Iscrizione atto costitutivo Sas


La società in accomandita semplice, una volta costituita, per essere considerata società regolare, deve essere iscritta nel Registro delle imprese.

Riferimenti normativi: artt. 2315, 2316, 2295 c.c.

Termine: entro 30 giorni dalla data dell'atto

Sanzioni: ​consulta la pagina Tabella Sanzioni R.I. società di persone (s.n.c. - s.a.s.)

Soggetti obbligati:

  • ogni socio accomandatario
  • notaio, solo nel caso di atto pubblico.

Soggetti legittimati:

  • notaio1
  • socio2

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione


1Nel caso di scrittura privata autenticata, in qualità di notaio autenticante, ai sensi dell'art. 31, comma 2-ter, della legge n. 340/2000.

2Se entro il termine di 30 giorni gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto costitutivo, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

Modulistica

Modello S1che deve risultare compilato con codice atto:

  • A01 per l’iscrizione dell’atto costitutivo
     
  • A03 (eventuale) per l’iscrizione di una sede secondaria
     
  • A99 (eventuale) per la dichiarazione resa dall’amministratore in merito alla sussistenza della soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497-bis c.c. (gruppi societari)

 

Un modello modello intercalare P per ciascun socio accomandatario e accomandante

Un modello modello intercalare P (eventuale) per il preposto della sede secondaria

Modello S5(eventuale) per la contestuale denuncia dell’attività economica dell’impresa

Modello UL(eventuale) per la contestuale apertura di unità locale o per l’istituzione di sede secondaria (operative e non operative1), ubicate nella stessa provincia della sede legale2

Esempio Distinta R.I. risultante dalla compilazione della modulistica.

 

1Se la localizzazione è operativa, deve risultare compilato anche il modello S5.

2Qualora l’eventuale unità locale o la sede secondaria siano ubicate in provincia diversa da quella dove è ubicata la sede legale, l’apertura delle stesse deve essere presentata all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente, che è quello della provincia dove è posta la localizzazione.

Allegati della domanda

  • Copia informatica di originale cartaceo, in formato .pdf/A-1, dell’atto costitutivo (ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.lgs. n. 82/2005) sottoscritta digitalmente dal Notaio
    oppure
  • Copia per immagine di originale cartaceo, in formato .pdf/A-1, dichiarata conforme dal Notaio ai sensi art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005 e sottoscritta digitalmente dallo stesso.

Registrazione dell'atto

Obbligatoria. E’ consentito il deposito dell’atto anteriormente alla registrazione ai sensi dell’art. 66 D.P.R. 131/86, solo nel caso di atto pubblico.

Importi

  • Diritti di segreteria: € 90,00
     
  • Imposta di bollo: € 59,00, se sussistono i presupposti è possibile assolvere l’imposta di bollo tramite il Modello Unico Informatico (M.U.I.).

Avvertenze

Modello S1
Deve risultare compilato nei seguenti riquadri:

/CODICE FISCALE, tranne i casi in cui l’assegnazione è richiesta, all’Agenzia delle Entrate, contestualmente alla domanda di iscrizione al Registro delle Imprese dell’atto costitutivo

/PARTITA IVA, tranne i casi in cui l’assegnazione è richiesta, all’Agenzia delle Entrate, contestualmente alla domanda di iscrizione al Registro delle Imprese dell’atto costitutivo

/DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

/FORMA GIURIDICA: indicare il codice AS

/INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE – va indicato inoltre, obbligatoriamente, nel campo corrispondente l’indirizzo PEC della società

/DURATA

/AMMONTARE DEI CONFERIMENTI

/OGGETTO SOCIALE trascrivere integralmente il testo dell’oggetto sociale come indicato nei patti sociali

/POTERI ORGANI SOCIALI IN CARICA: indicare il codice SOR (socio accomandatario) e trascrivere integralmente i poteri di amministrazione e rappresentanza come indicati nei patti sociali

/LIMITAZIONI RESPONSABILITA’ SOCI (eventuale) qualora siano previste dai patti sociali selezionare “SI” altrimenti non compilare

/RIPARTIZIONE UTILI E PERDITE SOCI (eventuale) qualora sia prevista dai patti sociali selezionare”SI”altrimenti selezionare “NO” ed indicare quanto previsto dal codice civile (artt. 2262 e 2263)

 

Modello intercalare P
Deve risultare compilato nella sezione NUOVA PERSONA,  nei seguenti riquadri:


