Registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti


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I documenti ambientali sui quali devono essere registrati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti.

NOVITÀ

E’ stato pubblicato il 21 dicembre 2023 sul sito del RENTRI il Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023 contenente le istruzioni per la compilazioni dei nuovi modelli di registro di carico e scarico rifiuti e di formulario di identificazione del rifiuto.

Per maggiori informazioni, consultare il sito del MASE

Il Registro di carico e scarico rifiuti è il documento ambientale sul quale devono essere registrati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti. Lo schema di registro attualmente in vigore è quello previsto dal D. M. n. 148 del 1/4/98.
La vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti deve essere effettuata dalla Camera di commercio territorialmente competente. 

Il Formulario di identificazione dei rifiuti è il documento di accompagnamento per il trasporto di rifiuti, definito dal D.M.n. 145 del 1/4/98. Anche il formulario è soggetto alla vidimazione, che può essere effettuata nella Camera di commercio territorialmente competente o presso l'Agenzia delle entrate.

Per approfondimenti consultare la Guida alla gestione amministrativa dei rifiuti

Vidimazione registri

I formulari d’identificazione dei rifiuti possono essere vidimati on line, gratuitamente, sul sito https://vivifir.ecocamere.it
Il titolare, il legale rappresentante o persona delegata può accedere al sito con CNS, SPID o CIE e generare il proprio formulario, che sarà associato a un codice univoco che sostituisce di fatto la vidimazione tradizionale presso gli sportelli della Camera di commercio o dell’Agenzia delle Entrate.

Per maggiori informazioni sulle modalità di vidimazione di registri e formulari presso la Camera di commercio di Torino consulta la pagina dedicata

Normativa in campo ambientale

Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 (riscrive la disciplina della gestione dei rifiuti modificando la Parte IV del D.lgs. 152/2006)
Consultazione su sito Ecocamere

Casi particolari

Equipollenza formulario / scheda di trasporto

Si ricorda che il formulario di identificazione del rifiuto è considerato equipollente alla scheda di trasporto prevista dal D.M. Trasporti del 30/06/2009. Conseguentemente, una corretta compilazione del formulario, senza ulteriori integrazioni, esonera dall'obbligo di redigere la scheda di trasporto.

Variazione dati dell'impresa

È necessario sostituire il registro di carico e scarico e il formulario d'identificazione del rifiuto nelle seguenti casistiche:

  • se varia il codice fiscale dell'impresa;
  • se varia l'indirizzo dell'unità locale in cui vengono prodotti/gestiti i rifiuti (a meno che si tratti di variazione toponomastica).

La bollatura del nuovo registro/formulario deve avvenire successivamente alla comunicazione al Registro Imprese della variazione, comunque prima di qualsiasi operazione o movimentazione effettuata sul rifiuto.

Se, invece, varia solo la ragione sociale, ma il luogo in cui vengono prodotti/gestiti i rifiuti e il codice fiscale restano uguali, il registro e il formulario non vanno cambiati. In questo caso basta scrivere i nuovi riferimenti sul frontespizio di entrambi i documenti (registro / formulario), indicando altresì gli estremi dell'atto di modifica (per le società) e la data in cui è stata effettuata la variazione al Registro Imprese.

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2024 - 10:31

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2024 - 10:31