Legittimo avvio dell’attività
L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando, la SCIA con la quale dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione della SCIA al Ministero Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta. L’attività quindi può essere avviata il giorno stesso della presentazione (ricevimento) della SCIA, dal giorno della presentazione (ricevimento) o in un giorno successivo, mai prima della sua presentazione all’Ente competente. Di conseguenza, l’impresa non può mai dichiarare nella modulistica Registro imprese/REA una data di inizio attività precedente a quella della presentazione della SCIA.
Accertamento dei requisiti e presupposti di legge da parte dell’Amministrazione competente
L’amministrazione competente, (Ministero Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta), ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della SCIA per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Ministero Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Trascorso il termine di 60 giorni, previsto per l’accertamento dei presupposti e requisiti di legge, il Ministero Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti – salvo l’esercizio di autotutela – solo in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
Non è più obbligatoria la licenza del questore
Dal 1 gennaio 2012 non è più obbligatoria la licenza della Questura per l’esercizio dell’attività di internet point.
Tale obbligo era stato previsto fino al 31 dicembre 2011 dall’articolo 7, del Decreto Legge 2005, n. 144. In seguito, il Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella Legge 24 febbraio 2012, n. 14, non ha più previsto un’ulteriore proroga di un anno dell’obbligo di richiedere la suddetta licenza.
Esclusioni
L’attività di internet point svolta, non in modo esclusivo, ma come attività sussidiaria/secondaria all’attività principale, all’interno di pubblici esercizi, quali ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, ecc. non è considerata attività di internet point, ovvero fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni, pertanto non necessita della presentazione della SCIA al Ministero Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta.