Rete


Ufficio competente

Registro delle imprese della provincia nella cui circoscrizione è stabilita la sede della Rete.

Riferimenti normativi

Sezioni di iscrizione nel R.I./REA

La Rete viene iscritta nella sezione ORDINARIA del Registro delle imprese.

Regime pubblicitario - Tipo adempimento

  • Regime pubblicitario: pubblicità COSTITUTIVA, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater, ultimo periodo, del D.L. n. 5/2009, con l'iscrizione nel Registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.
     
  • Tipo adempimento: domanda di iscrizione nel Registro delle imprese.

Termini di presentazione della domanda/denuncia - Sanzioni

  • Termine di presentazione della domanda: nessuno
     
  • Sanzioni: non previste

Soggetti obbligati alla presentazione della domanda

Non previsti.

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati

  • Notaio
  • Organo comune: se di natura collegiale è sufficiente la firma di uno dei componenti
  • Professionista incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica obbligatoria ed eventuale

  • Modello S1 con codice atto A27

  • Modello S contenente l'elenco dei partecipanti alla rete

  • Un modello intercalare P per ogni componente dell'organo comune

  • Modello S5 (eventuale) per la contestuale denuncia dell'attività economica della rete

  • Modello UL (eventuale) per la contestuale apertura di unità locale (operativa e non operativa)

  • Modello Note in cui deve risultare:
    • l'informazione : "Contratto di Rete con soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater D.L. n.5/2009";
      e/o

    • la dichiarazione d’incarico resa da un professionista, nel caso in cui il componente dell'organo comune, privo del dispositivo di firma digitale, conferisca allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda. 

Allegati della domanda/denuncia

Copia informatica dell'originale cartaceo del contratto di rete, in formato pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio1 ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/20052

 


1Se l'atto è redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

2Oppure copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell’originale cartaceo dell’atto, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme, ai sensi art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005, secondo la seguente formula apposta in calce all’atto: “Il sottoscritto…(nome e cognome), in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/05, che la copia dell’atto ... (indicare il tipo di atto)  è conforme all’originale. Lì,…(indicare luogo e data)”.

Registrazione dell'atto

Obbligatoria: è consentito il deposito dell’atto, anteriormente alla registrazione ai sensi dell’art. 66 D.P.R. n. 131/86, se redatto nella forma dell’atto pubblico e la domanda è presentata dal Notaio.

Importi

  • Diritti di segreteria: € 90,00

  • Imposta di bollo: € 65,00 se assolta tramite la Camera di Commercio di Torino - autorizzazione Ministero delle Finanze Direzione Generale delle Entrate in Piemonte - n. 9/2000 del 26/09/2000

Avvertenze

Soggettività giuridica della rete

Il contratto di rete che prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune non è automaticamente dotato di soggettività giuridica ma la può acquisire richiedendo l’iscrizione della rete nel Registro delle imprese competente.
 

Obblighi pubblicitari del contratto di rete
Se si opta per l’iscrizione della rete, avente i requisiti di legge, nella sezione ordinaria del Registro delle imprese competente, il contratto di rete non deve essere iscritto nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante.

Partecipante non "impresa": non èpossibile stipulare un contratto di rete con soggetti diversi da imprese2 (associazioni, persone fisiche, ecc.) non iscritti nel registro delle imprese.
 

Compilazione del Modello Note
Deve essere indicata la seguente informazione aggiuntiva: “Contratto di Rete con soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3 comma 4-quater D.L. 5/2009.”
 

Atto soggetto a termine futuro
 
Occorre evidenziare il termine futuro nel Modello Note e nel campo corrispondente ai poteri di ciascun componente dell'organo comune.
 

Atto soggetto a condizione sospensiva
 
Le norme non hanno previsto un termine per il deposito del contratto di rete nel Registro delle imprese, pertanto, qualora fosse stabilita una condizione sospensiva, l’atto deve essere depositato al decadere della condizione, quindi, dopo il momento in cui il contratto diviene efficace.
 

Contestuale denuncia attività economica esercitata dall’impresa nella sede legale
Oltre al modello S1 deve risultare compilato anche il modello S5 per l’inizio attività (agricola1 e non agricola), per l’indicazione della data inizio attività e per la denuncia dell’attività prevalente dell’impresa; in caso di attività regolamentata allegare la documentazione comprovante il legittimo esercizio dell’attività e/o la specifica modulistica2. Si ricorda che per tale denuncia occorre sempre la firma di un membro dell’organo comune.
 

Contestuale denuncia attività economica esercitata dall’impresa presso una localizzazione (unità locale/sede secondaria) nella provincia
Oltre al modello S1 deve risultare compilato anche il modello UL per l’apertura della localizzazione e per la denuncia dell’attività ivi esercitata nonchè il modello S5 per l’indicazione della data inizio attività e per la denuncia dell’attività prevalente dell’impresa; in caso di attività regolamentata allegare la documentazione comprovante il legittimo esercizio dell’attività e/o la specifica modulistica3. Si ricorda che per tale denuncia occorre sempre la firma di un membro dell’organo comune.


1In tal caso occorre richiedere l'iscrizione nella sezione speciale del R.I. quale Impresa Agricola.
2Così si è espresso il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio parere, del 13/8/2014 prot. 0145656
3La documentazione comprovante il legittimo esercizio dell’attività e/o la specifica modulistica, sono richiesti dall’ufficio del Registro delle imprese per una delle seguenti motivazioni:

  • al fine di accelerare l’iter del procedimento Registro imprese/Rea,
  • al fine di comprovare il legittimo avvio dell’attività;
  • al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività.

