Deposito bilancio di esercizio di Istituzioni di Enti operanti nel settore musicale (Enti Lirici)


Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Riferimenti normativi: art 16, comma 5, D.Lgs. n. 367/96, art. 42 Legge n. 800/67

Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni dall’approvazione da parte del consiglio di amministrazione dell’Ente.

Sanzioni: consulta la pagina Sanzioni amministrative.

Soggetti obbligati: amministratore.

Soggetti legittimati:

  • professionista incaricato
  • notaio, in qualità di pubblico ufficiale incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione.

Modulistica 

Si ricorda che per il deposito del bilancio di esercizio dell’ Ente lirico NON rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica. 
 

  • Modello B1 deve risultare compilato nel riquadro DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE, nel quale deve essere indicato il tipo di bilancio, la data di chiusura dell’esercizio, la data di approvazione del bilancio di esercizio e che l’Ente lirico è esonerato dal bilancio in XBRL2.

con codice atto:

711 per il deposito del bilancio ordinario di esercizio dell’Ente lirico

712 per il deposito del bilancio abbreviato di esercizio dell’Ente lirico
 

  • Modello Note (eventuale) in cui deve risultare:
    • la dichiarazione d’incarico resa da un professionista nel caso in cui l’amministratore dell’Ente lirico, privo del dispositivo di firma digitale, conferisca allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda.

Per la compilazione della domanda consulta le istruzioni tratte dal Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2025.
 


1Selezionare come codice forma giuridica “EN”.
2Nel riquadro DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE, per l’indicazione formato XBRL (dato obbligatorio), inserire il valore 3 (= utilizzo principi contabili internazionali); tale indicazione è necessaria unicamente per consentire l’avanzamento della procedura informatica e non ha valore informativo.

Allegati: bilancio di esercizio in formato pdf/A
  1. Il documento è formato in origine come documento informatico

Il bilancio di esercizio, in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione dell'ente lirico e l'indicazione "FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome degli amministratori o dei liquidatori che lo hanno redatto,  può essere allegato in una delle seguenti forme:

originale informatico (ex art. 21, comma 2 del D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente dagli amministratori o dai liquidatori
copia informatica sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 utilizzando l'apposita formula
copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata1 prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula


Bilancio di esercizio in una delle seguenti forme:

  • Copia informatica1 del bilancio di esercizio, in formato .pdf/A-1, riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dal sovrintendente

oppure

  • Copia informatica1 del bilancio di esercizio, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/20002

oppure 

  • Copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica)3 del bilancio di esercizio, in formato .pdf/A-1, riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 82/20054

oppure

  • Copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica)3 del bilancio di esercizio, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente, dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/20055


 ALTRI ALLEGATI:

Verbale del consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio di esercizio da allegare nella seguente forma:

Copia informatica6 semplice7 del verbale di approvazione, riportante la data di verbalizzazione, sottoscritta autografamente dai soggetti che lo hanno redatto e sottoscritto in originale.
 


1Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto originale cartaceo riportante la firma autografa del sovrintendente che ha sottoscritto il bilancio di esercizio; oppure copia informatica che riproduce il contenuto dell’atto cartaceo riportante in calce l’indicazione, sotto la voce  “firmato in originale da…”, del cognome e nome del sovrintendente che risulta aver firmato il bilancio di esercizio; oppure copia dell’originale informatico riportante in calce l’indicazione, sotto la voce “firmato in originale da…”, del sovrintendente che risulta aver firmato il bilancio di esercizio.

2La conformità deve essere dichiarata, in calce alla copia informatica del bilancio di esercizio, secondo la seguente formula:

"Il sottoscritto ... (nome e cognome), in qualità di Professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000, che la copia informatica del presente bilancio di esercizio, in formato PDF/A-1, è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società. Lì, ... (indicare luogo e data)”.

Tale copia, in quanto informatica, deve naturalmente essere rilasciata anche conformemente alle norme, in quanto compatibili, contenute nel D.Lgs. n. 82/2005 (C.A.D.).

3La copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto originale cartaceo (bilancio di esercizio) deve riportare le firme autografe del/i soggetto/i che lo ha/hanno sottoscritto.

