Requisiti di sicurezza


Requisiti sostanziali di sicurezza menzionati nell'allegato I della Direttiva LVD

Quali sono i requisiti di sicurezza obbligatori applicabili nell'Unione europea?

Per quanto riguarda i requisiti sostanziali di sicurezza , questi sono menzionati nell'allegato I della Direttiva, e nel medesimo allegato del D. Lgs. n. 86/2016, riassumibili nei seguenti gruppi:

  1. Requisiti generali
  2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
  3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico

Queste sono le disposizioni di sicurezza obbligatorie che i prodotti devono rispettare per essere ammessi nel mercato dell'UE e beneficiare della libertà di circolazione nella Comunità.

Di conseguenza, eventuali norme nazionali o specifiche nazionali relative alla sicurezza delle apparecchiature elettriche non hanno un valore vincolante e non possono essere una condizione per l'immissione sul mercato di un prodotto rientrante in detta categoria.

Come assicurare la conformità a tali requisiti?

I prodotti sono considerati conformi agli obiettivi di sicurezza della direttiva "Bassa Tensione" laddove gli apparecchi sono costruiti in conformità a norme tecniche che, secondo l'ordine previsto dalla direttiva, sono le seguenti:

  • norme europee (EN, European Standard, o HD, Harmonization Document), che sono indicati come norme armonizzate nella Direttiva , redatto in conformità dell'articolo 5 dagli organismi notificati dagli Stati membri (in realtà, si tratta di norme redatte dal CENELEC);
  • nel caso in cui gli standard di cui all'articolo 5 non siano ancora stabiliti e pubblicati, le norme internazionali emesse dai due organismi internazionali, la Commissione internazionale sulle regole per l'approvazione delle apparecchiature elettriche (CENELEC) o la Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) (articolo 6 (1)), e pubblicate in conformità alla procedura di cui all'articolo 6 (2) e (3);
  • dove gli standard di cui all'articolo 5 o standard internazionali definiti all'articolo 6 non esistono ancora, le norme nazionali dello Stato membro del produttore (articolo 7).
    Le norme di cui agli articoli 5, 6 e 7, la cui applicazione rimane su base volontaria, fornisce una presunzione di conformità per il materiale elettrico fabbricato in conformità con tali norme. Medesimi concetti si ritrovano agli articoli 3, 4, 5 della D. Lgs. n. 86/2016, recepimento italiano della direttiva bassa tensione.

In ogni caso il fabbricante ha la possibilità di soddisfare i requisiti essenziali della direttiva, seguendo strade differenti rispetto alle norme tecniche sopra riportate, in tal caso non si avvarrà della presunzione di conformità, ma dovrà documentare nel fascicolo tecnico, il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

 

Condividi su:
Stampa:
Ultima modifica
Mercoledì, Novembre 23, 2022 - 11:27

Aggiornato il: Mercoledì, Novembre 23, 2022 - 11:27