Integrazione 20%: nuove imprese anno 2020 e anni precedenti


Integrazione 20% nuove imprese anno 2020:

Scade il 30/11/2020 il termine per versare l’incremento del diritto annuale 2020 definito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12/3/2020  per il finanziamento di specifici progetti, per i soggetti che prima del 27/3/2020, in occasione della presentazione della domanda d’iscrizione al Registro delle Imprese o di denuncia di apertura di unità locale e/o sede secondaria, avevano già ottemperato al pagamento del diritto nella misura base.

L’articolo 1 comma 7 del decreto prevede infatti che, le imprese che alla data della sua entrata in vigore abbiano versato il diritto annuale per l’anno 2020, per un importo pari al 50 per cento rispetto al 2014 (Legge n. 114 del 11/8/2014), possano integrare la sola differenza, determinata dall’incremento del 20 per cento, entro il 30 novembre 2020 senza alcuna sanzione.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, indicando nella “Sezione IMU ed altri tributi locali” il codice ente TO, l’anno 2020, il codice tributo 3850 e nella colonna a debito l’importo indicato nella colonna  conguaglio.

Per coloro che non dovessero procedere con il versamento del conguaglio entro il 30/11/2020 rimane valida la possibilità di regolarizzare la posizione tramite l’istituto del ravvedimento  sempre che la Camera di commercio non provveda a inviare a ruolo gli importi incompleti.

Diversamente, le imprese che non hanno effettuato alcun pagamento, oppure hanno erroneamente versato un importo inferiore a quello dovuto, dovranno regolarizzarsi con il ravvedimento lungo.

Integrazione 20% anno 2017

Scade il 30/11/2017 il termine per versare l’incremento del diritto annuale, definito dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22/5/2017 per il finanziamento di specifici progetti, per le imprese che avevano già ottemperato al pagamento del diritto nella misura base, prima della sua pubblicazione.

Il Decreto prevede, infatti, che le imprese che alla data della sua entrata in vigore abbiano versato il diritto annuale per l’anno 2017 per un importo pari al 50 per cento rispetto al 2014 (Legge n. 114 del 11/8/2014), possano integrare la sola differenza determinata dall’incremento del 20 per cento, entro il 30 novembre 2017, senza alcuna sanzione. Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 indicando i codici già previsti per il pagamento del diritto annuale.

Diversamente, le imprese che non hanno effettuato alcun pagamento, oppure hanno erroneamente versato un importo inferiore a quello dovuto, dovranno regolarizzarsi con il ravvedimento lungo.

Pertanto, seguendo le indicazioni descritte nella tabella di calcolo per le imprese e i soggetti che pagano in misura fissa e per quelle che pagano in base al primo scaglione di fatturato:

1) le imprese già iscritte al 1° gennaio, che dovevano versare il primo acconto delle imposte sui redditi per l’anno 2017 entro il 30/06/2017 e che non hanno versato la maggiorazione del 20% prevista con il Decreto del MISE del 22/05/2017, potranno regolarizzare la propria posizione entro il 30/11/2017 secondo le seguenti regole:

  • se hanno effettuato il pagamento entro il 30/06/2017, versano con il codice tributo 3850 la differenza, senza dover calcolare il ravvedimento (esempio A nella tabella)

  • se hanno effettuato il pagamento entro il 20/07/2017 (termine con la proroga), versano con il codice tributo 3850 la differenza tra quanto dovuto e quanto versato, calcolando il ravvedimento sulla differenza (esempio B e C nella tabella)

  • se hanno effettuato il pagamento entro il 21/08/2017, versano con il codice tributo 3850 la differenza tra quanto dovuto, aumentato dello 0,40%, e quanto versato, calcolando il ravvedimento sulla differenza (esempio D e E nella tabella)

  • se hanno effettuato il pagamento dopo il 21/8/2017, versano con il codice tributo 3850 la differenza tra quanto dovuto e quanto versato, calcolando il ravvedimento sull’intero importo dovuto (esempio F nella tabella)

  • se hanno effettuato il pagamento dopo il 21/08/2017 calcolando correttamente il ravvedimento sull’importo versato, versano con il codice tributo 3850 la differenza tra quanto dovuto e quanto versato, calcolando il ravvedimento sulla differenza (esempio G nella tabella)

2) le nuove imprese che hanno chiesto l’iscrizione nel Registro Imprese e le imprese che hanno denunciato l’apertura di nuove unità locali/sedi secondarie dal 1° gennaio 2017, sono anch’esse tenute al pagamento della maggiorazione del 20% da versare entro il 30 novembre 2017, secondo le seguenti regole:

  • se hanno effettuato il pagamento senza la maggiorazione del 20%, tramite cassa automatica con addebito contestuale alla pratica oppure con modello F24, entro il 28/06/2017 (entrata in vigore della norma) versano con il codice tributo 3850 la differenza, senza dover calcolare il ravvedimento (esempio A nella tabella)

  • se hanno effettuato il pagamento senza la maggiorazione del 20% dopo il 28/6/2017, nei 30 giorni successivi alla data domanda di iscrizione o di denuncia di apertura unità locale/sede secondaria, versano con il codice tributo 3850 la differenza tra quanto dovuto e quanto versato, calcolando il ravvedimento sulla differenza (esempio B e C nella tabella)

  • se hanno effettuato il pagamento senza la maggiorazione del 20% dopo il 28/6/2017, oltre i 30 giorni successivi alla data domanda di iscrizione o di denuncia di apertura unità locale/sede secondaria, versano con il codice tributo 3850 la differenza tra quanto dovuto e quanto versato, calcolando il ravvedimento sull’intero importo dovuto (esempio F nella tabella)

  • se hanno effettuato il pagamento senza la maggiorazione del 20% dopo il 28/6/2017, oltre i 30 giorni successivi alla data domanda di iscrizione o di denuncia di apertura unità locale/sede secondaria, calcolando correttamente il ravvedimento sull’importo versato, versano con il codice tributo 3850 la differenza tra quanto dovuto e quanto versato, calcolando il ravvedimento sulla differenza (esempio G nella tabella).

3) le società di capitali con approvazione del bilancio a giugno che dovevano versare l’acconto delle imposte sui redditi per l’anno 2017 entro il 31/07/2017, avrebbero dovuto già tenere conto della maggiorazione del 20% di cui al Decreto del MISE: nel caso in cui sia stato versato il solo diritto base, occorre regolarizzare la differenza con il ravvedimento lungo

La tabella non è esaustiva in quanto non può considerare gli importi determinati con fatturati superiori al primo scaglione o la presenza di più unità locali.

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Ultima modifica
Giovedì, Giugno 16, 2022 - 15:12

Aggiornato il: Giovedì, Giugno 16, 2022 - 15:12

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