/DATI ANAGRAFICI (indicare se il socio accomandatario è rappresentante dell’impresa1)
/DOMICILIO DELLA PERSONA
/CARICHE O QUALIFICHE: indicare la qualifica di socio accomandatario (codice SOR) o socio accomandante (codice SOC), aggiungere la qualifica di: socio d’opera (codice SOP) per il socio che conferisce la propria opera; quest’ultima deve essere aggiunta alla qualifica di socio accomandatario o di socio accomandante
/POTERI DI RAPPRESENTANZA indicare eventuali poteri, diversi dall’ordinaria e straordinaria amministrazione,
attribuiti in sede di costituzione, ai soci accomandatari, associati alla carica di socio accomandatario (codice SOR);qualora siano attribuiti, in sede di costituzione, poteri diversi dall’ordinaria e straordinaria amministrazione, ai soci accomandanti, gli stessi dovranno essere riportati in questo riquadro, associati, però, alla carica di procuratore speciale (codice PP)2 
/CONFERIMENTI, PRESTAZIONI, QUOTE con la propria quota di partecipazione.
 

Contitolarità della quota: nel caso in cui la titolarità della quota sia di spettanza di più soci pro indiviso, il riquadro CONFERIMENTI, PRESTAZIONI, QUOTE del modello intercalare P di ogni socio, deve risultare compilato con la frazione rappresentativa, i dati anagrafici e il codice fiscale di ogni contitolare e del rappresentante comune (eletto dagli stessi) al quale spetta esercitare, per loro conto, i diritti connessi alla quota, sia che sia un socio, sia che sia un soggetto terzo3.
 

Nudo proprietario e usufruttuario: quando la nuda proprietà della quota è attribuita ad un soggetto mentre l’usufrutto è attribuito ad un altro soggetto, la qualifica di socio spetta, normalmente, al nudo proprietario4. In questo caso, il modello intercalare P del socio (nudo proprietario) deve risultare compilato al riquadro CONFERIMENTI, PRESTAZIONI, QUOTE indicando sia il soggetto titolare della nuda proprietà sia il soggetto titolare dell’usufrutto e per ognuno di essi devono risultare indicati la frazione rappresentativa (1/1), i dati anagrafici, il codice fiscale e il tipo di diritto, rispettivamente 05 – NUDA PROPRIETA’ e 02 – USUFRUTTO. Qualora, invece, anche l’usufruttuario assuma la qualifica di socio, deve risultare compilato sia l’Intercalare P del socio nudo proprietario, sia l’Int.P del socio usufruttuario.
 

Atto soggetto a termine futuro5: evidenziare il termine futuro nel modello Note che deve risultare compilato con l’indicazione “Iscrizione atto costitutivo del… rep.… Notaio...con effetto dal...”  e nei modelli intercalari P di ciascun socio accomandatario e socio accomandante che devono risultare compilati con “data nomina” la data dell’atto e l’indicazione della data del termine differito nel riquadro dei poteri, all’interno del medesimo modello, rispettando il seguente testo: “Nominato con effetto dal…”.
 

Atto soggetto a termine a condizione sospensiva6: evidenziare la condizione sospensiva degli effetti dell’atto nel modello Note che deve risultare compilato con l’indicazione “Iscrizione atto costitutivo del… rep.… Notaio...soggetto a condizione sospensiva, in cui effetti decorrono dal...”  e nei modelli intercalari P di ciascun socio accomandatario e socio accomandante  che devono risultare compilati con “data nomina” la data dell’atto e l’indicazione della condizione sospensiva nel riquadro dei poteri, all’interno del medesimo modello, rispettando il seguente testo:
“Nomina soggetta a condizione sospensiva, i cui effetti decorrono dal…(indicare la condizione sospensiva)".

Contestuale denuncia attività economica esercitata dall’impresa nella sede legale: occorre allegare il modello S5 per l’inizio attività (agricola7 e non agricola), per l’indicazione della data inizio attività e per la  denuncia dell’attività prevalente dell’impresa; allegare l’eventuale documentazione necessaria per il legittimo esercizio dell’attività denunciata. Si ricorda che per tale denuncia occorre sempre la firma di un amministratore.
 

Contestuale denuncia attività economica esercitata dall’impresa presso una localizzazione (unità locale o sede secondaria) nella provincia: occorre allegare il modello UL per l’apertura della localizzazione e per la denuncia dell’attività ivi esercitata (agricola e non agricola) e il modello S5 per l’indicazione della data inizio attività e per la denuncia dell’attività prevalente dell’impresa8; allegare l’eventuale documentazione necessaria a comprovare il legittimo esercizio dell’attività denunciata. Si ricorda che per tale denuncia occorre sempre la firma di un amministratore.
 