Approfondimento

Il contratto di rete è stato disciplinato ed introdotto nel nostro ordinamento giuridico dal D.L. n. 5/09, convertito con modificazioni nella L. n. 33/09. Successivamente, tale decreto è stato interessato da importanti interventi correttivi apportati con i Decreti Legge n. 78/10, n. 83/12 e n. 179/12 i quali hanno modificato sostanzialmente, con riguardo ad alcuni temi, la disciplina originaria.
Il contratto di rete è un accordo tra più imprenditori, qualunque sia la loro natura giuridica, potendo essere indifferentemente imprese individuali, società o anche imprenditori di altra natura come, per esempio, imprenditori pubblici.
Con il contratto di rete gli imprenditori contraenti si impegnano a collaborare tra loro al fine di accrescere, sia individualmente sia collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

A tale scopo, con il contratto le imprese “si obbligano”, sulla base di un programma, a: 

  • collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie attività;
  • scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
  • esercitare in comune una o più attività rientrante nell’oggetto della propria impresa.
     

La caratteristica fondamentale del contratto di rete è dunque rappresentata dalla presenza di uno scopo comune a tutte le imprese aderenti, per raggiungere il quale le stesse assumono determinati “obblighi”.
 
Il contratto deve essere redatto necessariamente per:

  • atto pubblico;
  • scrittura privata autenticata;
  • atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/05).

Quando il contratto di rete è redatto per atto firmato digitalmente dalle parti contraenti,  esso deve essere trasmesso al competente Ufficio del Registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Attualmente, in mancanza di tale decreto, non è ancora possibile ricorrere a questa particolare forma semplificata per l’iscrizione dei contratti di rete nel Registro delle imprese.

La forma dell’atto è richiesta unicamente ai fini della pubblicità legale del contratto, quindi soltanto affinché lo stesso possa essere iscritto nel registro delle imprese.
 
L’oggetto del contratto è determinato normativamente, la legge stabilisce puntualmente quale debba essere il suo contenuto.
Il contratto di rete deve quindi sempre indicare (dati obbligatori):

  • il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante;
  • l’indicazione degli obiettivi strategici;
  • la definizione di un programma di rete;
  • la durata del contratto;
  • le modalità di adesione di altri imprenditori;
  • le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia di interesse comune.
     

Ma il contratto di rete può anche prevedere (dati facoltativi):

  • l’istituzione di un fondo patrimoniale comune;
  • la nomina di un organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto;
  • la previsione di cause facoltative di recesso anticipato dal contratto.
     

Ad integrazione del contenuto obbligatorio, le parti contraenti possono quindi decidere di inserire nel contratto, a loro discrezione e secondo scelte di opportunità, ulteriori contenuti facoltativi.
Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

  • al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile (relative ai consorzi tra imprese);
  • entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede.
     

Pubblicità legale nel Registro delle imprese

Pur essendo soggetto a pubblicità costitutiva, il contratto di rete non costituisce un nuovo soggetto giuridico, in linea generale, esso rimane un semplice accordo tra le parti che restano indipendenti tra loro. Soltanto quando il contratto preveda l’istituzione di un fondo patrimoniale e la nomina di un organo comune per la sua esecuzione, la rete può costituire un nuovo soggetto giuridico, ma a condizione che le imprese contraenti lo vogliano e manifestino espressamente la loro volontà in tal senso. Le norme, infatti, dispongono che se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete “può” iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede (e non “deve”) e che con tale iscrizione la rete acquista la soggettività giuridica: soltanto in questo caso, la rete acquistando la soggettività giuridica, diventa un soggetto giuridico a sé stante e distinto dalle imprese aderenti al contratto, centro di imputazione di diritti e doveri propri.
E’ molto importante tenere presente che l'acquisto della soggettività giuridica da parte della rete è facoltativo e non obbligatorio, lo stesso, infatti, è stato rimesso dalle norme alla volontà delle imprese partecipanti la rete. Quando, invece, le imprese contraenti non intendono riconoscere la soggettività giuridica alla rete, sebbene il contratto abbia previsto l’istituzione di un fondo e la nomina di un organo comune, ciascuna di esse dovrà richiedere l’iscrizione del contratto sulla propria posizione Registro imprese, rimanendo lo stesso semplicemente un mero accordo tra le parti contraenti, così come avviene quando il contratto non abbia previsto né un fondo né un organo comune.
In pratica, riepilogando, la legge prevede due tipologie di contratti di rete:

  1. il contratto di rete senza fondo patrimoniale comune e senza l’organo comune destinato a svolgere l'attività con i terzi, soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa contraente (pluralità di iscrizioni);

  2. il contratto di rete con un fondo patrimoniale comune e l’organo comune destinato a svolgere l'attività con i terzi, che “può” iscriversi, secondo la volontà delle imprese contraenti:
    1. nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, acquistando con tale iscrizione la soggettività giuridica (una sola iscrizione)


      oppure

    2. nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa contraente (pluralità di iscrizioni).


Queste ultime due modalità di iscrizione nel Registro delle imprese del contratto di rete, quando lo stesso preveda il fondo patrimoniale e l’organo comune, sono alternative tra loro (l’una o l’altra) e, soltanto con la prima si attribuisce alla rete una soggettività giuridica propria.

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Ultima modifica
Giovedì, Settembre 30, 2021 - 12:59

Aggiornato il: Giovedì, Settembre 30, 2021 - 12:59

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