Gas Fluorurati: Registro e Banca Dati


Testata gas fluorurati

Gas fluorurati ad effetto serra: normativa di riferimento e soggetti tenuti all’iscrizione al Registro

Registro nazionale dei gas fluorurati ad effetto serra

Il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per i gas fluorurati (Registro Fgas), istituito dal Ministero dell'Ambiente con il D.P.R. 43 del 27 gennaio 2012, prevede l'obbligo di iscrizione da parte delle imprese e delle persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas. 

Il D.P.R. 146/2018, abrogando il DPR del 2012, ha introdotto importanti novità, ampliando l’ambito di applicazione e i soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione. 

Le principali novità riguardano: 

  • l'estensione dell'ambito di applicazione anche ad altre tipologie di apparecchiature (p.es. commutatori elettrici, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero);
  • l'estensione dell'ambito di applicazione anche ad altre attività: per esempio lo smantellamento;
  • l'obbligo, a decorrere dal 25 luglio 2019, di iscrizione al registro e di comunicazione dei dati di vendita per imprese che forniscono gas fluorurati e apparecchiature precaricate non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati;
  • l'obbligo, a decorrere dal 25 settembre 2019, di comunicazione degli interventi di installazione, controllo, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati;
  • l'abrogazione (a decorrere dalle date sopra indicate) del registro d'impianto e del registro cartaceo dei rivenditori;
  • l'abrogazione dell’obbligo di comunicazione annuale, già a partire da quella del 2019

 

Soggetti tenuti all’iscrizione al Registro gas fluorurati (Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate)

Persone e imprese

  • che svolgono attività di controllo delle perdite, recupero gas, installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero, che contengono gas fluorurati ad effetto serra [Regolamento (UE) 2015/2067 ex (CE) 303/2008]  SCHEDA INFORMATIVA
  • che svolgono attività di controllo delle perdite, recupero gas, installazione, manutenzione o riparazione su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra [Regolamento (CE) 304/2008] SCHEDA INFORMATIVA 
  • che svolgono attività di installazione, riparazione manutenzione o assistenza, smantellamento o recupero su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi del Regolamento (UE) 2066/2015, ex (CE) 305/2008] SCHEDA INFORMATIVA
  • addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature che li contengono [Regolamento CE 306/2008] SCHEDA INFORMATIVA
  • addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE SCHEDA INFORMATIVA 

L'iscrizione al Registro è prevista per tutte le persone e le imprese che operano con i gas fluorurati previsti dalla norma in questione.  
Nel caso di imprese individuali l’iscrizione è dovuta per l'impresa e per tutte le persone, che operano con i gas fluorurati, compreso il titolare.

Modalità d'iscrizione

La domanda di iscrizione deve essere presentata telematicamente, attraverso il sito www.fgas.it  
L’accesso al portale avviene con firma digitale della persona interessata o del legale rappresentante dell’impresa oppure con SPID (sistema di identità digitale). Nel caso di soggetto terzo è necessaria idonea delega, il modulo viene generato all’atto dell’iscrizione in automatico dal sistema o, in alternativa, può essere scaricato dal sito www.fgas.it (informazioni utili > modulistica ed istruzioni).

L'iscrizione al Registro viene gestita dalla Camera di commercio competente, ossia quella del capoluogo di regione o di provincia autonoma dove risiede la persona fisica oppure dove è iscritta la sede legale dell'impresa.

Sul sito fgas sono disponibili una guida e alcuni video per facilitare la compilazione della richiesta di iscrizione.

Certificato e attestato

Per le attività disciplinate dai Regolamenti 2015/2067, 304/2008, 2066/2015 e 306/2008, le persone iscritte al Registro devono ottenere un certificato, rilasciato da un organismo di certificazione, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico.  
Per le attività di cui al Regolamento 307/2008, invece, è necessario un attestato, rilasciato da un organismo di attestazione, a seguito della partecipazione ad un corso di formazione.

