Scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi e contestuale cancellazione


La società si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita. Contestualmente alla domanda di iscrizione dello scioglimento può essere presentata l’istanza di cancellazione della società dal registro delle imprese.

Riferimenti normativi: artt. 2272, 2300 e 2315 c.c.

Termine: nessuno.

Soggetti obbligati: socio amministratore.

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetto obbligati: professionista incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica: codici atto A13 - A14

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE, causa dello scioglimento "mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi"

ISTANZA DI CANCELLAZIONE DAL R.I.

Allegati: nessuno.

Importi:

  • € 90,00 per diritti di segreteria
  • € 59,00 per imposta di bollo.

Avvertenze: il socio amministratore rimasto unico socio può rinunciare al decorso del termine dei sei mesi e anticipare lo scioglimento; in tale caso la causa di scioglimento è “per la volontà di tutti i soci”. Se vengono a mancare tutti i soci accomandatari, l’accomandante, rimasto socio unico, nomina per il periodo di sei mesi un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

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Ultima modifica
Venerdì, Ottobre 1, 2021 - 10:36

Aggiornato il: Venerdì, Ottobre 1, 2021 - 10:36

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