Manutenzione del verde pubblico e privato


Costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato

L’art. 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, disciplina lo svolgimento dell’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato, prevedendo che possa essere esercitata:

  • da coloro che sono iscritti al Registro ufficiale dei produttori previsto dall'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

  • da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

    In data 22 febbraio 2018 la Conferenza permanente per i rapporti Stato – Regioni ha siglato l’accordo concernente lo standard professionale e formativo di manutentore del verde.

    Successivamente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 9 maggio 2019 è stata pubblicata la DGR 12 aprile 2019, n. 39-8764 "Acquisizione dello standard formativo di cui all'accordo sancito il 22 febbraio 2018 in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome per l'attività di Manutentore del verde ai sensi dell'art. 12 della Legge 154/2016. Disciplina regionale dei profili formativi per l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde".

  • Regione Piemonte, DGR n. 39-8764

Le imprese che sono state iscritte dopo l’entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n.154 (cioè iscritte dalla data del 25/08/2016) o quelle che presentano domanda di iscrizione fino al 22/02/2020 sono tenute a comunicare al Registro delle imprese, entro il 22 febbraio 2020, il nominativo del soggetto in possesso dell’attestato di idoneità conseguito a seguito di frequenza dei corsi di qualificazione professionale previsti dall’art. 12 della l. 28 luglio 2016 n.154, o dei requisiti di esonero/esenzione del percorso formativo, qualora sussista una delle casistiche indicate dall’art. 11 della DGR n. 39-8764 (titolo di studio idoneo, iscrizione in ordini o collegi professionali inerenti il settore agrario o forestale).

Le imprese già iscritte al Registro delle Imprese alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n.154 (e cioè iscritte al 25/08/2016), per essere esonerate dalla frequenza del percorso formativo devono dimostrare un’esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22/02/2018 (data di sottoscrizione dell’accordo formativo di cui sopra da parte della Conferenza permanente Stato – Regioni), oppure il possesso dei titoli di studio o dell’iscrizione negli ordini professionali sopra citati, nominando il responsabile tecnico dell’attività e producendo specifica documentazione al Registro delle imprese.

Tale richiesta deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di stipula dell’accordo Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018, cioè entro il 22 febbraio 2020.

Per i casi di proroga della regolarizzazione delle imprese che svolgono attività di manutenzione aree verdi alla data del 22/02/2022 vedasi la  Deliberazione della Giunta Regionale n. 27 - 2902 in data 19 febbraio 2021, consultabile alla pagina https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/artigianato/manutentori-aree-verdi-nuova-scadenza. Unicamente per le imprese che avrebbero potuto usufruire delle ipotesi di esenzione di cui al punto 7 lett. h) dell'Accordo Conferenza Stato Regioni ma che non hanno provveduto alla nomina del responsabile tecnico entro il termine del 22/02/2020 il termine è prorogato al 16/05/2020 per effetto dei D.L. Cura Italia e successivi come da nota della Direzione Competitività del sistema regionale - Settore Artigianato

Elenco dei corsi di qualificazione professionale previsti dall’art. 12 della l. 28 luglio 2016 n.154 attualmente riconosciuti presente sul sito della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino.

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA TELEMATICA DI NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO

Presentare una pratica telematica di variazione compilando il modello I2 (per le imprese individuali) o S5 (per le società), riquadro “Estremi della domanda”, l’intercalare P di modifica (oppure di nomina se non si tratta del titolare o di legale rappresentante) riquadro “7”,  dove va indicata la carica REA di Responsabile tecnico (RTC), il modello secondario AA riquadro “Generalità artigiane”(solo per le imprese artigiane) ed il modello note compilato come segue: “assunzione, in data odierna, da parte di …………(nome e cognome del responsabile tecnico), della carica di responsabile tecnico ai sensi dell'art.12 L. 154/2016.

Se si utilizza STARWEB, da Comunicazione unica impresa (oppure da Comunicazione unica artigiana per le imprese artigiane) – Variazione, dopo aver indicato i dati dell’impresa, selezionare Dati Persone – Gestione responsabili attività.

La data di nomina deve coincidere con la data di invio della pratica, che è esente da imposta di bollo e che sconta i diritti di segreteria pari a 18,00 euro per le imprese individuali, 30,00 euro per le società.

Informativa trattamento dati personali "Procedimenti RI/REA/AA e attività verificate; rilascio nullaosta"

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Giovedì, Marzo 24, 2022 - 11:18

Aggiornato il: Giovedì, Marzo 24, 2022 - 11:18

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