Registro Pile e accumulatori


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Pile e accumulatori (produzione e fine vita): normativa di riferimento e soggetti tenuti ad iscriversi al Registro

Scadenza 2024 presentazione Registro Pile

Dal 1° febbraio 2024 è attivo il portale per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immesse sul mercato nel corso del 2023 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal Decreto Legislativo 188 del 2008, è il 31 marzo 2024.

Per approfondimenti, consultare il sito del Registro Pile 

 

L'articolo 14 del Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente, il Registro Pile e accumulatori, al quale si devono obbligatoriamente iscrivere i produttori  di pile e accumulatori per poter immettere sul mercato tali prodotti. L’iscrizione avviene attraverso il sito: www.registropile.it

Soggetti tenuti all'iscrizione

  • Il produttore di pile e accumulatori: è produttore chiunque immetta sul mercato nazionale, per la prima volta, pile e accumulatori, anche se incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza.  
  • I sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione di pile e accumulatori a fine vita.

Iscrizioni

L'accesso alla procedura informatica avviene attraverso il portale www.registropile.it, andando nella scrivania per i produttori ed accedendo all’area riservata, previo utilizzo di SPID oppure del dispositivo di firma digitale (intestato al legale rappresentante o al soggetto da questi precedentemente delegato).

Per quanto riguarda i sistemi di raccolta collettivi, l’iscrizione avviene dal medesimo sito, scegliendo la scrivania telematica a loro dedicata.

Sul sito sono reperibili il manuale, le FAQ e altre notizie utili.

Per maggiori informazioni sulla CNS (Carta Nazionale dei Servizi) consulta la pagina www.to.camcom.it/cns

I costi

Per l'iscrizione

  • tassa di concessione governativa per euro 168,00 da versare sul c/c 8003 intestato “Agenzia delle entrate – Ufficio di Roma 2 – Centro Operativo Pescara – Tasse Concessioni Governative” – Codice causale 8617 “altri atti":  Nella causale indicare altresì: “Iscrizione Registro Pile e Accumulatori”;
  • imposta di bollo per euro 16,00, da assolvere tramite una delle seguenti modalità:  
    a) Telemaco Pay;  
    b) Carta di credito;  
    La causale: “Imposta   bollo Registro Pile e accumulatori”.
  • Non sono previsti diritti di segreteria.

Per variazioni e cancellazioni

Per variazioni e cancellazioni è previsto il pagamento della sola imposta di bollo (euro 16,00); non è, invece, dovuta la tassa di concessione governativa. Il pagamento deve essere effettuato con le stesse modalità indicate per le iscrizioni.  
Per le sole variazioni inerenti all'anagrafica dell'impresa non è previsto alcun pagamento.

La comunicazione annuale

La comunicazione annuale deve essere effettuata ogni anno, entro il 31 marzo, attraverso il portale www.registropile.it. Deve riportare i dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia.  
Il sistema propone i dati anagrafici comunicati al momento dell'iscrizione e l'elenco delle tipologie di pile e accumulatori che il produttore ha già iscritto al Registro.  
Si devono indicare i dati, espressi in pezzi e peso, delle pile o accumulatori immessi sul mercato.  
La comunicazione annuale così compilata deve quindi essere trasmessa, via telematica, al Registro Pile seguendo le istruzioni della procedura. Una volta effettuato l'invio, il sistema rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione. Si rammenta che se sono state immesse sul mercato tipologie non presenti nell'elenco proposto dal sistema, prima di presentare la comunicazione annuale, si deve aggiornare il Registro mediante una pratica di variazione.  
Ai fini dell'invio della comunicazione, l’impresa deve essere regolarmente iscritta al Registro e non deve avere richieste di variazione in corso.  

La comunicazione annuale deve essere presentata anche se la quantità di apparecchiature immesse sul mercato nazionale è pari a zero, mentre non è dovuta per le apparecchiature esportate all’estero.

Sanzioni

Per omessa comunicazione o comunicazione incompleta o inesatta, l’articolo 25 comma 3 del Decreto Legislativo 20 novembre 2008 n. 188 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.

 

Per ulteriori informazioni info@registropile.it

Per approfondimenti: www.ecocamere.it/adempimenti/pile

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Ultima modifica
Lunedì, Marzo 4, 2024 - 11:54

Aggiornato il: Lunedì, Marzo 4, 2024 - 11:54