Ostello


Definizione: Gli ostelli sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento temporaneo e prevalente dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite a fini di turismo sociale e giovanile da soggetti pubblici, da enti o associazioni riconosciute senza scopo di lucro, nonché da operatori privati con finalità di carattere economico. Nelle strutture di cui al presente articolo è consentita la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate e per i loro accompagnatori, nonché per coloro che utilizzano la struttura in conformità delle finalità cui la stessa è destinata.  

 

A chi rivolgersi per ricevere informazioni sull'attività:  SUAP del Comune competente per territorio

 

Cosa serve: attività regolamentata il cui esercizio è soggetto al regime amministrativo della SCIA

Ai fini della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5 o UL) occorre compilare:

  • il riquadro "SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'"

    oppure 

  • il modello note indicando gli estremi della SCIA (precisare il SUAP del Comune  a cui è stata presentata la SCIA , la data della ricevuta di presentazione telematica o la data della ricevuta di avvenuta consegna via PEC e il numero di protocollazione laddove già disponibile).

N.B. Se congiuntamente all'attività ricettiva viene svolta anche attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti occorre dichiarare anche gli estremi della Notifica sanitaria ai sensi del  Regolamento CE 852/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari, D.Lgs 6 novembre 2007, n. 193, Deliberazione della Giunta Regionale del 2 ottobre 2017, n. 28-5718

 

Come presentare al Registro Imprese/REA la domanda/denuncia di Trasferimento Sede - Subingresso - Sospensione - Cessazione attività:

  • trasferimento di sede: il trasferimento di sede è soggetto a SCIA
  • subingresso: è soggetto a comunicazione
  • sospensione attività: nessuna comunicazione1
  • cessazione dell’attività: nessuna comunicazione1

1 Ai sensi dell’art. 15 comma 4 della Legge regionale 3 agosto 2017, n. 13: “La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell’attività sono soggette a comunicazione secondo le modalità ed i termini di cui all’articolo 14, comma 6″. 
Ai sensi dell’art. 14 comma 6 della Legge regionale 3 agosto 2017, n. 13: “Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4“.

 

Riferimenti normativi:

  • Legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
  • Regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4
  • Regolamento CE 852/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
  • D.lgs 6 novembre 2007, n. 193 e Deliberazione della Giunta Regionale del 2 ottobre 2017, n. 28-2718
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Ultima modifica
Mercoledì, Febbraio 11, 2026 - 12:56

Aggiornato il: Mercoledì, Febbraio 11, 2026 - 12:56

A chi rivolgersi