Gli organismi accreditati, selezionati da Accredia, sono disponibili sul sito www.fgas.it\ricerca

Per le attività disciplinate dai Regolamenti 2015/2067 e 304/2008 le imprese iscritte al Registro devono ottenere un certificato, rilasciato da un organismo di certificazione, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti dall’Allegato B al DPR 146/2018.

Tutte le persone e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, 24 gennaio 2019, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi a partire da tale data. Per i nuovi iscritti la scadenza di 8 mesi decorre dalla data di iscrizione. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro, previa notifica.

Costi

Per ogni pratica di iscrizione/variazione è previsto il pagamento di:

  1. imposta di bollo di euro 16,00
  2. diritti di segreteria, per gli importi di seguito indicati:

Persone

  • iscrizioni: euro 13,00
  • variazioni: euro 9,00
  • riconoscimento certificati rilasciati da stato estero: euro 15,00
  • dichiarazione di possesso dei requisiti per l’esenzione o per la deroga: euro 13,00

la cancellazione non è soggetta a diritto di segreteria

Imprese

  • iscrizioni: euro 21,00
  • variazioni: euro 9,00
  • riconoscimento certificati rilasciati da stato estero: euro 25,00

la cancellazione non è soggetta a diritto di segreteria.  

Organismi di certificazione e di valutazione della conformità

  • iscrizioni, modificazioni e cancellazioni: euro 25,00
  • inserimento informazioni relative ai certificati rilasciati, confermati, sospesi o rinnovati: euro 10,00

Modalità di pagamento

  • Telemaco Pay
  • Carta di credito
  • PagoPA

A partire dal 15 maggio 2019 non saranno più accettati pagamenti tramite conto corrente postale (sul conto n. 311100).

Sanzioni

Il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 ha introdotto la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi relativi al Registro e alla Banca Dati dei gas fluorurati.

Per maggiori informazioni: https://www.fgas.it/News#2463-pubblicato-il-decreto-che-stabilisce-le-sanzioni-per-le-violazioni-della-disciplina-f-gas

Informazioni e assistenza

Per informazioni sul Registro: info@fgas.it  
Per assistenza tecnica e problemi di accesso al sistema: assistenza@fgas.it  
Per risposte a domande ricorrenti: www.fgas.it/Faq

Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati

La Banca Dati, istituita presso il Ministero dell’Ambiente (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) con il D.P.R. 146/2018, raccoglie le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 relative a:

  • vendite di gas fluorurati a effetto serra ai fini delle attività di installazione, riparazione, manutenzione e assistenza nonché controllo delle perdite e recupero svolte su apparecchiature contenenti FGAS;
  • vendite agli utilizzatori finali di apparecchiature non sigillate ermeticamente contenenti tali gas;
  • attività di installazione assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento svolte su apparecchiature, contenenti FGAS, di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore, celle frigorifero di rimorchi e camion frigorifero, apparecchiature di protezione antincendio, commutatori elettrici.
Rivenditori di gas e apparecchiature

Le imprese che svolgono attività di rivendita di gas ed apparecchiature, devono iscriversi al Registro gas fluorurati.

Dette imprese sono inoltre tenute alla comunicazione dei dati di vendita, anche se già iscritte al registro Fgas, e, a tal fine, devono preventivamente registrarsi al portale: https://bancadati.fgas.it. Per la registrazione è necessario disporre di firma digitale, intestata a un soggetto presente nella visura camerale dell’impresa. Non è prevista la possibilità di delega a terzi. A registrazione avvenuta vengono trasmesse le credenziali per gli accessi ulteriori.  

Modalità di comunicazione dei dati:  
dal 25 luglio 2019, all’atto della vendita, occorre inserire nella suddetta Banca dati i numeri dei certificati degli acquirenti e le quantità vendute; nel caso delle apparecchiature, va specificata anche la data dello scontrino o della fattura.