Dichiarazione della soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497-bis c.c. (gruppi societari)9: è possibile  presentare contestualmente alla domanda di iscrizione dell’atto costitutivo anche la dichiarazione di cui all’art. 2497-bis c.c.. Nel modello S1 deve risultare anche il codice atto A99, come data atto la data di presentazione della domanda e deve risultare compilato anche il modello Note con l’indicazione dell’inizio del controllo. Si ricorda che per tale denuncia il modello S deve risultare compilato anche nella sezione corrispondente ai gruppi societari e che occorre sempre la firma di un amministratore (Guida Gruppi societari – dichiarazione inizio controllo).
 


1L’amministrazione della società può spettare, ai sensi dell’art. 2318 c.c., esclusivamente ai soci accomandatari che, in quanto tali, sono rappresentanti della società. Il socio accomandante è “rappresentante dell’impresa” solo nel caso in cui gli venga conferita la rappresentanza in forza di una procura speciale contenuta all’interno dell’atto costitutivo.
2In questo caso, il riquadro CARICHE O QUALIFICHE, deve risultare compilato indicando anche la carica di procuratore speciale (PP), oltre a quella di socio accomandante (SOC).
3Se il rappresentante comune è un socio nel riquadro CONFERIMENTI, PRESTAZIONI, QUOTE del suo modello intercalare P e dei modelli intercalari P degli altri soci, deve risultare sia come contitolare della quota, con la sua frazione rappresentativa, i suoi dati anagrafici e il suo codice fiscale, sia come rappresentante comune, con il codice tipo diritto “99 – altro” e con l’indicazione in descrizione “RAPPRESENTANTE COMUNE DELLA QUOTA”, indicando come frazione rappresentativa 1/1. Se il rappresentante comune è un soggetto terzo nel riquadro CONFERIMENTI, PRESTAZIONI, QUOTE dei modelli intercalari P di ogni socio contitolare deve risultare con i suoi dati anagrafici, il suo codice fiscale e con il codice tipo diritto “99 – altro”, con l’indicazione in descrizione “RAPPRESENTANTE COMUNE DELLA QUOTA”, indicando come frazione rappresentativa 1/1.
4L’usufruttuario non diviene socio e non si sostituisce a quest’ultimo nella titolarità dei rapporti sociali, ma acquisisce soltanto alcuni diritti.
5In tal caso, occorre presentare un’unica domanda a prescindere dal fatto che il termine futuro si sia verificato o meno rispetto alla data di invio della domanda.
6In tal caso, occorre presentare un’unica domanda a prescindere dal fatto che la condizione sospensiva si sia avverata o meno rispetto alla data di invio della domanda.
7In tal caso occorre richiedere l’iscrizione della società nella sezione speciale del R.I. quale Impresa Agricola. Poiché tale adempimento è indipendente dall’atto costitutivo, la relativa domanda non può assolvere l’imposta di bollo pari ad Euro 59,00 tramite il Modello Unico Informatico (M.U.I.)
8Nel caso di attività agricola il modello S5 deve essere utilizzato anche per richiedere l’iscrizione della società nella sezione speciale del R.I. quale Impresa Agricola. Poiché tale adempimento è indipendente dall’atto costitutivo, la relativa domanda non può assolvere l’imposta di bollo, pari ad Euro 59,00, tramite il Modello Unico Informatico (M.U.I.)
9In tal caso, la domanda di iscrizione della dichiarazione della soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-bis c.c., essendo indipendente dall'atto costitutivo, sconta sempre l'imposta di bollo di euro 59,00 (la stessa non può essere assolta tramite il Modello Unico Informatico (M.U.I.)).

 

Approfondimento

La società in accomandita semplice è una società di persone1 di tipo commerciale2. In essa, come in tutte le società di persone, l’identità, le qualità e le condizioni personali di ogni singolo socio illimitatamente responsabile (accomandatari) sono determinanti il consenso degli altri soci. A differenza delle società semplici, però, ma come le società in nome collettivo, può esercitare sia attività commerciali sia attività non commerciali.

È disciplinata dagli articoli 2313 e seguenti del codice civile, ma per i casi non regolati da questi articoli, si applica la normativa dettata per le società in nome collettivo e semplici. 
La società in accomandita semplice deve essere costituita da una pluralità di soci3: i soci devono essere almeno due4, non è previsto un numero massimo.

Essa è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci, i soci accomandatari5 e i soci accomandati6; il venir meno di una delle due categorie di soci determina lo scioglimento della società se la stessa non è ricostituita nel termine di sei mesi. Questo significa che nella società deve sempre essere presente almeno un socio accomandante e un accomandatario, mentre per entrambi non è previsto un numero massimo.

