Modifiche al contratto di rete - impresa individuale


Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa.

Riferimenti normativi:

Art. 3 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modifiche nella Legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche

Decreto del Ministero della giustizia 10 aprile 2014, n. 122

Decreto direttoriale 7 gennaio 2015

Termine: nessuno.

Soggetti obbligati: titolare dell’impresa di riferimento.

Per impresa di riferimento si intende quella indicata nell’atto modificativo che non necessariamente coincide con l’impresa di riferimento per la quale è stata compilata la domanda in fase di deposito del contratto di costituzione della rete (vedi Avvertenze).

Soggetti legittimati:

  • notaio: se l’atto è stato redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ex art. 31, legge 340/2000 comma 2-ter
  • procuratore
  • professionista incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione.

Modulistica

  • Modello I2 con codice atto A27 (vedi Avvertenze)

  • Modello Note (eventuale) in cui deve risultare:
    • la dichiarazione d’incarico resa da un professionista, nel caso in cui il titolare, privo del dispositivo di firma digitale, conferisca allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda
       

Allegati

  • Copia informatica dell'originale cartaceo del contratto modificativo della rete, in formato pdf/A, sottoscritta digitalmente dal Notaio1 ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/20052

oppure


1Se l'atto è redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

2Oppure copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell’originale cartaceo dell’atto, in formato .pdf/A, sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme, ai sensi art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005, secondo la seguente formula apposta in calce all’atto: “Il sottoscritto…(nome e cognome), in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/05, che la copia dell’atto ... (indicare il tipo di atto)  è conforme all’originale. Lì,…(indicare luogo e data)”

Registrazione dell'atto

Obbligatoria: non è consentito il deposito dell’atto anteriormente alla registrazione ai sensi dell’art. 66 D.P.R. n. 131/86, se redatto nella forma dell’atto pubblico.
N.B.: i numeri di registrazione e di repertorio sono tra gli elementi identificativi del contratto di rete da indicare obbligatoriamente nella modulistica in fase di compilazione della domanda.

Importi

  • Diritti di segreteria: € 90,00
     
  • Imposta di bollo: € 65,00 se al contratto di rete partecipano societa' di capitali, € 59,00 se al contratto di rete partecipano societa' di persone e non partecipano societa' di capitali, € 17,50 se al contratto di rete partecipano solo imprese individuali.1

 


1In caso di domande di iscrizione di atti relativi ad operazioni tra soggetti per i quali l’imposta di bollo è dovuta in misura diversa, l’imposta deve essere assolta secondo l’importo più alto, previsto per una delle parti dell’operazione/contraenti dall’articolo 1, comma 1-ter – Tariffa – Allegato A – Parte Prima – D.P.R. n. 642/72 (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 3 aprile 2006).

Avvertenze

  • Impresa di riferimento: nelle modifiche al contratto di rete, per espressa previsione normativa, l’impresa di riferimento deve essere sempre indicata nell’atto modificativo. Spetta, infatti, a tale impresa depositare, per l’iscrizione, l’atto modificativo del contratto sulla propria posizione Registro imprese.
     
  • Imprese partecipanti: nelle modifiche al contratto di rete, le imprese partecipanti, diverse dall’impresa di riferimento, non devono presentare alcuna domanda al Registro delle imprese1. La comunicazione dell’avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, così come previsto dal comma 4-quater, sarà effettuata dal Registro delle imprese che ha ricevuto la domanda dell’impresa di riferimento, a tutti gli uffici del Registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, i quali provvederanno d’ufficio alle relative annotazioni della modifica.
     
  • Compilazione della modulistica: la normativa non prevede quali siano gli elementi da indicare nella domanda. E’ fondamentale, tuttavia, indicare il numero di repertorio e di registrazione dell’ultimo atto iscritto, per lo specifico contratto di rete, in quanto il sistema informatico, dopo l’evasione della domanda, andrà automaticamente ad aggiornare la corrispondente visura sulla base degli elementi identificativi indicati.
     
  • Compilazione della domanda tramite il software Starweb: in Starweb è disponibile un’apposita sezione “Comunicazione rete di imprese” da compilare in modo guidato. Selezionando l’apposita voce in Starweb, l’impresa di riferimento compila la domanda indicando i dati corrispondenti alle modifiche apportate al precedente contratto iscritto, con particolare riferimento alle variazioni riguardanti le imprese partecipanti, delle quali, l’impresa di riferimento, dovrà ad ogni modifica del contratto, riportarne gli estremi identificativi2.
     
  • Redazione della modifica di un contratto con modello tipizzato:  all'indirizzo web http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/?cb=TO è disponibile un servizio on-line gratuito per la predisposizione guidata di un contratto di rete con firma digitale dei rappresentanti delle imprese contraenti. Al termine sarà prodotto un atto in formato XML tipizzato tramite il modello informatico standard definito nel decreto n. 122/2014.
     
  • Ammissione/recesso di nuove imprese dal contratto di rete: anche la semplice ammissione e il recesso delle imprese che hanno sottoscritto il contratto originale, comporta una modifica del contratto di rete da depositarsi nel Registro delle imprese, come disposto dal comma 4-quater .
     
  • Variazione della soggettività dei partecipanti (es. a seguito di cessioni azienda, fusioni/scissioni ecc): al momento, non essendovi specifiche previsioni normative e, stante la struttura del software Starweb, si ritiene che la domanda debba essere comunque presentata dall’impresa di riferimento. Tali variazioni possono essere comunicate al Registro delle  imprese senza necessità di allegare alcun atto alla domanda ma indicando nel modello Note che si tratta di una "Variazione della soggettività giuridica a seguito di … (fusione, cessione azienda ecc.) di cui all’atto depositato in data … prot. n…. presso il Registro delle imprese di …".
     