Clicca sulle immagini per scaricare i relativi pdf

Per ulteriori dettagli, consultare il Manuale di iscrizione alla Banca dati Fgas, disponibile nella sezione Allegati della pagina https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/192.

Soggetti che effettuano interventi su apparecchiature di refrigerazione, condizionamento e antincendio contenenti FGAS

Le imprese/persone già iscritte e certificate al Registro FGAS per le attività di installazione, manutenzione, riparazione, smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati, dal 25 settembre 2019 devono trasmettere i dati sugli interventi svolti e sulle apparecchiature entro 30 giorni dalla data dell’intervento.

Modalità di comunicazione dei dati:  
Per poter procedere alla comunicazione degli interventi, i soggetti obbligati devono preventivamente accedere, con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o di un suo delegato, al sito www.fgas.it, e procedere alla “richiesta abilitazione”.

Nella richiesta devono essere indicati i nominativi delle persone che opereranno sulla Banca dati ed effettueranno materialmente l'inserimento delle informazioni relative agli interventi.

Terminata la procedura, si ottengono le credenziali per accedere all’area Comunicazione interventi, attraverso il portale Banca Dati FGAS, attiva dal 18 settembre.

Su quali apparecchiature

Le apparecchiature sono definite dall’articolo 4 comma 2 del D.P.R. n. 517/2014, che distingue tra:  
a) apparecchiature fisse di refrigerazione;  
b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria (con l’esclusione di quelle montate su autoveicoli ed altri mezzi di trasporto);  
c) pompe di calore fisse;  
d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;  
e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;  
f) commutatori elettrici  
senza individuare soglie minime quantitative in termini di FGAS contenuti in ciascuna apparecchiatura.

Per consultare il Manuale per la richiesta abilitazioni, le Faq e gli Adempimenti: www.ecocamere.it/adempimenti/bancafgas  
Per invio quesiti: www.ecocamere.it/quesiti/registrofgas

Costi

I venditori di gas e apparecchiature per iscriversi alla Banca Dati FGAS devono versare:

  1. imposta di bollo di euro 16,00
  2. diritti di segreteria di euro 21,00

Per le imprese/persone già iscritte nel Registro FGAS la pratica di iscrizione alla Banca Dati è gratuita. Questi soggetti sono però tenuti a versare ogni anno, entro il mese di novembre, un diritto di segreteria pari a 21,00 euro (per le imprese) e 13,00 euro (per ogni persona certificata).

Il pagamento per le persone certificate riguarda solo il caso delle imprese iscritte al Registro FGAS non aventi l’obbligo di certificazione.

Modalità di pagamento

  • Telemaco Pay
  • Carta di credito
  • PagoPA
Diritti annuali

Scade a fine novembre il termine per il pagamento, da parte delle imprese e persone iscritte, dei diritti di segreteria relativi alla gestione e alla tenuta della Banca dati Fgas. 

Il versamento va effettuato telematicamente con Telemaco Pay, carta di credito o PagoPA. 

Per maggiori informazioni sulle modalità di pagamento scarica la scheda

Sanzioni

Il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 ha introdotto la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi relativi al Registro e alla Banca Dati dei gas fluorurati.

Per maggiori informazioni: https://www.fgas.it/News#2463-pubblicato-il-decreto-che-stabilisce-le-sanzioni-per-le-violazioni-della-disciplina-f-gas

Informazioni e assistenza

Per approfondimenti sulla Banca Dati: www.ecocamere.it/adempimenti/bancafgas  
Per informazioni e assistenza: info.bancadati@fgas.it; assistenza.bancadati@fgas.it  
Per risposte a domande ricorrenti: www.ecocamere.it/faqs/bancafgas

 

Per maggiori informazioni sui riferimenti normativi consulta la pagina dedicata sul sito FGAS

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Ultima modifica
Venerdì, Ottobre 18, 2024 - 13:23

Aggiornato il: Venerdì, Ottobre 18, 2024 - 13:23

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