La forma e il contenuto7 dell’atto costitutivo sono stabiliti dalla legge, ma i soci possono anche decidere una regolamentazione del contenuto che deroga o integra in parte quella legale, quando consentito.

L’atto costitutivo, per essere iscritto nel Registro delle imprese, deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata8 e deve contenere l’indicazione:

  1. del cognome, nome, luogo, data di nascita,  domicilio e della  cittadinanza dei soci
  2. della ragione sociale9;
  3. dei soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
  4. della sede10 sociale e delle eventuali sedi secondarie11;
  5. dell'oggetto sociale12;
  6. dei conferimenti13 di ciascun socio, del valore ad essi attribuito14 e del modo di valutazione15;
  7. prestazioni a cui sono obbligati i soci di d’opera;
  8. delle norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e della quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite16;
  9. della durata17 (a tempo determinato);
  10. il nome dei soci accomandatari e quello dei soci accomandanti.


Non tutte le indicazioni prescritte, tuttavia, sono necessarie poiché in alcuni casi la loro mancanza può essere automaticamente  integrata dalle  disposizioni del codice per cui, per esempio, mancando la durata societaria, si applicano le regole previste per la società a tempo indeterminato18.

Devono essere sempre indicati, invece, la ragione sociale, la sede, l'oggetto sociale e il nome dei soci accomandatari e accomandanti.

Possono partecipare ad una società in accomandita semplice, sia in qualità di soci accomandatari sia di soci accomandanti, le persone fisiche, ma anche le società di persone e, a certe condizioni, le società di capitali, ma anche gli enti, le associazioni e le fondazioni19.

Le persone fisiche, salvi i casi di incompatibilità, devono essere maggiori di età e capaci di agire20.

La giurisprudenza ammette generalmente che una società semplice, in accomandita semplice o in nome collettivo possano essere socie una società in accomandita semplice. Tale possibilità, tuttavia, deve essere compatibile con i contenuti dell’oggetto sociale della partecipante o della partecipata, nonché essere espressamente prevista nell’oggetto sociale della partecipante.

Le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni possono essere socie di società in accomandita semplice, sia come soci accomandatari21 sia come soci accomandanti, purché ciò sia deliberato dall’assemblea22.

Quando tutti i suoi soci illimitatamente responsabili sono società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, la società in accomandita semplice deve redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni.  Essa deve inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

La responsabilità per le obbligazioni sociali è diversa a seconda del fatto che si tratti di soci accomandatari o di soci accomandanti.

I soci accomandatari sono sempre illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali, l’eventuale patto contrario non ha effetto verso i terzi e falliscono in caso di fallimento della società.

La responsabilità dei soci nei confronti delle obbligazioni sociali è:

  1. illimitata23, perché per i debiti sociali i soci accomandatari rispondono non solo con il proprio conferimento, ma anche con tutto il patrimonio personale;
  2. solidale24, in quanto i creditori della società possono rivalersi per l’intero ammontare del loro credito sul patrimonio di uno qualsiasi dei soci accomandatari, i quali, fatto salvo il regresso, rispondono l’uno per l’altro;
  3. sussidiaria, perché essa scatta solo se il patrimonio sociale è insufficiente a pagare i creditori della società (i soci accomandatari godono, quindi, del beneficio della preventiva escussione dei beni sociali).


I soci accomandanti, invece, rispondono per le obbligazioni sociali verso i terzi sempre limitatamente al conferimento eseguito25, ma non falliscono in caso di fallimento della società. Questo significa, in termini economici, che essi non corrono altro rischio al di fuori di quello di perdere il capitale conferito26, e in termini giuridici che essi non sono obbligati, patrimonialmente, se non  ad eseguire il conferimento pattuito.

 Al beneficio della responsabilità limitata corrisponde però una rigida esclusione di questi soci dall’amministrazione della società. La violazione del divieto di immistione nella società espone, infatti, il socio accomandante alla perdita del beneficio della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali27. Lo stesso effetto si verifica quando l’accomandante consente che il suo nome sia indicato nella ragione sociale della società.

Per acquisire la qualità di socio è necessario eseguire un conferimento28, costituito da beni29 in natura, crediti o prestazioni d’opera30. Non sono previsti limiti, è possibile conferire ogni bene suscettibile di valutazione economica purché utile al conseguimento dell’oggetto sociale, quindi anche prestazioni di dare, di fare o di non fare.

L’atto costitutivo della società deve indicare i soci che hanno l’amministrazione della società. La durata in carica degli amministratori, di norma, è a tempo indeterminato. Nulla osta, tuttavia, che i patti sociali possano prevedere una durata limitata (per esempio: tre, cinque anni ecc.).

