Bilancio in formato XBRL


Ad eccezione di alcune società che sono esentate per legge, il bilancio deve essere depositato nel Registro delle imprese in formato XBRL.

Il bilancio, in formato XBRL, è costituito da un documento informatico contenente le informazioni previste dalla normativa vigente secondo le specifiche XBRL italiane (art. 5, primo comma, D.P.C.M. 10 dicembre 2008).

In quanto documento redatto dagli amministratori (art. 2423 c.c.), esso nasce all’origine, come documento informatico, nel momento in cui viene sottoscritto digitalmente dagli stessi.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, gli amministratori depositano presso il Registro delle imprese una copia del bilancio in formato XBRL, corredata dalle prescritte relazioni e dal verbale di approvazione, ove previsto, mediante presentazione di un’apposita istanza telematica (art. 2435 c.c. + artt. 4 e 5, commi 1, 2 e 4, D.P.C.M. 10 dicembre 2008).

Il bilancio, in formato XBRL, può essere allegato alla domanda di deposito, presentata dal professionista incaricato, nella forma dell'originale/duplicato informatico o della copia informatica.

Originale/Duplicato informatico

L’originale informatico (ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005), riportante l'indicazione "FIRMATO DIGITALMENTE DA...", seguita dal nome e cognome degli amministratori o dei liquidatori che lo hanno redatto, sottoscritto digitalmente dagli stessi.

Si evidenzia che essendo il bilancio in formato XBRL un documento informatico, l'originale o il duplicato dello stesso devono essere costituiti da documenti informatici sottoscritti digitalmente dagli amministratori che hanno redatto il bilancio.

Copia informatica

La copia informatica del bilancio in formato XBRL può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • copia informatica, riportante l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE DA..." o anche “IN ORIGINALE FIRMATO DA…” seguita dal nome e cognome degli amministratori (o dei liquidatori) che lo hanno redatto, sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000, utilizzando la seguente formula:"Il sottoscritto... (nome e cognome), in qualità di Professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies della Legge 340/2000, che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. Lì, ... (indicare luogo e data)";
  • copia informatica, riportante l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE DA..." o anche “IN ORIGINALE FIRMATO DA…” seguita dal nome e cognome degli amministratori o dei liquidatori che lo hanno redatto, sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando la seguente formula: "Il sottoscritto... (nome e cognome della persona che presenta la domanda) dichiara, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e dell’art. 6 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che la copia del presente documento è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia alle informazioni del documento informatico da cui è tratto. Data...".

Si evidenzia che:

  • essendo il bilancio di esercizio, in formato XBRL, costituito da un documento informatico, la copia conforme del bilancio stesso è, per definizione, una copia informatica di documento informatico1; 
  • per copia informatica di documento informatico2 si intende il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico (art. 1, comma 1, lettera i-quater, D.Lgs. n. 82/2005 – Definizioni);
  • il contenuto del documento comprende sia il testo sia la sottoscrizione digitale del bilancio da parte dei soggetti che lo hanno redatto, pertanto, entrambi gli elementi devono risultare certificati conformi nella copia informatica allegata alla domanda di deposito del bilancio;
  • con particolare riguardo all’intervenuta sottoscrizione digitale del bilancio, da parte dei redattori dello stesso, la copia conforme rilasciata dal professionista può essere considerata identica nel contenuto all’originale da cui è tratta soltanto quando l’intervenuta sottoscrizione risulti certificata mediante l’indicazione “IN ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE DA..." o anche “IN ORIGINALE FIRMATO DA...", inserita dal professionista nella copia medesima, prima della dichiarazione di conformità. Ciò si rende necessario, in quanto, non allegando alla domanda di deposito l’originale o il duplicato informatico del bilancio in XBRL (riportante la sottoscrizione digitale degli amministratori), ma una copia informatica dello stesso, riportante soltanto la firma digitale del professionista, l’intervenuta sottoscrizione digitale del bilancio da parte degli amministratori non può che essere verificata e certificata nel modo anzidetto dal professionista stesso.

 

Né le istruzioni fornite dal Registro delle imprese di Torino, né il Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2019 - indicano in alcun modo che il bilancio in formato XBRL possa, all'origine, essere sottoscritto con firma autografa dagli amministratori.

Consulta anche la Circolare informativa 46/2016 del 24 maggio 2016 - ODCEC DI TORINO
 


1 Il rilascio di copie informatiche di documenti informatici è disciplinato dall’articolo 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 e dall’articolo 6 D.P.C.M. 13 novembre 2014, ai sensi del quale, tali copie devono essere prodotte mediante processi e strumenti idonei ad assicurare la corrispondenza del contenuto della copia alle informazioni del documento informatico di origine, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo – ciò vale sia nell’ipotesi in cui la copia sia stata rilasciata ai sensi della L. n. 340/2000 sia ai sensi dell’articolo 23-bis D.Lgs. n. 82/2005.

2La copia informatica di un documento informatico, rilasciata e sottoscritta con firma digitale dal professionista, ha la stessa efficacia probatoria dell’originale dal quale è tratta, sempre che a tale documento siano riconducibili i caratteri propri del documento informatico originale: formato informatico e sottoscrizione digitale dello stesso da parte dei soggetti che lo hanno redatto ai quali il documento è giuridicamente imputabile.

 

 

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Giovedì, Settembre 16, 2021 - 08:55

Aggiornato il: Giovedì, Settembre 16, 2021 - 08:55

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