Cancellazione a seguito chiusura fallimento ipotesi 3 e 4 art. 118 L.F. - società fallita a partire dal 16/07/2006


In caso di chiusura del fallimento per le ipotesi 3 e 4 dell'articolo 118 della legge fallimentare, l'istanza di cancellazione deve essere presentata al Registro delle imprese dal curatore.

Riferimenti normativi: art. 118, comma 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Termine: nessuno.

Soggetti obbligati: curatore fallimentare.

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati:

  • procuratore
  • professionista incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica:

  • Modello S3 compilato nel riquadro relativo all’ ISTANZA DI CANCELLAZIONE DAL R.I., codice atto A14, data atto: la data di presentazione della domanda.

Allegati: nessuno.

Importi:

  • € 10,00 per diritti di segreteria
  • imposta di bollo esente.

Avvertenze:

  • Procedure di fallimento pendenti alla data del 16/07/2006: l’articolo 150 D.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 prevede, tra l’altro, che “…le procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, sono definite secondo la legge anteriore”. Ne consegue che la legge fallimentare, così come modificata dallo stesso Decreto Legislativo, trova applicazione solo per le imprese fallite a partire dal 16/07/2006, mentre per quelle fallite prima di quella data si applica la normativa precedente alla riforma.
  • Chiusura del fallimento per ipotesi 3) e 4) dell’art. 118 L.F.: solo in queste ipotesi, la norma prevede che sia il curatore fallimentare a dover richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese. Tale adempimento deve essere eseguito dal curatore senza ulteriori adempimenti e formalità.
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Ultima modifica
Lunedì, Ottobre 15, 2018 - 16:09

Aggiornato il: Lunedì, Ottobre 15, 2018 - 16:09

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