Il rapporto di amministratore è distinto da quello di socio, si può essere soci e non amministratori, ma recenti orientamenti hanno ammesso anche la possibilità di amministratori non soci.

Nella società in accomandita semplice, se l’atto costitutivo non dispone diversamente, tutti i soci accomandatari (in quanto soci illimitatamente responsabili) sono amministratori quindi, in quanto tali, hanno diritto di amministrare personalmente la società. L’amministrazione della società è riservata a questa categoria di soci, ai quali sono riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci delle società in nome collettivo.

I soci accomandanti sono esclusi dall’amministrazione della società31, in caso contrario, come già evidenziato, perdono il beneficio della responsabilità limitata. Le norme del codice civile stabiliscono per il socio accomandante il divieto di compiere atti di amministrazione e di trattare o concludere affari in nome della società (cosiddetto divieto di immistione32). l’accomandante che contravviene al divieto di immistione è soggetto a tre gravi conseguenze:

  • assunzione della responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali (presenti, passate e future);
  • assoggettamento al fallimento33, ai sensi dell’articolo 147, comma 1°, legge fallimentare;
  • possibilità di esclusione dalla società34.

L’accomandante è privo di ogni potere decisionale autonomo, non può decidere nessun atto di impresa, e non può neanche partecipare alle decisioni degli amministratori o condizionarne l’attività amministrativa.

Solo se l’atto costitutivo lo prescrive, gli amministratori devono chiedere il parere degli accomandanti prima di agire o di decidere per il compimento di specifiche operazioni sociali.

Il socio accomandante può trattare o concludere legittimamente affari sociali solo in forza di una procura speciale35, non può mai agire verso i terzi come procuratore generale o institore.

In dottrina si ammette, tuttavia, che l’accomandante, in caso di assenza o di impedimento degli amministratori, possa almeno compiere quegli atti di ordinaria amministrazione caratterizzati dall’urgenza e dalla necessità.

Per l’amministrazione della società valgono le stesse regole della società semplice, pertanto sono possibili tre tipologie di amministrazione:

  1. amministrazione disgiuntiva, la gestione e la rappresentanza della società sono affidate ad una pluralità di soci accomandatari che non operano collegialmente, ma disgiuntamente con implicito assenso da parte degli altri e salvo esplicito dissenso;
  2. amministrazione congiuntiva, che deve essere espressamente prevista nell’atto costitutivo, l’amministrazione viene affidata ad una pluralità di soci accomandatari i quali decidono congiuntamente con l’unanimità dei consensi, sia per gli atti di gestione ordinaria, sia per quelli di tipo straordinario;
  3. amministrazione mista, l’atto costitutivo può riservare il potere di amministrazione della società ad uno o più soci accomandatari disgiuntamente o congiuntamente o, in alternativa, delegare alcune funzioni (normalmente di straordinaria amministrazione) a un’amministrazione congiuntiva ed altre (normalmente di gestione ordinaria) ai singoli amministratori disgiuntamente.


La società acquista diritti ed assume obblighi per mezzo dei soci accomandatari che ne hanno la rappresentanza ossia per mezzo dei soci investiti del potere di agire in nome e per conto della società. Le persone che ne sono investite devono essere indicate nominativamente nell’atto costitutivo: se il contratto sociale non dispone diversamente la rappresentanza spetta a ciascun socio accomandatario, senza la necessità di un espresso conferimento di poteri. Ciascun socio accomandatario amministratore ha, in quanto tale, il potere di rappresentare disgiuntamente la società e questa non può opporre ai terzi eventuali limitazioni al potere rappresentativo, salvo che si provi che costoro ne fossero a conoscenza.

Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le eventuali limitazioni risultanti dall’atto costitutivo o dalla procura.
 

Pubblicità legale nel Registro delle imprese

Per essere considerata regolare, la società in accomandita semplice, una volta costituita deve essere iscritta nel Registro delle imprese.

La domanda deve essere presentata:

  • dagli amministratori, o dal notaio36 che ha rogato l’atto costitutivo. In caso di inerzia degli amministratori, possono provvedervi anche i singoli soci accomandati a spese della società37;
  • entro trenta giorni dalla data dell’atto costitutivo.

Alla domanda deve essere allegata copia dell’atto costitutivo (atto pubblico o scrittura privata autenticata38) in una delle forme prescritte per la sua iscrizione.

Gli effetti della pubblicità legale nel Registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa: l’atto costitutivo della società, se non iscritto, non può essere opposto ai terzi da chi è obbligato o interessato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

L’ignoranza della costituzione della società non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.

