amministrazione dell’impresa dichiari nelle Note del modello I2, S5 o UL, che: “Non è stato disposto nessun provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività da parte del Sindaco6”.

 

1I Comuni individuano nell’ambito del proprio territorio delle aree nelle quali, per motivi imperativi di interesse generale quali ad esempio  ragioni di salute pubblica, di sicurezza, di tutela ambientale, conservazione del patrimonio nazionale e storico e artistico, particolari,  l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposta ad  autorizzazione rilasciata nel rispetto dei criteri di insediamento, approvati ai sensi dell’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 sulla base degli indirizzi di programmazione regionale di cui alla DGR 8 febbraio 2010,  n. 85-13268. Sul regime giuridico dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e con riferimento alle nuove disposizioni normative introdotte dal D.lgs n. 59/2012 si vedano i chiarimenti della Regione Piemonte con Nota della Direzione Attività Produttive Regione Piemonte del 17 ottobre 2012 n. 15125/DB1607.

2Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lett. a) della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38: “L’autorizzazione è revocata quando: a) il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessita e su motivata istanza, non attiva l’esercizio entro dodici mesi dalla data del suo rilascio. Il termine di dodici mesi è sospeso in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato”.

3Le attività di somministrazione di alimenti e bevande elencate all’ articolo 8, comma 6, della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 non sono soggette a criteri di insediamento di cui all’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 della stessa legge,  pertanto la loro apertura è soggetta all’istituto della SCIA  e non all’istituto dell’autorizzazione. Si veda l’elenco dettagliato di tali esercizi nelle INFORMAZIONI.

4La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).

5Laddove, la comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l’articolo 5 comma 3 del D.M. 10/11/2011 “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto,la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”.

6L’articolo 16, della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38, prevede, nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a SCIA, il divieto di prosecuzione dell’attività se  il titolare dell’esercizio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva l’esercizio entro dodici mesi dalla data di presentazione della SCIA.

 

 

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al Registro imprese/REA di - trasferimento sede - sospensione - ripresa - cessazione dell'attività

Trasferimento sede dell’attività in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la cui apertura è soggetta a programmazione comunale1  
 

  • Autorizzazione
    al fine  di accelerare l’iter del procedimento,
    allegare copia semplice dell’Autorizzazione rilasciata dal Comune dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
     
  • SCIA sanitaria
    contestuale alla Comunicazione unica
    al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare, originale informatico della SCIA sanitaria presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, sottoscritta secondo le regole date dall’ASL competente;
    non contestuale alla Comunicazione unica
    al fine  di accelerare l’iter del procedimento allegare, copia semplice della SCIA sanitaria presentata al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede il locale di esercizio di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

Trasferimento sede dell’attività in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la cui apertura non è soggetta a programmazione comunale2

  • SCIA amministrativae SCIA sanitaria
    contestuali alla Comunicazione unica
    al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare originale informatico della SCIA amministrativa e originale informatico della SCIA sanitaria presentate al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di  somministrazione di alimenti e bevande, sottoscritte secondo le regole date dal Comune;
    noncontestuali alla Comunicazione unica
    al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della SCIA amministrativa e copia semplice della SCIA sanitaria presentate al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e copia della ricevuta di avvenuta presentazione delle stesse al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

Sospensione attività
Nessuna documentazione/SCIA

Ripresa attività (a seguito di sospensione in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la cui apertura è soggetta a programmazione comunale)
Soltanto in caso di ripresa dell’attività oltre 1 anno (dall’inizio della sospensione), il titolare o l’amministratore dell’impresa deve dichiarare nelle Note del modello I2, S5 o UL, che “Non è stata disposta la revoca dell’autorizzazione da parte del Sindaco3”.

Ripresa attività (a seguito di sospensione in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la cui apertura non è soggetta a programmazione comunale)
Soltanto in caso di ripresa dell’attività oltre 1 anno (dall’inizio della sospensione), il titolare o l’amministratore dell’impresa deve dichiarare nelle Note del modello I2, S5 o UL, che “Non è stato disposto nessun provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività da parte del Sindaco4”.