  • Atto soggetto a termine futuro3: evidenziare il termine futuro nel modello Note.
     
  • Atto soggetto a condizione sospensiva: le norme non hanno previsto un termine per il deposito delle modifiche del contratto di rete nel Registro delle imprese, pertanto, qualora fosse stabilita una condizione sospensiva, l’atto deve essere depositato al verificarsi della condizione, quindi, successivamente al momento in cui il contratto diviene efficace. 
     

1Il software Starweb, anche in caso di modifica del contratto, propone la voce, selezionabile, “Modifica contratto come impresa partecipante” in quanto non ancora aggiornato sulla base delle ultime modifiche apportate al D.L. 5/2009. Tale opzione non deve essere utilizzata.

2Se gli elementi identificativi del precedente contratto di rete iscritto sono correttamente indicati, Starweb propone, in fase di compilazione, l’elenco delle imprese partecipanti risultanti da confermare, se non recedute, selezionando un’apposita casella facilitando, in tal modo, l’aggiornamento dell’elenco delle imprese partecipanti.

3Le norme non hanno previsto un termine per il deposito delle modifiche del contratto di rete nel Registro imprese, pertanto, qualora fosse stabilito un termine di efficacia futura, trattandosi di mera pubblicità dichiarativa, se ne consiglia il deposito dopo il verificarsi del termine.

 

Approfondimento

Il contratto di rete è stato disciplinato ed introdotto nel nostro ordinamento giuridico dal D.L. n. 5/09, convertito con modificazioni nella L. n. 33/09. Successivamente, tale decreto è stato interessato da importanti interventi correttivi apportati con i Decreti Legge n. 78/10, n. 83/12 e n. 179/12 i quali hanno modificato sostanzialmente, con riguardo ad alcuni temi, la disciplina originaria.                        

Il contratto di rete è un accordo tra più imprenditori, qualunque sia la loro natura giuridica, potendo essere indifferentemente imprese individuali, società o anche imprenditori di altra natura come, per esempio, imprenditori pubblici. 

Con il contratto di rete gli imprenditori contraenti si impegnano a collaborare tra loro al fine di accrescere, sia individualmente sia collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

A tale scopo, con il contratto le imprese “si obbligano”, sulla base di un programma, a:

  • collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie attività
  • scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica
  • esercitare in comune una o più attività rientrante nell’oggetto della propria impresa. 

La caratteristica fondamentale del contratto di rete è dunque rappresentata dalla presenza di uno scopo comune a tutte le imprese aderenti, per raggiungere il quale le stesse assumono determinati “obblighi”.
 
Il contratto deve essere redatto necessariamente per:

  • atto pubblico
  • scrittura privata autenticata
  • atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/05).

Quando il contratto di rete è redatto per atto firmato digitalmente dalle parti contraenti,  esso deve essere trasmesso al competente Ufficio del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministero della giustizia n. 122/2014.

La forma dell’atto è richiesta unicamente ai fini della pubblicità legale del contratto, quindi soltanto affinché lo stesso possa essere iscritto nel registro delle imprese.

L’oggetto del contratto è determinato normativamente, la legge stabilisce puntualmente quale debba essere il suo contenuto.

Il contratto di rete deve quindi sempre indicare (dati obbligatori):

  • il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante
  • l’indicazione degli obiettivi strategici
  • la definizione di un programma di rete
  • la durata del contratto
  • le modalità di adesione di altri imprenditori
  • le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia di interesse comune.

Ma il contratto di rete può anche prevedere (dati facoltativi):

  • l’istituzione di un fondo patrimoniale comune
  • la nomina di un organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto
  • la previsione di cause facoltative di recesso anticipato dal contratto. 

Ad integrazione del contenuto obbligatorio, le parti contraenti possono quindi decidere di inserire nel contratto, a loro discrezione e secondo scelte di opportunità, ulteriori contenuti facoltativi.
Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

  • al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile (relative ai consorzi tra imprese);
  • entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni.

Pubblicità legale nel Registro delle imprese

Anche le modifiche, che successivamente possono interessare il contratto di rete,  quelle relative agli elementi che costituiscono il contenuto originario del contratto, all’identità dell’organo comune, alle nuove adesioni al contratto di rete o ai recessi delle imprese contraenti, sono soggette ad iscrizione nel registro delle imprese. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L’iscrizione delle modifiche al contratto di rete deve essere richiesta, quindi, a differenza dell’iscrizione di un nuovo contratto di rete senza soggettività giuridica, soltanto dall’impresa indicata, quale impresa di riferimento, nell’atto modificativo del contratto medesimo.

L’iscrizione delle modificazioni intervenute, sulle posizioni delle altre imprese contraenti, per espressa disposizione di legge, è eseguita invece “d’ufficio” e soltanto dall’Ufficio del Registro delle imprese.

In particolare:

  • sulla posizione delle altre imprese contraenti che hanno sede nella provincia in cui ha sede l’impresa di riferimento, l’iscrizione delle modifiche intervenute è eseguita  dall’Ufficio del Registro delle imprese che ha ricevuto la domanda presentata dall’impresa di riferimento;
  • sulla posizione delle altre imprese contraenti aventi sede, invece, in una provincia diversa da quella in cui ha sede l’impresa di riferimento, l’iscrizione delle modifiche intervenute è eseguita dall’Ufficio del registro competente rispetto alla sede di ciascuna di queste, successivamente al ricevimento della comunicazione dell’avvenuta iscrizione delle modifiche intervenute da parte dell’Ufficio del Registro delle imprese che ha ricevuto la domanda di iscrizione presentata dall’impresa di riferimento.

 

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Ultima modifica
Lunedì, Gennaio 24, 2022 - 10:53

Aggiornato il: Lunedì, Gennaio 24, 2022 - 10:53

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