Ostelli per la gioventù


Attività regolamentata

L’attività di gestione di ostelli per la gioventù consiste nel fornire a giovani e ai relativi accompagnatori delle strutture attrezzate per il soggiorno e il pernottamento.
Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

  1. Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede l’ostello per la gioventù)
     
  2. All’ASL competente per territorio (se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti)

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA amministrativa1 e la SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere presentata solo se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti) al SUAP del Comune dove ha sede l’ostello per la gioventù, contestualmente alla Comunicazione Unica oppure direttamente al SUAP competente.
 

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica: le due SCIA sono allegate alla Comunicazione unica presentata telematicamente al Registro delle imprese, nella quale è contenuta anche la domanda/denuncia Registro imprese/REA di avvio dell’attività inviata allo stesso registro, che le trasmette immediatamente al SUAP competente il quale, a sua volta, le trasmette rispettivamente al Comune2 dove ha sede l’ostello per la gioventù e all’ASL competente per territorio.
     
  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica: le due SCIA sono presentate, secondo le modalità prestabilite, direttamente al SUAP competente che le trasmette rispettivamente al  Comune2 dove ha sede l’ostello per la gioventù e all’ASL competente per territorio e solo successivamente, è presentata domanda/denuncia di avvio dell’attività al Registro delle imprese/REA.

 


1 La SCIA amministrativa deve essere compilata utilizzando la modulistica regionale reperibile all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/turismo/lavorare/index.htm 
2 Il Comune, ai fini informativi, trasmette altresì copia della SCIA amministrativa alla provincia e all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 3-bis, comma 2,  della Legge Regionale 15 aprile 1985, n. 31.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi al Comune dove ha sede l’ostello per la gioventù.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti i soggetti di cui all’articolo 3-bis, comma 2, della Legge Regionale 15 aprile 1985, n. 31.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti rivolgersi al Comune dove ha sede l’ostello per la gioventù.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

  1. Comune dove ha sede l’ostello per la gioventù
     
  2. ASL competente per territorio (se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti)

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica
     

Al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare:
 

  • originale informatico della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’ostello per la gioventù, sottoscritta secondo le regole date dal Comune;
     
  • originale informatico della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere presentata solo se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti) presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’ostello per la gioventù, sottoscritta secondo le regole date dall’ASL competente.

 

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica
     

Al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare:
 

  • copia semplice della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’ostello per la gioventù e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo laddove siano consentite dal Comune dove ha sede l’ostello per la gioventù ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico);
     
  • copia semplice della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere presentata solo se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti) presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’ostello per la gioventù e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede  l’ostello per la gioventù ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

Cosa succede quando alla domanda/denuncia ri/rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca solo la SCIA amministrativa
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA amministrativa. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari a confermare o meno l'iscrizione dell'attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.


Manca solo la SCIA sanitaria
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere presentata solo se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti). Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso l’ASL competente per il procedimento di registrazione sanitaria, tutti i dati necessari a confermare o meno l'iscrizione dell'attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

 

Manca sia la SCIA amministrativa sia la SCIA sanitaria
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice sia della SCIA amministrativa, sia della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere presentata solo se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti). Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia RI/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Infatti, in tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, L’Ufficio procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune e l’ASL competenti per il procedimento di avvio dell’attività denunciata e di registrazione sanitaria, tutti i dati necessari a confermare o meno l'iscrizione dell'attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica1 e alla data di presentazione della SCIA amministrativa e della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere presentata solo se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti) al SUAP del Comune dove ha sede l’ostello per la gioventù2, inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.

 

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data ultima di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA amministrativa e della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere presentata solo se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti) al SUAP del Comune dove ha sede l’ostello per la gioventù e deve coincidere con la data di effettivo inizio.
    In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa. 

 


1 La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).
2 Laddove, la comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l’articolo 5 comma 3 del D.M. 10/11/2011 “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto,la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività:
 

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica
     

Al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare:
 

  • originale informatico della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’ostello per la gioventù, sottoscritta secondo le regole date dal Comune;
     
  • originale informatico della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere presentata solo se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti) presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’ostello per la gioventù, sottoscritta secondo le regole date dall’ASL competente.

 

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica
     

Al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare:
 

  • copia semplice della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede  l’ostello per la gioventù e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune ove ha sede  l’ostello per la gioventù ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico);
     
  • copia semplice della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere presentata solo se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti) presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’ostello per la gioventù e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo laddove siano consentite dal Comune ove ha sede l’ostello per la gioventù ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).


Sospensione attività
Nessuna documentazione/SCIA.
Ripresa attività (a seguito di sospensione)
Nessuna documentazione/SCIA.
Cessazione attività
Nessuna documentazione/SCIA.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), una SCIA amministrativa e una SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere presentata solo se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti), contestuale o non contestuale, per ciascuna di esse.

Incompatibilità

L’attività di gestione di ostelli per la gioventù è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.