In caso di mancata iscrizione, la società è considerata irregolare e i rapporti tra la società e i terzi, fermo restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci accomandatari, sono regolati dalle disposizioni sulla società semplice.
 


1Nonostante la presenza di soci accomandanti (soci di capitale), l’elemento personale prevale su quello patrimoniale. Per questo, a differenza delle società di capitali, pur rimanendo caratterizzata da un certo grado di separazione tra il patrimonio della società e quello personale dei singoli soci, la società in accomandita semplice non acquista mai la personalità giuridica. Il creditore particolare, per soddisfarsi, del socio non può mai aggredire il patrimonio della società.
2A prescindere dall’oggetto sociale o dall’attività effettivamente esercitata, per il semplice fatto di essere una società in accomandita semplice.
3Cioè deve essere costituita da due o più persone, il venir meno della pluralità dei soci costituisce causa di scioglimento della società se la pluralità dei soci non è ricostituita nel termine di sei mesi, con la particolarità che tale situazione integra anche gli estremi di un’ulteriore causa di scioglimento, specificamente prevista per le società in accomandita semplice: il venir meno di una categoria di soci (accomandatari o accomandanti). Per evitare il verificarsi di questa ulteriore causa di scioglimento, quindi, non è sufficiente ricostituire la pluralità dei soci, occorre anche ricostituire la categoria di soci venuta meno.
4Un socio accomandatario e un accomandante, pena lo scioglimento della società se nel termine di sei mesi non viene ricostituita la categoria di soci venuta meno.
5Categoria prevista con finalità di gestione imprenditoriale della società.
6Categoria prevista con il solo scopo di finanziare la società.
7L’osservanza delle norme che attengono alla forma ed al contenuto del contratto sociale non è condizione per la validità del contratto, neppure ai fini della prova. All’eventuale inosservanza consegue soltanto l’impossibilità di iscrizione dell’atto costitutivo nel Registro delle imprese, sebbene la società esista egualmente, come società  irregolare.
8L’atto costitutivo delle società in accomandita semplice non richiede una forma particolare ad substantiam, se non in relazione alla tipologia di conferimenti eseguiti (obbligatoriamente scritta per i conferimenti della proprietà e del godimento ultranovennale o a tempo indeterminato di beni immobili o di diritti reali su beni immobili). Tuttavia, l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata si rendono necessari ai fini della pubblicazione dell’atto nel Registro delle imprese.
9Deve contenere l’indicazione del nome di almeno uno dei soci accomandatari e l’indicazione del rapporto sociale, società in accomandita semplice.  Il nome del socio accomandante non può essere inserito: la ragione di tale divieto sta nell’impedire che i terzi siano portati a pensare erroneamente di poter fare affidamento sulla responsabilità personale illimitata di quel socio, e quindi sul suo patrimonio personale. Se il socio accomandante, però, consente che il suo nome sia inserito nella ragione sociale,  risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali non divenendo per questo, però, socio accomandatario  (art. 2314, comma 2°).
La ragione sociale può anche contenere il nome del socio accomandatario defunto o receduto se gli eredi del socio deceduto o il socio receduto vi acconsentono.
10La sede legale, da trascrivere nell’atto costitutivo è quella in cui si trovano stabilmente gli organi che hanno la rappresentanza dell'ente e la capacità d'obbligarlo. La sede è importante:

  • per la determinazione del foro competente;
  • per l’individuazione dell'ufficio del Registro delle Imprese competente;
  • ai fini dell'applicazione della disciplina fallimentare.

L’indirizzo della sede legale, completo della via e del numero civico, se non contenuto nell’atto costitutivo, deve essere comunque indicato nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese ai sensi dell’art. 111-ter.
Può verificarsi che la sede legale non coincida con la sede reale, cioè il centro effettivo di direzione e svolgimento dell'attività sociale, dove risiedono gli amministratori ed i soggetti dotati di rappresentanza: in questo caso si parla di sede secondaria.
11Le norme del codice non definiscono la sede secondaria, l’unico elemento di determinazione certo, enunciato dal codice, è quello della necessaria esistenza presso la sede secondaria, di una stabile rappresentanza.
La sede secondaria deve essere caratterizzata:

  • dalla presenza di un  soggetto preposto alla sede secondaria, che possa, in ordine ai rapporti esterni, concludere tutti gli affari ad essa relativi;
  • da un’organizzazione autonoma nell’ambito dell’esercizio delle attività della sede secondaria medesima.

