Informazione ambientale
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I residui dei processi produttivi possono essere rifiuti o sottoprodotti. Se sei un produttore o un utilizzatore di sottoprodotti puoi consultare l'elenco on line.
Si rende disponibile l'elenco delle principali disposizioni inerenti all’Elenco produttori e utilizzatori di sottoprodotti, con l'indicazione di quelle vigenti.
L’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che al fine di poter considerare sottoprodotti, anziché rifiuti, i residui dei processi produttivi, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) "la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto"
b) "è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi"
c) "la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale"
d) "l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana".
Tali condizioni restano confermate anche a seguito della pubblicazione del D.M. 13 ottobre 2016 n. 264, con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha dettato i criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. Si tratta di un Regolamento, vincolante solo nelle parti in cui fornisce chiarimenti circa l’applicazione delle disposizioni normative vigenti; per il resto, l’utilizzazione degli strumenti proposti è una scelta volontaria dell’impresa.
Si forniscono alcune indicazioni riguardo a quanto previsto dal D.M. 264/2016.
Art. 2 - Definizioni
“a) prodotto: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell’ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari
b) residuo di produzione: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto
c) sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell’art. 184 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.”
Art. 4
“…i residui di cui all’art. 2 sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati a essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi…”
Art. 5
La dimostrazione di cui all’art. 4 può essere effettuata tramite:
Art. 10
Per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, la norma prevede l’istituzione da parte delle Camere di commercio di un apposito elenco, al quale si possano iscrivere, senza oneri, produttori e utilizzatori di sottoprodotti. L’elenco non comporta un requisito abilitante, ma ha esclusivamente finalità conoscitiva e di facilitazione degli scambi.
Il DM 264/2016 propone, tra l’altro, delle schede tecniche da utilizzare ai fini della caratterizzazione dei sottoprodotti generati o utilizzati. Tali schede devono essere vidimate presso la Camera di commercio competente in base all’unità locale di riferimento, con le modalità previste per i registri di carico e scarico rifiuti.
Come riportato dalla Circolare esplicativa del Ministero Ambiente in data 30/5/2017, una adeguata compilazione della scheda tecnica, peraltro non obbligatoria, ma facoltativa, consente agli operatori di fornire la dimostrazione di tutti i requisiti richiesti.
Informazioni per la vidimazione delle schede tecniche (1 pagina, 40 Kb)
L’elenco è finalizzato a creare un contenitore nel quale possano rendersi reperibili gli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell’ambito della loro attività. Ha finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi. L’obiettivo è quello di creare un’opportunità per produttori e utilizzatori del sottoprodotto che intendano avvalersi delle modalità previste dal DM 264/2016 per provare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma per poter qualificare come sottoprodotto un residuo di produzione.
L’elenco non rappresenta un requisito abilitante per produttori e utilizzatori di sottoprodotti e, d’altra parte, la mancata iscrizione non comporta l’immediata inclusione del residuo tra i rifiuti.
Iscrizione nell'elenco
L’iscrizione nell’elenco è prevista per via telematica e senza costi, al sito www.elencosottoprodotti.it
L’accesso alla procedura dovrà essere effettuato mediante l’utilizzo di firma digitale intestata al legale rappresentante o altra persona risultante sulla visura Registro Imprese.
Dall’Area pubblica dello stesso sito può essere consultato l’elenco, secondo diversi parametri di ricerca.
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco è opportuno tenere presente gli elementi di seguito riportati.
a) Unità locali coinvolte
Ogni impresa può iscrivere più unità locali, qualora l’attività di produzione o riutilizzo avvenga in più sedi. L’iscrizione in ogni caso si effettua con una sola pratica telematica.
Se in un’unità locale avviene sia la produzione che il riutilizzo, devono essere indicate entrambe le qualifiche (produttore e riutilizzatore).
b) Sottoprodotti
Per ogni sottoprodotto deve essere indicato:
c) Allegati
È possibile allegare dei documenti che l’impresa ritenga utile pubblicare (es. certificazione).
d) Firma
Completato il caricamento, l’utente firma digitalmente il modulo e lo trasmette, ottenendo una ricevuta di avvenuta iscrizione. La firma digitale deve essere intestata al legale rappresentante o altra persona risultante sulla visura Registro Imprese.
Chiarimenti per l’iscrizione nell’elenco sottoprodotti possono essere richiesti tramite le email sotto riportate.