4La dichiarazione deve essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine del bilancio di esercizio e resa rispettando la seguente formula:

"Il sottoscritto ... (nome e cognome della persona che presenta la domanda) dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 e dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che la copia del presente bilancio di esercizio, in formato .PDF/A-1, è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto."

5La dichiarazione di conformità deve essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine del bilancio di esercizio (in calce) e resa rispettando la seguente formula:

"Il sottoscritto ... (nome e cognome), in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22 comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005,  che la copia del presente bilancio di esercizio è conforme all'originale. Lì, ... (indicare luogo e data)”.

6Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto cartaceo.

7Trattandosi di un documento non soggetto ad iscrizione nel Registro delle imprese, da allegare alla domanda a scopo meramente probatorio (verifica data di approvazione del bilancio di esercizio dell’Ente lirico), non occorre che lo stesso sia allegato in formato pdf/A e che sia sottoscritto digitalmente dal soggetto che presenta la domanda.

 

Registrazione

Non prevista.

Importi
  • Diritti di segreteria: euro 62,40
     
  • Imposta di bollo: euro 16,00
Avvertenze
  • Modalità di presentazione della domanda di deposito del bilancio di esercizio: per la predisposizione e l’invio telematico della domanda sono disponibili due diverse modalità:
     
    • FedraPlus: la domanda è compilata tramite il software FedraPlus e programmi compatibili, da scaricare sulla propria stazione di lavoro, firmata digitalmente, corredata da tutti gli allegati obbligatori e inviata al competente ufficio del Registro delle imprese tramite il sistema Telemaco. Si fa presente che il deposito del bilancio di esercizio è escluso dalla procedura di Comunicazione Unica, per la trasmissione telematica occorre connettersi al sito http://webtelemaco.infocamere.it
      Per la compilazione della domanda consulta le istruzioni tratte dal Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2019
       
    • Bilanci on-line: la domanda è compilata e inviata al Registro delle imprese tramite il servizio web "Bilanci on-line" che non richiede l’installazione, sulla propria stazione di lavoro, di uno specifico software.
      Per la compilazione della domanda consulta le istruzioni tratte dal Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2025
       
  • Iscrizione nel Repertorio delle notizie economiche amministrative (REA): trattandosi di fondazioni, gli Enti lirici, sono iscritti solo nel Repertorio delle notizie economiche amministrative (REA).
  • Formato XBRL: gli Enti lirici non devono depositare il proprio bilancio nel formato elaborabile XBRL, ma nel formato PDF/A-1 (vedi Circolare n. 3669/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 aprile 2014). 
  • Elenco dei soci: gli Enti lirici non devono presentare al Registro delle imprese la domanda di iscrizione dell’elenco dei soci.
  • Elenco delle imprese liriche: gli Enti lirici sono iscritti in un apposito elenco, delle imprese liriche, tenuto dal Ministero del turismo e dello spettacolo, ai sensi dell’articolo 42 della Legge n. 800/67.
  • Redazione del bilancio: il bilancio degli Enti lirici è redatto, secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile (in quanto compatibili), dal sovrintendente nominato dal consiglio di amministrazione.
  • Approvazione del bilancio: il bilancio di esercizio è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.
Approfondimento

Gli Enti lirici, anche quando non esercitano attività commerciale, devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’articolo 2214 del codice civile.

Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile (in quanto compatibili), dal sovrintendente nominato dal consiglio di amministrazione.

Il bilancio è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.
 

Pubblicità nel R.E.A.

La domanda di deposito del bilancio di esercizio deve essere presentata al Registro delle imprese competente, dall’amministratore dell’Ente lirico, entro il termine di trenta giorni dall’approvazione.

Entro lo stesso termine, copia del bilancio di esercizio deve essere trasmessa anche al Ministero del tesoro.

Gli effetti della pubblicità del deposito del bilancio nel R.E.A. sono quelli della pubblicità notizia: il bilancio d’esercizio dell’Ente lirico è reso semplicemente conoscibile da parte dei terzi dal momento della sua pubblicazione, senza che dalla stessa conseguano particolari effetti giuridici.

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Ultima modifica
Venerdì, Maggio 9, 2025 - 15:33

Aggiornato il: Venerdì, Maggio 9, 2025 - 15:33

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