In via indiretta, dalle norme del codice civile emerge anche il concetto di dipendenza economica ed amministrativa della sede secondaria rispetto alla sede legale della società, per cui non soltanto la sede secondaria deve essere caratterizzata da una stabile rappresentanza, ma essa deve anche fare necessariamente capo ad una società e costituirne parte integrante anche dal punto di vista economico.
Alla sede secondaria è dedicato l'articolo 2299 c.c.,  il quale prescrive l’obbligo di iscrizione di tale sede nel Registro delle Imprese ove essa viene istituita, e se differisce anche nel Registro delle Imprese del luogo dove è iscritta la società.
12Si intende per oggetto sociale il tipo di attività economica che i soci si propongono di esercitare in comune; generalmente l’oggetto sociale è di natura commerciale, anche se può anche non esserlo.
13I conferimenti sono le prestazioni alle quali le parti del contratto si obbligano al fine di svolgere, in comune, un’attività economica allo scopo di dividere gli utili.
Il conferimento del socio nella società in accomandita semplice non è essenziale per la validità del contratto sociale, non essendo indispensabile la costituzione di un’iniziale patrimonio sociale.
L’atto costitutivo dovrebbe sempre indicare i conferimenti dovuti da tutti i soci, pertanto sembrerebbe non applicabile la norma, prevista per le snc, che stabilisce che, se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti eguali tra loro quanto necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.
14Il capitale sociale della società in accomandita semplice è costituito dal valore in denaro dei conferimenti di beni eseguiti o promessi dai soci, quale risulta dalle valutazioni compiute nell’atto costitutivo. Differisce dal patrimonio sociale, il quale è formato dai beni e più in generale dai rapporti giuridici attivi facenti capo alla società. Solo in fase di costituzione il capitale sociale coincide con il valore del patrimonio, successivamente quest’ultimo è suscettibile di continue variazioni. Il capitale sociale costituisce la garanzia prima per i creditori sociali in quanto essi devono agire sul capitale sociale e solo se l’azione è infruttuosa possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci accomandatari.
La legge non richiede un capitale minimo per la costituzione, ma si ritiene che lo stesso debba almeno essere adeguato al tipo di attività che la società intende svolgere.
15Non è previsto un capitale minimo, si ritiene soltanto che lo stesso debba essere almeno adeguato all’attività che la società intende svolgere.
16 La legge prescrive i criteri di ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci. L’atto costitutivo può, tuttavia, imporre alcuni criteri di ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci e può determinare la parte di utili e di perdite spettante al socio d’opera.
17La sua assenza non inficia la validità dell'atto costitutivo poiché se manca l'indicazione della durata, la società si considera a tempo indeterminato.
L’articolo 2307 c.c. ammette la proroga tacita alla durata della società (tempo indeterminato). La scadenza del termine è causa di scioglimento; il socio può recedere sempre se la società è contratta a tempo indeterminato. La proroga può essere espressa, se i soci decidono di fissare una nuova scadenza, o tacita se continuano a compiere le operazioni sociali anche decorso il tempo per cui fu contratta la società.
18Artt. 2285 e 2315 c.c..
19Si ammette, in particolare, che possano partecipare ad una società in accomandita  semplice:

  • le società semplici purché l’oggetto sociale della società in nome collettivo non sia commerciale, diversamente sussistono dubbi;
  • le associazioni aventi o no personalità giuridica, la dottrina precisa però che lo svolgimento dell’impresa in forma sociale deve perseguire gli scopi propri dell’associazione;
  • le fondazioni aventi o no personalità giuridica;
  • gli altri enti con l’eccezione però degli enti pubblici non economici: in quest’ultimo caso, infatti, l’assunzione della responsabilità illimitata violerebbe il principio della necessaria determinazione dell’impegno di spesa.

