Ambito di applicazione LVD


Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato con un tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua

La direttiva bassa tensione (LVD) si applica a tutto il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato con un tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua. Le tensioni si riferiscono all'ingresso elettrico o all'uscita, e non alle tensioni che possono generarsi all'interno della attrezzature.
L'articolo 1 della D.Lgs. n. 86/2016, recepimento italiano della Direttiva ha chiaramente definito il campo di applicazione e le esclusioni.

Le apparecchiature a batteria che presentano una tensione al di fuori di questo range, sono ovviamente al di fuori del campo di applicazione della LVD. Tuttavia, l'eventuale caricabatteria allegato all'apparecchio, così come apparecchiature con alimentatore integrato, che ricada all'interno del range di tensione della Direttiva, rientrano nel campo di applicazione della LVD.

Ciò vale anche, nel caso di apparecchiature operanti con batterie aventi tensione di alimentazione inferiore a 50 V AC e 75 V DC, per quanto concerne l'alimentatore allegato all'apparecchio stesso (es. notebook).
Tuttavia, i seguenti prodotti sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva "Bassa Tensione":

  • Apparecchiature elettriche per l'utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva
  • Materiali elettrici per radiologia e uso clinico
  • Componenti elettrici degli ascensori
  • Contatori di elettricità
  • che sono coperti da altre direttive comunitarie, e:
  • Prese di corrente (basi e spine) a uso domestico
  • Dispositivi d'alimentazione di recinti elettrici
  • Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali cui partecipano gli Stati membri, che finora non sono coperti da alcuna direttiva Comunità e quindi non devono essere marcati CE.

In generale, la direttiva copre beni di consumo progettati per funzionare all'interno di tali limiti di tensione, tra cui in particolare apparecchiature elettriche, apparecchiature di illuminazione, apparecchiature di collegamento e controllo, motori elettrici e alternatori, cavi elettrici, connettori e cordoni, apparecchi in impianti elettrici, ecc.

La Commissione europea ha confermato, comunicazione del 15 dicembre 1982, che la gestione dei sistemi di cavi elettrici è coperta dalla "Bassa tensione".

Requisiti di sicurezza

Quali sono i requisiti di sicurezza obbligatori applicabili nell'Unione europea?

Per quanto riguarda i requisiti sostanziali di sicurezza, undici "obiettivi" sono menzionati nell'allegato 1 della direttiva, e nel medesimo allegato della L. 791/1977, riassumibili nei seguenti gruppi:

  1. Requisiti generali
  2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
  3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico

Queste sono le disposizioni di sicurezza obbligatorie che i prodotti devono rispettare per essere ammessi nel mercato dell'UE e beneficiare della libertà di circolazione nella Comunità.

Di conseguenza, eventuali norme nazionali o specifiche nazionali relative alla sicurezza delle apparecchiature elettriche non hanno un valore vincolante e non possono essere una condizione per l'immissione sul mercato di un prodotto rientrante in detta categoria.

Come assicurare la conformità a tali requisiti? I prodotti sono considerati conformi agli obiettivi di sicurezza della direttiva "Bassa Tensione" laddove gli apparecchi sono costruiti in conformità a norme tecniche che, secondo l'ordine previsto dalla direttiva, sono le seguenti:

  • norme europee (EN, European Standard, o HD, Harmonization Document), che sono indicati come norme armonizzate nella Direttiva, redatto in conformità dell'articolo 5 dagli organismi notificati dagli Stati membri (in realtà, si tratta di norme redatte dal CENELEC);
  • nel caso in cui gli standard di cui all'articolo 5 non siano ancora stabiliti e pubblicati, le norme internazionali emesse dai due organismi internazionali, la Commissione internazionale sulle regole per l'approvazione delle apparecchiature elettriche (CENELEC) o la Commissione Elettrotecnica ;Internazionale (IEC) (articolo 6 (1)), e pubblicate in conformità alla procedura di cui all'articolo 6 (2) e (3);
  • dove gli standard di cui all'articolo 5 o standard internazionali definiti all'articolo 6 non esistono ancora, le norme nazionali dello Stato membro del produttore (articolo 7).

Le norme di cui agli articoli 5, 6 e 7, la cui applicazione rimane su base volontaria, fornisce una presunzione di conformità per il materiale elettrico fabbricato in conformità con tali norme. Medesimi concetti si ritrovano agli articoli 3, 4, 5 della L. 791/1977, recepimento italiano della direttiva bassa tensione.

In ogni caso il fabbricante ha la possibilità di soddisfare i requisiti essenziali della direttiva, seguendo strade differenti rispetto alle norme tecniche sopra riportate, in tal caso non si avvarrà della presunzione di conformità, ma dovrà documentare nel fascicolo tecnico, il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

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Ultima modifica
Mercoledì, Novembre 23, 2022 - 11:25

Aggiornato il: Mercoledì, Novembre 23, 2022 - 11:25