Durante il corso della sua vita, l’associazione, la fondazione, l’ente non societario può decidere di modificare uno o più dei suoi elementi identificativi essenziali. Talvolta, la modifica di questi elementi può anche prescindere da una decisione del soggetto collettivo only R.E.A. interessato ed essere determinata dall’esterno1.
Sono considerati dati identificativi essenziali dei soggetti collettivi only R.E.A.:
- il codice fiscale
- la partita I.V.A.
- la denominazione
- la forma giuridica
- la sede
- lo scopo o oggetto
- i soggetti aventi la legale rappresentanza
- i poteri dei soggetti dotati di legale rappresentanza.
La denuncia di iscrizione del trasferimento sede in altra provincia deve essere richiesta soltanto al Registro delle imprese nella cui provincia il soggetto collettivo only R.E.A. si è trasferito. Con l’articolo 3, comma 3 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, il legislatore ha infatti chiaramente stabilito che i soggetti, quindi anche i soggetti collettivi only R.E.A., che trasferiscono la propria sede in altra provincia, devono presentare la relativa denuncia esclusivamente all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio della circoscrizione ove si trasferiscono2, il quale poi ne dà comunicazione all'ufficio di provenienza ai fini della cancellazione.
Del trasferimento della sede dell’associazione, fondazione, ente non societario in altra provincia, però, posta la competenza provinciale degli Uffici del Registro delle imprese, deve esserne data pubblicità sia nel Registro delle imprese presso il quale lo stesso era iscritto prima del trasferimento (per la sua cancellazione) sia nel Registro delle imprese della provincia nella quale il soggetto collettivo only R.E.A. ha stabilito la nuova sede sociale (per la sua iscrizione).
Di conseguenza, l’Ufficio del Registro delle imprese di destinazione, verificata la regolarità formale della documentazione depositata e della relativa denuncia, iscrive il soggetto collettivo only R.E.A. nel suo Repertorio delle notizie economiche amministrative, mentre l’Ufficio del Registro delle imprese di provenienza provvede a cancellarlo dal suo, ciò che peraltro attualmente non avviene più a seguito di comunicazione, bensì automaticamente, attraverso il sistema informatico delle camere di commercio.
Se il soggetto collettivo only R.E.A. decide di modificare, oltre alla sede, trasferendola in altra provincia, anche altri suoi elementi identificativi essenziali, la denuncia relativa alle modifiche diverse dal trasferimento della sede può essere richiesta sia all’Ufficio del Registro delle imprese di provenienza sia all’Ufficio del Registro delle imprese di destinazione, insieme alla richiesta di trasferimento.
In questo caso, pertanto, per sapere come operare, occorre sempre consultare prima gli Uffici del Registro delle imprese interessati. Al riguardo, l’Ufficio del Registro delle imprese di Torino, quando si pone come Ufficio di provenienza (dal quale il soggetto collettivo only R.E.A. si cancella per trasferimento sede), date certe condizioni (evidenziate chiaramente nella relativa scheda adempimento), accetta la denuncia di iscrizione anche delle “sole” modifiche diverse dal trasferimento della sede; quando invece si pone come Ufficio di destinazione (nel quale il soggetto collettivo only R.E.A. si iscrive conseguentemente al trasferimento), accetta la denuncia di iscrizione sia del trasferimento della sede sia delle altre modifiche decise dall’associazione, fondazione o ente non societario con lo stesso atto.
Pubblicità nel R.E.A.
La denuncia di iscrizione nel R.E.A. del trasferimento della sede da altra provincia deve essere presentata, entro trenta giorni, esclusivamente presso l’Ufficio del Registro delle imprese di destinazione. La cancellazione del soggetto collettivo only REA dal Repertorio delle notizie economiche amministrative di provenienza viene eseguita automaticamente dal sistema informatico delle Camere di Commercio a seguito dell’iscrizione del soggetto collettivo only REA nel Repertorio delle notizie economiche amministrative di destinazione.
La denuncia deve essere presentata da un legale rappresentante dell’associazione, fondazione, ente.
Alla denuncia deve essere allegata copia semplice dell’atto di trasferimento con il quale l’atto costitutivo o lo statuto è stato successivamente aggiornato e ciò, al solo scopo di comprovare la veridicità della modificazione di cui si richiede l’iscrizione. In mancanza, nella denuncia deve essere dichiarato che il trasferimento di cui si richiede l’iscrizione non è stato deciso per atto scritto.
Gli effetti della pubblicità dell’iscrizione nel R.E.A. del trasferimento della sede dell’associazione, fondazione o dell’ente sono quelli propri della mera pubblicità notizia. Il trasferimento è reso conoscibile ai terzi senza che, dal momento della sua iscrizione nel R.E.A., conseguano particolari effetti giuridici.
1Si pensi alla variazione toponomastica dell’indirizzo della sede.
2La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 febbraio 2014, n. 3668/c, che stabilisce le istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel Registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico ed amministrativo, conferma l’applicazione di tale norma anche ai soggetti collettivi only R.E.A..