Cessazione attività
Nessuna documentazione/SCIA.

 

1I Comuni individuano nell’ambito del proprio territorio delle aree nelle quali, per motivi imperativi di interesse generale quali ad esempio  ragioni di salute pubblica, di sicurezza, di tutela ambientale, conservazione del patrimonio nazionale e storico e artistico, particolari,  l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposta ad  autorizzazione rilasciata nel rispetto dei criteri di insediamento, approvati ai sensi dell’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 sulla base degli indirizzi di programmazione regionale di cui alla DGR 8 febbraio 2010,  n. 85-13268. Sul regime giuridico dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e con riferimento alle nuove disposizioni normative introdotte dal D.lgs n. 59/2012 si vedano i chiarimenti della Regione Piemonte con Nota della Direzione Attività Produttive Regione Piemonte del 17 ottobre 2012 n. 15125/DB1607.

2Le attività di somministrazione di alimenti e bevande elencate all’ articolo 8, comma 6, della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 non sono soggette a criteri di insediamento di cui all’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 della stessa legge,  pertanto la loro apertura è soggetta all’istituto della SCIA  e non all’istituto dell’autorizzazione. Si veda l’elenco dettagliato di tali esercizi nelle INFORMAZIONI.

3Ai sensi dell’articolo 16,  comma 1, lett. b) della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38: “L’autorizzazione è revocata quando: b) il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessita e su motivata istanza, sospende l’attività per un periodo superiore a dodici mesi”.

4L’articolo 16, della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38, prevede, nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a SCIA, il divieto di prosecuzione dell’attività se  il titolare dell’esercizio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, sospende l’attività per un periodo di tempo superiore a dodici mesi”;

 

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), un’Autorizzazione/SCIA amministrativa, a seconda del caso, e una SCIA sanitaria (contestuale o non contestuale) per ciascuna di esse.

Incompatibilità

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.

 

1Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

 

Avvertenze

Attivazione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande la cui apertura è soggetta a "programmazione comunale":

Qualora venga denunciata al Registro imprese/REA una data di inizio di attività oltre i dodici mesi dalla data del rilascio dell’autorizzazione, è necessario che il titolare o l’amministrazione dell’impresa dichiari nelle Note del modello I2, S5 o UL, che “Non è stata disposta nessuna revoca dell’autorizzazione da parte del Sindaco1”.

 

Attivazione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande la cui apertura non è soggetta a "programmazione comunale":

Qualora venga denunciata al Registro imprese/REA una data di inizio di attività oltre i dodici mesi dalla data della presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di  somministrazione di alimenti e bevande, è necessario che il titolare o l’amministrazione dell’impresa dichiari nelle Note del modello I2, S5 o UL, che: “Non è stato disposto nessun provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività da parte del Sindaco2”.

 

1Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lett. a) della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38: “L’autorizzazione è revocata quando: a) il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessita e su motivata istanza, non attiva l’esercizio entro dodici mesi dalla data del suo rilascio. Il termine di dodici mesi è sospeso in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato”.

2L’articolo 16, della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38, prevede, nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a SCIA, il divieto di prosecuzione dell’attività se  il titolare dell’esercizio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva l’esercizio entro dodici mesi dalla data di presentazione della SCIA.

 

Informazioni

Definizione di somministrazione di alimenti e bevande

L’articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38, definisce l’attività di somministrazione di alimenti e bevande la “vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati”.
Ciò che caratterizza l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è l’esistenza di un apposito servizio assistito, senza tale servizio non si integra l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ma semplicemente attività di vendita di alimenti e bevande1.

Ambito di applicazione della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande"

La Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 si applica:

  1. agli esercizi aperti al pubblico2, ovvero a tutti quegli esercizi dove chiunque può accedere ma a particolari condizioni imposte da chi esercita un diritto sul luogo medesimo3;
  2. agli esercizi non aperti al pubblico4, ovvero a tutti quegli esercizi riservati ad una cerchia determinata di persone (ad esempio gli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata all’interno delle mense aziendali a favore dei lavoratori dell’azienda);
  3. al domicilio del consumatore5.
     