1 Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

Informazioni

Legittimo avvio dell’attività
L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando, al SUAP competente, sia la SCIA amministrativa sia la SCIA sanitaria con le quali rispettivamente dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa e di essere in regola anche dal punto di vista sanitario rispetto a quanto richiesto al riguardo ad ogni operatore del settore alimentare se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti.
Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione di entrambe le SCIA al SUAP stesso; l’attività può essere avviata il giorno stesso della presentazione di entrambe le SCIA (sempre, in caso di SCIA contestuale alla Comunicazione unica), dal giorno della presentazione dell’ultima delle due o in un giorno successivo alla presentazione della medesima (in caso di presentazione della SCIA non contestuale alla Comunicazione), ma mai prima della loro presentazione al SUAP. Di conseguenza, l’impresa non può mai dichiarare nella modulistica RI/REA una data di inizio attività precedente a quella dell’invio delle SCIA medesime.
 

Accertamento dei requisiti e presupposti di legge da parte dell’Amministrazione competente
Il Comune e l’ASL  hanno 60 giorni di tempo dal ricevimento, rispettivamente,  della SCIA amministrativa e della SCIA sanitaria per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adottano motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dalle amministrazioni in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Trascorso il termine di 60 giorni, previsto per l’accertamento dei presupposti e requisiti di legge, il Comune e l’ASL adottano motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti – salvo l’esercizio di autotutela – solo in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
 

Regolamento (CE) n. 852/2004 e registrazione sanitaria delle imprese alimentari
Soggetti obbligati:
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di notificare, ai fini della registrazione, ogni stabilimento alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell’impresa alimentare) posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (compresa la vendita/somministrazione), per consentire all’autorità competente di conoscere la localizzazione e la tipologia di attività.
SCIA sanitaria:
La notifica di inizio attività, ai fini della registrazione, ai sensi dell’articolo 6 del  Regolamento (CE)  852/2004 ricade nell’istituto giuridico della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n.241.
Modalità di trasmissione della SCIA sanitaria:
Gli operatori del settore alimentare trasmettono la SCIA sanitaria al SUAP del Comune competente per territorio che, valutata la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati, provvede a trasmetterla per la registrazione:

  1. all’ASL nella quale si trova la sede operativa dello stabilimento per le attività svolte in sede fissa;
     
  2. all’ASL dove ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) per le attività prive di stabilimento.

 

Attività di gestione di ostelli per la gioventù svolta in forma imprenditoriale
Se l’attività di gestione di ostelli per la gioventù viene esercitata secondo il modello organizzativo di impresa, ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile, i gestori devono iscriversi, a seconda del caso:

  • nel Registro delle imprese, come imprenditore (impresa individuale o societaria) o come altro soggetto collettivo (es. associazione, fondazione, ecc.) che svolge l’attività imprenditoriale di gestione di ostelli per la gioventù in via esclusiva e principale;
     
  • solo nel REA, come soggetto “only REA”1, se l’attività di gestione di ostelli per la gioventù è svolta da associazioni o altri enti in via sussidiaria rispetto all’attività principale esercitata  in attuazione degli scopi sociali, culturali, assistenziali, religiosi o sportivi per cui il soggetto stesso si è costituito.

 

Somministrazione di alimenti e bevande
I gestori di ostelli per la gioventù possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Nel caso venga fornito anche tale servizio è necessario presentare al SUAP del Comune competente per territorio anche la SCIA sanitaria.

 

Variazioni

Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità  è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al Comune competente per territorio2.
 

Si considerano variazioni, secondo la modulistica regionale:

  • la variazione dell’attività;
     
  • il sub ingresso;
     
  • la sospensione temporanea dell’attività3;
     
  • ripresa dell’attività, a seguito di sospensione temporanea;
     
  • cessazione dell’attività.


Tali variazioni devono essere denunciate al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data dieffettivo inizio delle stesse, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.
N.B. alla relativa domanda/denuncia non è necessario allegare copia della comunicazione al Comune competente della variazione intervenuta.
 


1 Si definiscono “only REA” tutti quei soggetti collettivi, ovvero associazioni, enti, fondazioni, che, oltre a perseguire lo scopo e i diversi fini di natura ideale, culturale, ricreativa eccetera, per i quali sono stati costituiti, esercitano anche un’attività economica in via sussidiaria e non principale. Si veda in particolare la Circolare del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato ora Ministero dello Sviluppo economico del 9 gennaio 1997, n. 3407/C.
2 Si veda l’articolo 3-bis, comma 4, della Legge Regionale 15 aprile 1985, n. 31.
3Il titolare di un ostello per la gioventù che intende procedere alla sospensione temporanea dell’attività deve darne preventivo, o se ciò non è possibile, contestuale avviso al Comune”. Il periodo di sospensione temporanea dell’attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune per fondati motivi, di altri sei mesi; decorso tale termine l’attività si intende definitivamente cessata” dal sito della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/turismo/strutture-ricettive/ostelli.html

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:56

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:56

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