20Il legislatore equipara la posizione dell’incapace che intende assumere una partecipazione societaria, comportante responsabilità illimitata, a quella dell’incapace che intende esercitare un’impresa individuale, richiedendone il medesimo regime autorizzatorio.
L’incapace può solo essere autorizzato a continuare l’esercizio di un impresa, fatta eccezione soltanto per il minore emancipato che può, invece, essere autorizzato ad esercitare una nuova impresa.
Ne consegue che l’incapace non emancipato può solo subentrare in una società già costituta, acquistando la quota per donazione o successione.
Più discussa è la necessità di un’autorizzazione giudiziale per l’acquisto, da parte dell’incapace, della qualità di socio accomandante. Parte della dottrina la esclude, posto che lo stesso rischierebbe esclusivamente quanto conferito, altra parte invece equipara la posizione dell’accomandante a quella dell’accomandatario posto che lo stesso rischia di perdere il beneficio della responsabilità limitata in caso di immistione nella gestione della società.
21Le società di capitali, quando assumono la veste di soci accomandatari, rispondono con tutto il loro patrimonio, ferma restando la responsabilità dei soci limitata al capitale sottoscritto.
22Di questa partecipazione gli amministratori devono darne notizia tramite la nota integrativa del bilancio di esercizio.
23 Prima viene escusso il capitale conferito, poi il patrimonio personale del socio. Tale responsabilità illimitata dei soci accomandatari, peraltro rende inefficace nei confronti dei terzi ogni patto finalizzato alla limitazione della responsabilità o esclusione della solidarietà. Tali patti, evidentemente, se stipulati hanno, quindi, solo una validità interna.
24Ciascun socio accomandatario risponde individualmente per tutta l’obbligazione sociale, ma gli spetta l’azione di regresso nei confronti degli altri soci, dovendo sempre rispondere per la stessa tutti i soci accomandatari  proporzionalmente a quanto conferito.
25Per questa ragione la quota del socio accomandante è trasmissibile mortis causa oltre che, per atto tra vivi, senza la necessità dell’unanimità dei consensi dei soci (essendo sufficiente la maggioranza).
26A differenza dei soci accomandatari, quindi, non rispondono dei debiti sociali con il proprio patrimonio.
27Senza , tuttavia, assumere la qualifica di socio accomandatario.
28I conferimenti dei soci sono fondamentali per costituire il capitale sociale iniziale, con il quale la società esercita la propria attività. Si ritiene, tuttavia, che il capitale sociale possa anche non essere costituito al momento della costituzione della società, fermo restando l’obbligo per i soci di conferire, quando occorre, quanto necessario per l’esercizio dell’attività sociale.
I conferimenti possono essere in:

  • denaro: il tipo di conferimento più frequente; se il contratto sociale non dispone diversamente si intende che il conferimento debba essere effettuato in denaro;
  • crediti: il socio può conferire nella società anche il credito vantato nei confronti di un terzo;
  • beni in natura:  oggetto di conferimento possono essere anche altri beni materiali ed immateriali. Ad esempio, aziende, immobili, autoveicoli, contratti, partecipazioni societarie, opere intellettuali, il nome civile.;
  • propria opera:  il socio conferente è detto socio d’opera.

29E’ possibile conferire, quindi,  trasferire in proprietà o godimento, sia singoli beni sia  universalità di beni (azienda o parte di azienda).
30Manuale o intellettuale, in questo caso si parla di socio d’opera. Il socio d’opera non è un lavoratore subordinato della società. Il suo compenso per il lavoro prestato è rappresentato dalla partecipazione agli utili. La dottrina prevalente esclude, tuttavia, che l’accomandante possa conferire la propria opera, fondando il proprio convincimento sulla lettura dell’articolo 2322, comma 1°, per il quale “la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte”: ciò che presuppone la fungibilità del conferimento, caratteristica riscontrabile solo nel conferimento di capitale.
31La gestione della società è riservata, in via esclusiva, ai soci accomandatari, ciò in virtù della stretta connessione che deve sempre sussistere nelle società di persone tra esercizio del potere gestorio e responsabilità solidale e illimitata dei soci.
32Esso tutela l’interesse dei soci accomandatari a che l’impresa sociale sia amministrata solo da chi, essendo esposto ad un illimitato rischio, offra la garanzia di una responsabile amministrazione.
33Secondo la giurisprudenza consolidata e la dottrina prevalente, la dichiarazione di fallimento della società provoca automaticamente il fallimento per estensione del socio accomandante che abbia assunto responsabilità illimitata per essersi ingerito nella gestione sociale.
34Quando l’ingerenza costituisce un grave inadempimento, l’accomandante può essere escluso dalla società.
35La procura è tale quando finalizzata:

  • al compimento di un singolo atto giuridico o di una pluralità di atti ben individuati;
  • alla conclusione di un affare,
  • ad una semplice attività esecutiva in cui la volontà dell’accomandante non influisca in alcun modo.

36Se la stipulazione dell’atto costitutivo è avvenuta per atto pubblico, anche il notaio è obbligato a presentare la domanda di iscrizione dell’atto costitutivo della società.
37Ne consegue che la domanda di iscrizione della società nel Registro delle imprese può essere presentata dai singoli soci accomandanti soltanto una volta che siano decorsi trenta giorni dalla data dell’atto costitutivo, presupposta l’inerzia degli amministratori. I singoli soci accomandanti possono anche far condannare gli amministratori a provvedervi.
38La forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata non è richiesta ai fini della validità dell’atto, ma esclusivamente al fine della sua iscrizione nel Registro delle imprese.

 

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Venerdì, Ottobre 29, 2021 - 15:31

Aggiornato il: Venerdì, Ottobre 29, 2021 - 15:31

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