Le disposizioni della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 non si applicano alle seguenti tipologie di somministrazione in quanto restano regolate dalle rispettive disposizioni speciali:

  • somministrazione effettuata negli agriturismi (si veda legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 - vedi la scheda Agriturismo;
  • somministrazione effettuata, nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati (legge 29 marzo 2001, n. 135);
  • somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere (legge regionale 15 aprile 1985, n. 31);
  • somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica;
  • vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo - vedi la scheda Commercio al dettaglio tramite distributori automatici di generi alimentari.

Tipologia unica degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia: esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
All’interno della tipologia unica individuata dalla Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38, però le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono6, ai fini della valutazione dei requisiti igienico-sanitari, distinte in:

a. esercizi di tipologia 1: somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura e/o fine cottura, toast, piadine e prodotti similari, cioè alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e un eventuale riscaldamento;
b. esercizi di tipologia 2: somministrazione di alimenti di cui alla lettera a) e, in aggiunta, prodotti di gastronomia da intendersi come:

  1. alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento;
  2. piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (es. macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi) previo lavaggio e sanificazione;
  3. preparazione e somministrazione di alimenti quali kebab, hot dog, patatine fritte, crepes e simili preparazioni, in considerazione del fatto che vengono utilizzate attrezzature precipue;

c. esercizi di tipologia 3: somministrazione di alimenti di cui alle lettere a) e b), con attività di preparazione alimenti configurabile come piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda;
d. esercizi di tipologia 4: attività di preparazione alimenti, configurabile come attività di ristorazione tradizionale.

Criteri per l’insediamento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

L’art. 8 della L.R. n.38/2006 stabilisce i criteri per l’insediamento dell’attività per il settore della somministrazione distinguendo, gli esercizi la cui apertura è soggetta a programmazione comunale, da quelli non soggetti a programmazione. Nel primo caso occorre richiedere l’autorizzazione comunale mentre nel secondo caso è sufficiente la presentazione della SCIA. 

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la cui apertura non è soggetta a programmazione comunale7.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la cui apertura non è soggetta a programmazione comunale sono:

a. esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività diintrattenimento e svago, quando quest’ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione.
Presupposto fondamentale per questa tipologia di somministrazione di alimenti e bevande è la prevalenza dell’attività di intrattenimento e svago rispetto all’attività di somministrazione.
L’attività si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata elusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell’attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia.

b. esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata all’interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all’interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
c. esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l’attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l’attività di distribuzione carburanti;

d. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata al domicilio del consumatore (c.d. catering e banqueting);

e. esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata all’interno delle mense aziendali a favore dei lavoratori dell’azienda;

f. esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata all’interno delle scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell’ordine, caserme, strutture d’accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;

g. esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata all’interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse. 

Legittimo avvio dell’attività

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la cui apertura è soggetta a programmazione comunale

L’attività oggetto dell’autorizzazione può essere iniziata dalla data di rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune e non prima della data di presentazione della SCIA sanitaria al SUAP del Comune dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la cui apertura non è soggetta a programmazione comunale

L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando, al SUAP competente, sia la SCIA amministrativa sia la SCIA sanitaria con le quali rispettivamente dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa e di essere in regola anche dal punto di vista sanitario rispetto a quanto richiesto al riguardo ad ogni operatore del settore alimentare. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione di entrambe le SCIA al SUAP stesso: l’attività può essere avviata il giorno stesso della presentazione di entrambe le SCIA (sempre, in caso di SCIA contestuali alla Comunicazione unica), dal giorno della presentazione dell’ultima delle due o in un giorno successivo alla presentazione della medesima (in caso di presentazione delle SCIA non contestuali alla Comunicazione), ma mai prima della loro presentazione al SUAP. Di conseguenza, l’impresa non può mai dichiarare nella modulistica RI/REA una data di inizio attività precedente a quella dell’invio delle SCIA medesime.

