Le sanzioni sono rivolte ai fabbricanti comunitari ritenuti principali responsabili della commercializzazione di prodotti non conformi
La direttiva bassa tensione, come tutte le direttive di nuovo approccio, è strutturata delegando decisamente al fabbricante gli adempimenti da svolgere prima dell'immissione sul mercato di un prodotto: la conformità di un prodotto alla direttiva è dichiarato dal fabbricante stesso, che deve metter in piedi un idoneo sistema di valutazione del risultato del proprio processo produttivo. In un contesto del genere l'azione di vigilanza eseguita dagli organi preposti, assume un rilievo fondamentale per la tutela dei consumatori e la lotta alla concorrenza sleale da parte di quei fabbricanti che non rispettano le normative: le sanzioni rappresentano pertanto uno strumento efficace per garantire i principi evidenziati.
Come noto le direttive europee non prevedono un impianto sanzionatorio, ma si lascia libertà ai singoli stati membri di definirne uno al momento del recepimento della direttiva. In Italia le sanzioni relative alla Direttiva bassa tensioni, sono definite nelle norme di recepimento, in particolare all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 86/2016.
In primo luogo le sanzioni sono rivolte al fabbricante comunitario, in alternativa al suo rappresentante nella comunità o in assenza all'importatore, ritenuti quali principali responsabili della commercializzazione di prodotti non conformi. La sanzione è definita dal comma 5 del succitato art. 14 del Decreto Legislativo n. 86/2016: salvo che il fatto costituisca reato gli operatori economici che immettono sul mercato materiale elettrico in violazione delle prescrizioni del presente decreto diverse da quelle oggetto delle sanzioni di cui al comma 7, o non ottemperano ai conseguenti provvedimenti di divieto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquanta euro a cento cinquanta euro per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a diecimila euro e non superiore a sessantamila euro.
Anche il venditore e/o l'installatore, per materiale che richiede la presenza di detta figura, sono corresponsabili, in misura diversa dal fabbricante, per la commercializzazione di prodotti non conformi alla direttiva.
Le sanzioni sono previste al comma 6 dell'articolo succitato: salvo che il fatto costituisca reato gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato materiale elettrico in violazione delle prescrizioni del presente decreto diverse da quelle oggetto delle sanzioni di cui al comma 7, o non ottemperano ai conseguenti provvedimenti di divieto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquanta euro a centocinquanta euro per ogni pezzo ed i ogni caso di una somma non inferiore a ottocento euro e non superiore a cinquemila euro.:
Sono inoltre previste le seguenti sanzioni in caso di non conformità di tipo formale al comma 7 del medesimo articolo su indicato: salvo che il fatto costituisca reato, per le non conformita' formali di cui all'articolo 18 e in generale per le violazioni diverse da quella di cui ai commi 5 e 6, alle disposizioni del presente decreto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da cinquecento euro a cinquemila euro.
In caso di mancata collaborazione è inoltre prevista la seguente sanzione, desunta dal D.Lgs. 206/2005, nella sua parte inerente alla sicurezza generale dei prodotti, da considerarsi integrativo in quegli aspetti non coperti dalla direttiva bassa tensione:
In fase di sorveglianza, laddove si riscontri non strumenti non conformi, l'autorità di vigilanza sul mercato è autorizzata ad eseguire un sequestro cautelare, ai sensi della L. 689/90, che, successivamente agli approfondimenti del caso, potrebbe tramutarsi in confisca laddove i prodotti non potessero essere conformati.
All'art. 17 comma 1 del Decreto Legislativo n. 86/2016 si prevede, infine, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministero dello Sviluppo economico) quando accerta che il materiale elettrico, anche se munito di marcatura CE ed utilizzato conformemente alla propria destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, chiede all'operatore economico interessato di provvedere, affinche' tale materiale elettrico, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti piu' tale rischio o che tale materiale elettrico sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo congruo, proporzionato alla natura del rischio.