Servizi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto


Attività regolamentata

L’attività di servizi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto consiste nello svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza e nello svolgimento di adempimenti ad essi connessi, come specificati nella tabella A1della Legge 8 agosto 1991, n. 264, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.


1L’attività indicata al numero 1) della Tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 ovvero “esami per conducenti di veicoli a motore”, è di esclusiva competenza delle autoscuole. Si veda articolo 2, comma 4, del Regolamento del Consiglio Provinciale di Torino n. 911-149522/1994 esecutiva in data 24 gennaio 1995.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Alla Provincia competente per territorio.

Come si avvia l'attività

A seguito del conseguimento dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività di autoscuola è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e all’articolo 4 del Regolamento del Consiglio Provinciale di Torino n. 911-149522/1994 esecutiva in data 24 gennaio 1995.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esercizio dell’attività  rivolgersi alla Provincia competente per territorio.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività i soggetti di cui all’articolo 3, della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e all’articolo 4 del Regolamento del Consiglio Provinciale di Torino n. 911-149522/1994 esecutiva in data 24 gennaio 1995.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi alla Provincia competente per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Provincia competente per territorio.

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La descrizione dell'attività denunciata al Registro imprese/REA deve essere completa, sintetica, chiara e deve sempre comprendere la tipologia del servizio che effettivamente si esercita: in questo caso “servizi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di rilascio dell’autorizzazione da parte della Provincia  e deve coincidere con la data di effettivo inizio.

N.B.  In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa serve ai fini della presentazione domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica /la descrizione dell'attività non è corretta

Manca l'autorizzazione

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso la Provincia competente per territorio, tutti i dati necessari a confermare o meno l’iscrizione dell’attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Cosa serve ai fini della domanda/denuncia al Registro imprese/REA di - trasferimento sede- sospensione- ripresa- cessazione dell'attività- subingresso

Trasferimento sede dell’attività

Al fine di accelerare l’iter del procedimento allegare, copia semplice della presa d’atto e copia semplice dell’autorizzazione aggiornata con il nuovo indirizzo1 rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

Sospensione dell’attività

Al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice dell’autorizzazione alla sospensione dell’attività rilasciata dalla Provincia competente per territorio2.

Ripresa dell’attività (a seguito di sospensione)

Soltanto in caso di ripresa dell’attività oltre due anni (dall’inizio della sospensione), potendo continuare l’esercizio della stessa, non essendo disposta la revoca dell’autorizzazione, il titolare o l’amministratore dell’impresa deve dichiarare nelle Note del modello I2, S5 o UL, che: “Non è stata disposta nessuna revoca d’ufficio da parte della Provincia competente per territorio”2.

Cessazione dell’attività

Nessuna documentazione.

Subingresso

Al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio in sostituzione di quella del dante causa3.
 


1Ai sensi dell’articolo 14, del Regolamento del Consiglio Provinciale di Torino n. 911-149522/1994 esecutiva in data 24 gennaio 1995: “Il trasferimento di sede, purché avvenga nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all’art. 3 del presente regolamento così come risultante dal relativo allegato, verrà consentito, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali, mediante rilascio di specifico nulla-osta, con presa d’atto e aggiornamento dell’autorizzazione”. 

 2 Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del Regolamento del Consiglio Provinciale di Torino n. 911-149522/1994 esecutiva in data 24 gennaio 1995: “La Provincia può autorizzare la sospensione dell’attività, su istanza, in carta legale e con firma autenticata, del titolare dell’autorizzazione, per motivate e gravi esigenze. La sospensione è accordata per un periodo massimo di mesi dodici, prorogabile per oltre un anno in presenza di giustificati motivi, qualora al termine di detto periodo l’attività non venga ripresa regolarmente, l’autorizzazione verrà revocata d’ufficio

  3 Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento del Consiglio Provinciale di Torino n. 911-149522/1994 esecutiva in data 24 gennaio 1995: “Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l’avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un’autorizzazione in sostituzione di quella del dante causa che, contestualmente alla revoca di quest’ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti”.

 

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), per ciascuna di esse, copia semplice dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

Incompatibilità

L’attività di servizi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.

 


1Ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

 

Informazioni

Attività di disbrigo pratiche automobilistiche non è più soggetta a licenza di cui all’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Con l’entrata in vigore della Legge 8 agosto 1991, n. 264 l’attività di disbrigo pratiche automobilistiche non è più soggetta a licenza di cui all’articolo 115 del testo unico delle legge di pubblica sicurezza ma ad autorizzazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.

Luogo di esercizio dell’attività di servizi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

L’attività di servizi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve essere svolta in locali idonei1 e con le caratteristiche previste dall’articolo 15, comma 2 e 3 del Regolamento del Consiglio Provinciale di Torino n. 911-149522/1994 esecutiva in data 24 gennaio 1995.

Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l’attività di cui all’articolo 2 del presente regolamento possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto2.

Attività di servizi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dagli automobile club (ACI).

L’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club, istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991, è soggetta all’autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e al Regolamento del Consiglio Provinciale di Torino n. 911-149522/1994 esecutiva in data 24 gennaio 1995. 

Nei locali sede degli uffici dell’Automobile Club d’Italia (ACI) e degli automobile club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell’ACI stesso2.

Esclusioni

La Legge 8 agosto 1991, n. 264 non si applica all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all’articolo 57 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle  imprese che esercitano l’attività agromeccanica, di cui all’articolo 5, D.lgs 29 marzo 2004, n. 99, maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sensi di quanto disposto dal comma 13 dell’art. 14 del citato D.lgs n. 99 del 2004, come sostituito dall’art. 4, D.lgs 27 maggio 2005, n. 101.

Forma giuridica

L’attività di servizi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può essere svolta sia sotto forma di ditta individuale, sia sotto forma di società costituite in una delle seguenti forme giuridiche: società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, per azioni ed a responsabilità limitata3.


1Si veda articolo 3, comma 1, lettera g) della Legge 8 agosto 1991, n. 264.
2Si veda articolo 15, comma 1, del Regolamento del Consiglio Provinciale di Torino n. 911-149522/1994 esecutiva in data 24 gennaio 1995.
3Si veda articolo 4, comma 4, del Regolamento del Consiglio Provinciale di Torino n. 911-149522/1994 esecutiva in data 24 gennaio 1995.

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

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