Regolamento (CE) n. 852/2004 e registrazione sanitaria delle imprese alimentari

Soggetti obbligati:

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di notificare, ai fini della registrazione, ogni stabilimento (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell’impresa alimentare) alimentare posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (compresa la vendita/somministrazione), per consentire all’autorità competente di conoscere localizzazione e tipologia di attività.

SCIA sanitaria:

La notifica di inizio attività, ai fini della registrazione, ai sensi dell’articolo 6 del  Regolamento (CE)  852/2004 ricade nell’istituto giuridico della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n.241.

Modalità di trasmissione della SCIA sanitaria:

Gli operatori del settore alimentare trasmettono la SCIA sanitaria al SUAP del Comune competente per territorio che, valutata la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati, provvede a trasmetterla per la registrazione:

  1. all’ASL nella quale si trova la sede operativa dello stabilimento per le attività svolte in sede fissa;
  2. all’ASL dove ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) per le attività prive di stabilimento. 
     

Attività accessorie

Installazione e uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi e impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo:

L’autorizzazione/SCIA per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita8, nello stesso locale in cui la clientela consuma gli alimenti e bevande, all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi e impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all’effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, a condizione che:

  • non venga imposto il pagamento di un biglietto d’ingresso, né l’aumento delle consumazioni;
  • l’attività di intrattenimento sia complementare all’attività principale di somministrazione alimenti e bevande.

In mancanza di tali condizioni, occorre il possesso della licenza di cui all’articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza.

Vendita per asporto di generi oggetto di somministrazione

L’autorizzazione/SCIA per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita9 anche la vendita per asporto dei prodotti oggetto dell’attività di somministrazione.

Se l’imprenditore invece intende vendere anche altri prodotti non oggetto dell’attività di somministrazione (ad esempio il caffè in grani, the, tisane, cacao in polvere, ecc.) è necessaria anche la SCIA per il commercio al dettaglio di generi alimentari oppure di generi non alimentari a seconda del caso10.

Descrizione dell’attività

La descrizione dell’attività per essere completa deve sempre comprendere la tipologia dell’esercizio che si esercita: ad esempio se un soggetto esercita l’attività di bar, non dovrà denunciare genericamente “somministrazione di alimenti e bevande”, ma “bar” oppure “ristorante” oppure “enoteca”, ecc.11 . In caso contrario la domanda/denuncia Registro imprese/REA è sospesa affinché possa essere precisata.
Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, l’ufficio PROVVEDERA’ A PUBBLICIZZARE quanto contenuto nella domanda/denuncia e sarà onere dell’impresa presentare successivamente la necessaria domanda/denuncia a rettifica o integrazione.

 

1Si veda l’art. 3, lett. f-bis del D.L. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani) che consente agli esercizi di vicinato, di cui all’articolo 7 del D.Lgs n. 114/98, di mettere a disposizione del consumatore i propri locali e gli arredi dell’esercizio allo scopo di consentire il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia, ma con l’esclusione del servizio assistito.

2Si veda articolo 2, comma 1 della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38.

3Si veda S. Linguanti, Le autorizzazioni di polizia amministrativa, ed. Maggioli, 2006.

4Si veda articolo 2, comma 2, lettera b), della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38.

5Si veda articolo 2, comma 2, lettera a), della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38.

6Si veda Regolamento regionale del 3 marzo 2008 n.2/R.

7Si veda articolo 8, comma 6, della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38.

8Si veda articolo 15 della Legge 29 dicembre 2006, n. 38.

9Si veda articolo 7, comma 3, della Legge 29 dicembre 2006, n. 38.

10Si veda faq della Regione Piemonte

11Secondo la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del18 gennaio 2012, n. 3649/C, punto 11 “La descrizione dell’attività, per essere completa, deve comprendere il tipo di attività.….omissis.  In caso di somministrazione di alimenti e/o bevande si deve indicare la tipologia di esercizio: bar, ristorante, enoteca, ecc. ”.

 

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Ultima modifica
Venerdì, Aprile 13, 2018 - 12:56

Aggiornato il: Venerdì, Aprile 13, 2018 - 12:56

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