Sottoprodotti - Elenco produttori e utilizzatori


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I residui dei processi produttivi possono essere rifiuti o sottoprodotti. Se sei un produttore o un utilizzatore di sottoprodotti puoi consultare l'elenco on line.

 

I residui sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.

Elenco sottoprodotti e scambio tra domanda e offerta

L’elenco è finalizzato a creare un contenitore nel quale possano rendersi reperibili gli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell’ambito della loro attività. Ha finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi. L’obiettivo è quello di creare un’opportunità per produttori e utilizzatori del sottoprodotto che intendano avvalersi delle modalità previste dal DM 264/2016 per provare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma per poter qualificare come sottoprodotto un residuo di produzione.

L’elenco non rappresenta un requisito abilitante per produttori e utilizzatori di sottoprodotti e, d’altra parte, la mancata iscrizione non comporta l’immediata inclusione del residuo tra i rifiuti.

Schede tecniche

Il DM 264/2016 propone, tra l’altro, delle schede tecniche da utilizzare ai fini della caratterizzazione dei sottoprodotti generati o utilizzati. Tali schede devono essere vidimate presso la Camera di commercio competente in base all’unità locale di riferimento, con le modalità previste per i registri di carico e scarico rifiuti. Come riportato dalla Circolare esplicativa del Ministero Ambiente in data 30/5/2017, una adeguata compilazione della scheda tecnica - peraltro facoltativa - consente agli operatori di fornire la dimostrazione di tutti i requisiti richiesti.

Informazioni per la vidimazione delle schede tecniche (1 pagina, 189 Kb)

Modalità di iscrizione

L’iscrizione nell’elenco è prevista per via telematica e senza costi, al sito www.elencosottoprodotti.it  

L’accesso alla procedura dovrà essere effettuato mediante l’utilizzo di firma digitale intestata al legale rappresentante o  altra persona risultante sulla visura Registro Imprese.  
Dall’Area pubblica dello stesso sito può essere consultato l’elenco, secondo diversi parametri di ricerca.

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco è opportuno tenere presente gli elementi di seguito riportati:

  1. unità locali coinvolte: ogni impresa può iscrivere più unità locali, qualora l’attività di produzione o riutilizzo avvenga in più sedi. L’iscrizione in ogni caso si effettua con una sola pratica telematica.   Se in un’unità locale avviene sia la produzione che il riutilizzo, devono essere indicate entrambe le qualifiche (produttore e riutilizzatore). 
  2. sottoprodotti: per ogni sottoprodotto deve essere indicato:
  • L’attività produttiva che genera il sottoprodotto o nella quale il sottoprodotto è impiegato, classificata con il codice ATECO
  • Il nome commerciale del sottoprodotto. Il sistema consente di verificare i nomi dei sottoprodotti inseriti da altre imprese, associandoli alla medesima attività di provenienza o riutilizzo
  • La descrizione del sottoprodotto è libera, da effettuarsi per macrocategorie o con sintetiche informazioni descrittive. Non esiste una codifica specifica.
  1. allegati: è possibile allegare dei documenti che l’impresa ritenga utile pubblicare (es. certificazione).
  2. firma: completato il caricamento, l’utente firma digitalmente il modulo e lo trasmette, ottenendo una ricevuta di avvenuta iscrizione. La firma digitale deve essere intestata al legale rappresentante o  altra persona risultante sulla visura Registro Imprese.

      

La normativa di riferimento

L’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i residui dei processi produttivi, per poter essere considerati sottoprodotti anziché rifiuti, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  1. la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto
  2. è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi
  3. la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
  4. l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

La Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, del 21/02/2007, ha introdotto delle linee guida basate sulla giurisprudenza della Corte di giustizia europea,  che sono un utile supporto per chiarire quando un sottoprodotto vada considerato rifiuto.

In seguito, con  il  D.M. 264/2016 e con la Circolare del 30 maggio del 2017, il Ministero dell’Ambiente ha dettato i criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. Si tratta di un Regolamento, vincolante solo nelle parti in cui fornisce chiarimenti circa l’applicazione delle disposizioni normative vigenti; per il resto, l’utilizzazione degli strumenti proposti è una scelta volontaria dell’impresa.

Assistenza

  1. Per maggiori informazioni e FAQ sul tema sottoprodotti consulta la pagina EcoCamere - Adempimenti

    Chiarimenti per l’iscrizione nell’elenco sottoprodotti possono essere richiesti tramite le e-mail sotto riportate:

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Ultima modifica
Venerdì, Giugno 30, 2023 - 09:49

Aggiornato il: Venerdì, Giugno 30, 2023 - 09:49

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