Insegnante di scuola guida


Attività regolamentata

L’attività di insegnante di scuola guida consiste nello svolgimento dell’attività d’insegnamento, a chi deve conseguire la patente, delle disposizioni contenute nel codice della strada e delle nozioni utili al funzionamento del veicolo.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Alla Provincia competente per territorio.

Come si avvia l'attività

A seguito del conseguimento dell’abilitazione di insegnante di scuola guida rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività di insegnante di scuola guida è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, del DM 26 gennaio 2011, n. 17.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi alla Provincia competente per territorio.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività i soggetti di cui all’articolo 1, del DM 26 gennaio 2011, n. 17.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi alla Provincia competente per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Provincia competente per territorio.

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La descrizione dell'attività deve essere completa, sintetica e chiara e deve sempre comprendere la tipologia del servizio che effettivamente si esercita: in questo caso “insegnante di scuola guida”.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuto rilascio dell’abilitazione professionale di insegnante  di scuola guida e deve coincidere con la data di effettivo inizio.

N.B.  In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa serve ai fini della presentazione domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Al fine di accelerare l’iter del procedimento allegare, copia semplice della documentazione comprovante il rilascio  dell’abilitazione professionale di insegnante di scuola guida da parte della Provincia competente per territorio.

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica /la descrizione dell'attività non è corretta

Manca la copia semplice della documentazione comprovante il rilascio dell'abilitazione professionale di insegnante di scuola guida

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della documentazione comprovante il rilascio dell’abilitazione professionale di insegnante di  scuola guida.

Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, ma indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso la Provincia competente per territorio, tutti i dati necessari a confermare o meno l’iscrizione dell’attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Cosa serve ai fini della domanda/denuncia al Registro imprese/REA di - trasferimento sede- sospensione- ripresa- cessazione dell'attività

Trasferimento sede dell’attività
Nessuna documentazione.

Sospensione dell’attività
Nessuna documentazione.

Ripresa dell’attività
Nessuna documentazione

Cessazione dell’attività
Nessuna documentazione.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

Nessuna documentazione.

Incompatibilità

L’attività di insegnante di scuola guida è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.


1Ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

Informazioni

Abilitazione professionale

L’esercizio dell’attività di insegnante di scuola guida  presuppone l’ottenimento di un’abilitazione professionale conseguita dopo aver superato un esame di idoneità presso la Provincia competente per territorio.

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

A chi rivolgersi